La detassazione delle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e indennità di turno. Chiarimenti AE

La detassazione degli aumenti contrattuali. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Legge 30 dicembre 2025 n.199, art. 1 comma 7

Agenzia delle Entrate circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026

 

La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 2/E del 24-2-2026 fornisce le prime attesissime istruzioni relative alla detassazione degli aumenti contrattuali introdotta dall’art. 1 comma 7 della Legge di bilancio 2026. Restano però alcune criticità applicative che potrebbero ostacolare gli operatori.

mercoledì 4 marzo 2026

Caratteristiche generali

Con il comma 7 dell’art. 1, la Legge di Bilancio 2026 ha stabilito che gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2026, derivanti da rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1-1-2024 al 31-12-2026, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%.

La norma ha carattere esclusivamente fiscale per cui la riduzione non riguarda i contributi previdenziali a carico del lavoratore.

 

Il reddito “soglia” del 2025

Il provvedimento si applica ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nel 2025, non superiore a 33.000 euro. Devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti dal lavoratore nel periodo d’imposta 2025, anche se derivanti da più rapporti di lavoro.

Rientrano nel conteggio del limite dei 33.000 euro i redditi per lavoro dipendente imponibili ai fini fiscali con tassazione ordinaria; sono inclusi i premi di risultato (salvo che non siano stati convertiti in welfare aziendale) e anche di eventuali redditi da pensione. Per contro sono esclusi dal computo i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Il beneficio spetta anche ai lavoratori senza redditi da lavoro dipendente nel 2025.

 

La norma non prevede specifiche relative ai lavoratori impiegati nel 2025 solo per una parte dell’anno: un lavoratore con una retribuzione mensile molto alta potrebbe aver avuto, essendo stato assunto negli ultimi mesi dell’anno un reddito annuo 2025 inferiore a 33.000 euro anche se nel 2026 andrà a superare, se in forza per tutto l’anno, la suddetta soglia.

Una considerazione analoga vale per coloro che nel 2025 hanno percepito redditi di lavoro non dipendente di importo elevato e che nel 2026 sono stati assunti come dipendenti.

In entrambi i casi si applica l’imposta sostitutiva.

La detassazione riguarda tutti i lavoratori in forza nel 2026 anche se neoassunti o riassunti (ad esempio stagionali agricoli).

 

Individuazione degli aumenti detassabili

L’imposta sostitutiva si applica agli incrementi retributivi corrisposti nell’anno 2026 derivanti da rinnovi dei contratti collettivi nazionali (sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026) ma non si può applicare su aumenti derivanti da contratti territoriali o aziendali.

 

La circolare AE stabilisce che l’agevolazione:

  • non si applichi agli importi erogati prima del 1-1-2026, ma

  • si applichi comunque alle tranche di incremento corrisposte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, ancorché la loro erogazione sia iniziata precedentemente.

 

Per spiegare meglio tale affermazione la circolare riporta il seguente esempio.

Il rinnovo di un CCNL è stato stipulato il 22 aprile 2025, con la previsione di un aumento mensile complessivo – a regime - stimato di 200 euro, diviso nelle seguenti tranche:

− 27,00 euro dal 1° giugno 2025;

− 53,00 euro dal 1° giugno 2026;

− 59,00 euro dal 1° giugno 2027;

− 61,00 euro dal 1° giugno 2028.

In tal caso, l’imposta sostitutiva si applica agli importi erogati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 riferiti alle tranche mensili del 2025 e del 2026:

  • 27 euro da gennaio a maggio 2026,

  • 80 euro (27 + 53) da giugno a dicembre 2026.

 

Per l’AE risultano detassabili:

  • i soli incrementi retributivi, previsti dai rinnovi contrattuali interessati, che confluiscono nella retribuzione diretta, vale a dire le dodici mensilità della retribuzione, la tredicesima e la quattordicesima mensilità.

  • gli istituti retributivi indiretti interessati dai medesimi incrementi retributivi quali le assenze, per la sola parte integrata dal datore di lavoro, che danno diritto alla conservazione del posto di lavoro (malattia, maternità/paternità, infortunio). In pratica, la detassazione si dovrebbe applicare sul valore dell’aumento incidente sulla somma pagata dal datore di lavoro (integrazione o intera quota della prestazione).

