NUOVO IPER-AMMORTAMENTO PER INVESTIMENTI 4.0 E IMPIANTI PER AUTOCONSUMO DA FONTI RINNOVABILI – LEGGE DI BILANCIO 2026

NUOVO IPER-AMMORTAMENTO PER INVESTIMENTI 4.0 E IMPIANTI PER AUTOCONSUMO DA FONTI RINNOVABILI – LEGGE DI BILANCIO 2026

di Marco Trittoni

martedì 3 marzo 2026

La legge di bilancio 2026 ha introdotto una nuova misura agevolativa denominata iper-ammortamento, che sostituisce i precedenti crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 e per Transizione 5.0.

Per accedere ai nuovi iper-ammortamenti è necessaria la presentazione, da parte dell'impresa, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, di apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili. Con un successivo DM saranno definite le modalità attuative della disposizione, con particolare riguardo, tra l'altro, a:

• la procedura di accesso al beneficio;

• il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle comunica-zioni periodiche, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio

 

Soggetti beneficiari

Possono accedere all’agevolazione esclusivamente i titolari di reddito d’impresa che effettuano gli investimenti agevolabili. Pertanto potranno accedere all’agevolazione:

• le persone fisiche esercenti attività commerciale ancorché gestita in forma di impresa familiare, comprese le aziende coniugali;

• le società in nome collettivo e in accomandita semplice;

• società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;

• società cooperative e di mutua assicurazione;

• società europee di cui al regolamento 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;

• enti pubblici e privati, diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un'attività commerciale e soggetti equiparati, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

• società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato con stabile organizzazione in Italia.

Sono invece esclusi: professionisti, contribuenti in regime forfetario o con imposte sostitutive, imprese in stato di crisi o soggette a sanzioni interdittive.

La spettanza dell'iper-ammortamento è inoltre subordinata a:

• il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;

• il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

 

Periodo di validità

Investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, secondo le regole di competenza fiscale (art. 109 TUIR).

Per i leasing rileva la data di consegna del bene.

 

Investimenti agevolabili

L'iper-ammortamento è riconosciuto per gli investimenti in beni:

• strumentali;

• nuovi;

• prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo;

• destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

 

Gli investimenti devono avere ad oggetto:

• Beni materiali e immateriali 4.0 (Allegati IV e V L. 199/2025), interconnessi al sistema aziendale o alla rete di fornitura;

• Beni materiali nuovi per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo (anche a distanza), inclusi sistemi di accumulo.

Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, la norma agevolativa dispone che sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'art. 12 co. 1 lett. b) e c) del DL 9.12.2023 n. 181, ovvero:

• moduli fotovoltaici con celle, entrambi prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;

• moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad etero giunzione di silicio o tandem prodotti nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24%.

 

Misura dell’agevolazione

Ai sensi dell'art. 1 co. 427 della L. 199/2025, per gli investimenti agevolabili, il costo di acquisizione è maggiorato nella misura del:

• +180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

• +100% per la parte di investimenti oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro;

• +50% per la parte eccedente fino a 20 milioni di euro.

Il limite si applica per ciascun periodo d’imposta (2026, 2027, 2028).

 

Modalità di fruizione

L’agevolazione opera tramite variazione in diminuzione extracontabile nel modello Redditi ai fini IRPEF/IRES (non rileva ai fini IRAP).

Non ha effetti sul bilancio civilistico:

• i beni restano iscritti al costo storico;

• gli ammortamenti civilistici restano invariati.

La maggior deduzione è ripartita lungo la durata fiscale dell’ammortamento o del leasing.

Le quote non fruite nell’anno non sono recuperabili negli esercizi successivi (salvo dichiarazione integrativa per errori).

Perdite

Qualora la deduzione da iper-ammortamento sia tale da generare una perdita fiscale, quest'ultima dovrebbe essere deducibile secondo le regole ordinarie previste dal TUIR (artt. 8 e 84 del TUIR).

 

Accesso all’agevolazione

L’accesso non è automatico: è prevista la presentazione di apposite comunicazioni telematiche al GSE, secondo modalità che saranno definite con decreto attuativo.

 

Cessione, delocalizzazione e sostituzione dei beni

La cessione o delocalizzazione del bene non comporta la perdita delle quote già fruite.

Per mantenere il beneficio sulle quote residue è richiesta la sostituzione del bene con altro avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

In caso di operazioni straordinarie (es. conferimenti, fusioni, cessioni d’azienda), il beneficio prosegue in capo all’avente causa.

 

Cumulabilità con altre agevolazioni

Il nuovo iper-ammortamento è cumulabile con altri incentivi nazionali ed europei, a condizione che:

• non siano finanziate le stesse quote di costo;

• non si superi il costo complessivo dell’investimento;

• la base di calcolo sia assunta al netto di contributi o sovvenzioni già ricevuti.

Il nuovo iper-ammortamento non è cumulabile con il credito d’imposta 4.0 per investimenti “prenotati” entro il 31.12.2025.