GIURISPRUDENZA DEL LAVORO

GIURISPRUDENZA DEL LAVORO

Licenziamento per chi lavora durante la malattia; il divieto di licenziamento covid non vale per i dirigenti.

lunedì 26 aprile 2021

Cassazione: malattia e attività extra-lavorativa – legittimità del licenziamento

Corte di Cassazione sentenza n. 9647 del 13 aprile 2021

 

La Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare comminato ad un lavoratore che durante il periodo di assenza per malattia prestava, a titolo gratuito, una attività extra-lavorativa.

I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come lo svolgimento, durante il periodo di assenza malattia, di una attività extra-lavorativa può costituire un illecito disciplinare allorquando l’attività prestata, anche a titolo gratuito, sia di per sé sufficiente a far presumere:

  • l’inesistenza della malattia,
  • la possibilità che l’ulteriore attività possa pregiudicare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore in tempi congrui.

 

 

Il “blocco” dei licenziamenti non si applica alla categoria dei dirigenti.

Tribunale di Roma. Sentenza n. 3605/2021 del 19 aprile 2021

 

Aveva suscitato scalpore e attirato numerose critiche l’ordinanza del 26 febbraio 2021 con la quale il Tribunale di Roma, in funzione del giudice del lavoro, aveva esteso anche ai dirigenti il divieto dei licenziamenti previsto dalla normativa emergenziale.

Ora, con la sentenza del 19 aprile 2021, il medesimo Tribunale di Roma, pronunciatosi su un licenziamento intimato in data 6 maggio 2020, è tornato sui propri passi affermando che il cosiddetto “blocco” dei licenziamenti, introdotto dall’articolo 46 del “Cura Italia” (Dl 18/2020, convertito in legge 27/2020) e più volte prorogato sin qui, non si applica alla categoria dei dirigenti.