BONUS INVESTIMENTI IN BENI 4.0 AGRICOLTURA

BONUS INVESTIMENTI IN BENI 4.0 AGRICOLTURA

di Marco Trittoni

martedì 3 marzo 2026

L'art. 1 co. 454 - 459 della L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026) ha introdotto una specifica agevolazione dedicata alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura consistente in uno specifico credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 considerando che i soggetti che non determinano il reddito in modo analitico (quali, ad esempio, le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale) sono esclusi dai nuovi iper-ammortamenti.

Con successivo DM saranno stabilite, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le disposizioni attuative, con particolare riguardo alle procedure di concessione per assicurare il rispetto del limite di spesa previsto (2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028).

 

Ambito soggettivo

Possono beneficiare di tale specifica agevolazione soltanto le imprese attive:

• nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;

• nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

 

Ambito temporale

Il credito d'imposta per investimenti 4.0 nel settore agricolo riguarda per gli investimenti agevolabili effettuati dall'1.1.2026 al 28.9.2028.

 

Investimenti agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli Allegati IV e V della L. 199/2025 (quindi beni materiali e immateriali 4.0 aggiornati).

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

 

Misura dell'agevolazione

Il credito d'imposta è previsto nella misura del 40% per gli investimenti fino a 1 milione di euro, nel rispetto dei limiti di spesa complessivi previsti.

 

Modalità di utilizzo dell'agevolazione

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.

Per espressa previsione, non si applicano i limiti previsti dall'art. 1 co. 53 della L. 244/2007, relativo alle compensazioni dei crediti d'imposta agevolativi, pari a 250.000,00 euro, dall'art. 34 della L. 388/2000, limite generale alle compensazioni nel modello F24, pari a 2 milioni di euro, dall'art. 31 del DL 78/2010, previsto per la compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e accessori di ammontare superiore a 1.500,00 euro.

 

Cessione dei beni agevolati e recapture

Nel caso in cui entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti:

• i beni agevolati siano ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;

• per i beni acquisiti in locazione finanziaria non venga esercitata l'opzione per il riscatto;

viene previsto un meccanismo di "recapture".

Il credito d'imposta non è invece oggetto di rideterminazione a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:

• sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'Allegato di riferimento;

• attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

 

Documentazione

I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti ad alcuni adempimenti documentali (art. 1 co. 458 della L. 199/2025).

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

 

Dicitura in fattura

Le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere "l'espresso riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 454 a 459" (art. 1 co. 458 della L. 199/2025).

 

Certificazione della documentazione contabile

L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del DLgs. 27.1.2010 n. 39.

 

Cumulabilità con altre agevolazioni

Il credito d'imposta 4.0 per il settore agricolo non si applica agli investimenti che beneficiano:

• del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 ex art. 1 co. 446 della L. 207/2024;

• dei nuovi iper-ammortamenti ex art. 1 co. 427 - 436 della L. 199/2025;

• del credito d'imposta ZES unica Mezzogiorno per il settore agricolo e della pesca prorogato ex art. 1 co. 462 - 466 della L. 199/2025.

Il credito d'imposta è comunque cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

 

Aiuti di Stato

Viene disposto che agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (art. 1 co. 459 della L. 199/2025).

 

Le cooperative restano escluse di fatto

La Legge di Bilancio 2026 ha confermato, anche per il triennio 2026–2028, un impianto di incentivi agli investimenti fortemente centrato sull’iperammortamento. In linea teorica, si tratta di una misura accessibile anche alle cooperative, comprese quelle agricole, in quanto soggetti titolari di reddito d’impresa. Sulla carta, dunque, il mondo cooperativo non è escluso dalle agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali e tecnologie 4.0.

Il problema, però, non è tanto l’accesso formale allo strumento, quanto la sua reale efficacia. Per molte cooperative agricole – e in particolare per le cooperative di conferimento – l’iperammortamento è uno strumento che funziona poco o per nulla. Queste realtà, infatti, per loro natura chiudono spesso i bilanci in pareggio o con utili molto contenuti: l’eventuale avanzo viene retrocesso ai soci attraverso la valorizzazione dei conferimenti. A questo si aggiungono i regimi di esenzione previsti per diverse attività agricole e zootecniche, che riducono ulteriormente la base imponibile. Il risultato è che l’iperammortamento, pur teoricamente applicabile, non genera un vantaggio fiscale concreto: l’investimento viene fatto, ma il beneficio non si “trasforma” in un risparmio d’imposta reale.

Il legislatore ha previsto, per le imprese agricole tassate su base catastale, in alternativa all’iperammortamento  un credito d’imposta per gli investimenti 4.0 riservato alle imprese della produzione primaria, della pesca e dell’acquacoltura. Questa scelta, però, lascia scoperte proprio le cooperative di conferimento, che operano a valle della produzione agricola, occupandosi della trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti dei soci.

Le cooperative di conferimento non riescono a beneficiare dell’iperammortamento perché non hanno una base imponibile sufficiente, ma allo stesso tempo restano escluse dal credito d’imposta perché non rientrano formalmente tra le imprese della produzione primaria.

Si auspica pertanto un correttivo che preveda ad esempio l’estensione del credito d’imposta 4.0 anche alle cooperative di conferimento o l’introduzione di meccanismi alternativi per i soggetti strutturalmente incapienti.