L'art. 7 della Legge 59/1992 consente alle cooperative di destinare una parte degli utili all'aumento gratuito del capitale sociale dei soci. Per l'esercizio 2025, la variazione ISTAT dell'indice FOI si attesta all'1,4%. Ma è sul fronte della tassazione al momento del rimborso che si registrano le novità più rilevanti, alla luce della Legge di Bilancio 2026.
Il meccanismo della rivalutazione gratuita
Le società cooperative e i loro consorzi possono, in sede di destinazione dell'utile d'esercizio, deliberare un aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci cooperatori e sovventori. Si tratta di un istituto tipico del mondo cooperativo, disciplinato dall'art. 7 della L. 59/1992, che consente di patrimonializzare la cooperativa e, al contempo, di accrescere il valore della partecipazione dei soci senza richiedere loro alcun esborso.
Il limite massimo dell'incremento è ancorato alla variazione annua dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice FOI), calcolato dall'ISTAT con riferimento al periodo corrispondente all'esercizio in cui gli utili sono stati prodotti. Per l'esercizio 2025, tale variazione è risultata positiva e pari all'1,4%, percentuale che rappresenta dunque il tetto massimo della rivalutazione applicabile dalle cooperative con esercizio coincidente con l'anno solare.
Aspetti operativi da tenere presenti
La rivalutazione va calcolata sull'intero capitale sociale sottoscritto e versato, includendo le rivalutazioni eventualmente operate negli esercizi precedenti. Questo significa che la base di calcolo si incrementa nel tempo, producendo un effetto di capitalizzazione progressiva.
Un aspetto di particolare interesse riguarda il limite massimo della partecipazione individuale. L'art. 2525, comma 2, del Codice Civile fissa un tetto alla partecipazione del singolo socio persona fisica, recentemente elevato a 143.800 euro per effetto del decreto interministeriale dell'8 agosto 2024. Tuttavia, l'art. 7, comma 1, della L. 59/1992 prevede espressamente che tale limite possa essere superato per effetto della rivalutazione gratuita, senza che ciò comporti alcuna violazione della norma civilistica.
Sul piano fiscale della cooperativa, la quota di utili destinata alla rivalutazione gratuita non concorre alla formazione del reddito imponibile, ma questa agevolazione opera esclusivamente per le cooperative a mutualità prevalente. Per le cooperative a mutualità non prevalente, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 34/E del 2005, la deduzione non è ammessa.
La tassazione in capo ai soci: il momento del rimborso
Il profilo fiscale più delicato riguarda il trattamento in capo ai soci. La rivalutazione gratuita non genera alcun effetto impositivo immediato: la tassazione si manifesta soltanto al momento della restituzione al socio del capitale rivalutato, tipicamente in occasione del recesso, dell'esclusione o dello scioglimento del rapporto sociale. In quel momento, l'importo rimborsato corrispondente alla rivalutazione segue le medesime regole fiscali previste per i dividendi.
Per le distribuzioni deliberate fino al 31 dicembre 2025, il quadro è relativamente consolidato: il socio persona fisica (non imprenditore) subisce una ritenuta a titolo d'imposta del 26%, indipendentemente dalla natura qualificata o non qualificata della partecipazione. Per i soci imprenditori individuali, professionisti e società di persone, invece, non si applica alcuna ritenuta alla fonte e il provento concorre al reddito imponibile nella misura del 58,14%. Per le società di capitali opera il regime PEX, con tassazione limitata al 5% dell'importo.
La novità della Legge di Bilancio 2026: le "partecipazioni minime"
Il quadro muta sensibilmente per le distribuzioni deliberate dal 1° gennaio 2026. L'art. 1, commi 51-55, della Legge 199/2025 ha introdotto il concetto di "partecipazioni minime", ridefinendo le condizioni per l'accesso ai regimi agevolati di tassazione dei dividendi in capo ai soggetti titolari di reddito d'impresa.
In sostanza, l'esclusione dal reddito del 95% dei dividendi per le società di capitali, così come le percentuali ridotte di concorrenza al reddito per imprenditori individuali e società di persone, spettano ora soltanto se la partecipazione soddisfa almeno uno di due requisiti alternativi: una quota di partecipazione diretta nel capitale pari ad almeno il 5%, oppure un valore fiscale della partecipazione pari ad almeno 500.000 euro.
Se nessuno dei due requisiti è soddisfatto, l'intero importo del dividendo — e dunque della rivalutazione gratuita rimborsata — concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile del percettore. Si tratta di un cambio di paradigma significativo, che colpisce in particolare le partecipazioni di modesta entità detenute in ambito imprenditoriale e societario.
Per le persone fisiche che percepiscono dividendi al di fuori del regime d'impresa, nulla cambia: continua ad applicarsi la ritenuta a titolo d'imposta del 26%.