 

A logica quindi dovrebbero essere detassati anche gli aumenti corrisposti nei periodi di ferie e di permesso retribuito.

La circolare precisa che sono detassabili anche gli aumenti che riassorbono i superminimi.

 

Riportiamo l’elenco fornito dal Servizio Sindacale di Confcooperative relativo ai ccnl cooperativi ai quali si applica, fino ad oggi, l’agevolazione.

 

Anno

CCNL rinnovati da Confcooperative

2024

CCNL per i lavoratori dipendenti delle cooperative e consorzi agricoli

CCNL per i dipendenti di aziende cooperative di trasformazione prodotti agricoli, zootecnici e lavorazione prodotti alimentari

CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo

CCNL per i dipendenti da Istituti di vigilanza privata

CCNL autotrasporto, spedizioni merci e logistica

CCNL pubblici esercizi, ristorazione collettiva, turismo

CCNL per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa

CCNL per i quadri direttivi, gli impiegati e gli ausiliari delle Banche di credito cooperativo

2025

CCNL per gli imbarcati su natanti di cooperative di pesca

CCNL per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia ed attività affini

CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi

CCNL per gli addetti alle aziende cooperative metalmeccaniche

 

Per quanto riguarda il rinnovo del ccnl Vigilanza privata e servizi di sicurezza che è avvenuto il 30-5-2023, quindi fuori dal perimetro della detassazione va ricordato che, il 16-2-2024, è stata però firmata una ulteriore ipotesi di accordo che ha riconosciuto nuovi incrementi della retribuzione base.

Secondo Confcooperative quindi gli importi riconosciuti nel 2024 sono detassabili.

 

Elementi esclusi dalla detassazione

Per l’AE sono esclusi dalla detassazione:

  • Gli scatti di anzianità;

  • L’incidenza sulle somme corrisposte per prestazioni aggiuntive all’ordinaria attività come, ad esempio, le ore di straordinario, le indennità e le maggiorazioni per lavoro notturno o festivo e le indennità di turno.

  • Le una tantum a copertura del periodo di carenza contrattuale.

  • L’incidenza sul trattamento di fine rapporto.

 

Applicazione da parte del datore di lavoro

Per fruire della detassazione il lavoratore dipendente non deve presentare una specifica domanda.

Come accennato il lavoratore può comunque chiedere per iscritto al datore di lavoro di avvalersi della tassazione ordinaria.

La verifica del reddito percepito nel 2025 richiede qualche ulteriore passaggio amministrativo a carico del datore di lavoro.

Il lavoratore che nel 2025 ha svolto una o più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, deve comunicare all’attuale datore di lavoro i redditi derivanti dagli altri rapporti di lavoro, attraverso la consegna delle Cu o tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

 

Regolarizzazione in dichiarazione dei redditi

Appare utile soffermarsi su un paio di aspetti messi in evidenza della circolare AE.

Il primo aspetto riguarda l’obbligo a cui è tenuto il dipendente in sede di dichiarazione dei redditi: se , per qualsiasi motivo, taluni importi siano stati assoggettati a imposta sostitutiva, pur in assenza dei presupposti richiesti dalla legge, egli sarà tenuto a farli concorrere al reddito complessivo applicando la tassazione ordinaria. Potrebbe essere questa la situazione per cui il datore di lavoro potrà rimediare alla mancata verifica del reddito dell’anno 2025 oppure a qualche errore di imputazione in busta paga.

Il secondo aspetto è quello che prevede la possibilità per il dipendente utilizzare la dichiarazione dei redditi per assoggettare gli emolumenti alla tassazione ordinaria nel caso in cui la ritenga più conveniente.

 

Versamento dell’imposta sostitutiva

L’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta, che deve versarla utilizzando i codici tributo istituiti dall’AE con la risoluzione n. 3/E del 29-1-2026

 

Considerazioni

Le norme risultano di complessa attuazione e forse, come suggerisce qualche autore, è opportuno operare sulle buste paga del mese di marzo, se non su quelle di aprile, per poter valutare ulteriori chiarimenti dell’Agenzia e più approfondite riflessioni degli esperti.

Fondamentale sarà anche la richiesta di informazioni ai lavoratori rispetto ai redditi da lavoro dipendente percepiti nel 2025. È consigliabile consegnare moduli chiari e completi e pretendere la loro integrale compilazione e la sottoscrizione.