Con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 dicembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 dicembre 2024, il saggio degli interessi legali è stato ridotto dal 2% all'1,60% con decorrenza dal 1° gennaio 2026. La variazione, apparentemente modesta, produce effetti concreti sia sul versante tributario sia su quello previdenziale e assicurativo.
Il trend discendente degli interessi legali
La nuova misura dell'1,60% si inserisce in un percorso di progressiva discesa del tasso legale, che negli ultimi anni ha subito oscillazioni significative: si pensi al picco del 5% toccato nel 2023, ridotto al 2,5% nel 2024 e poi al 2% nel 2025. L'attuale livello riflette il contesto macroeconomico di graduale rientro dell'inflazione e di riduzione dei tassi da parte della Banca Centrale Europea.
Le ricadute sul ravvedimento operoso
L'impatto più immediato e diffuso per gli operatori fiscali riguarda il ravvedimento operoso. Il tasso di interesse legale è infatti il parametro di riferimento per il calcolo degli interessi dovuti dal contribuente — e dal sostituto d'imposta — in sede di regolarizzazione spontanea di omissioni o irregolarità nei versamenti tributari, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997. La riduzione all'1,60% comporta un alleggerimento, seppur contenuto, del costo della regolarizzazione per le violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2026. Per i ravvedimenti che abbracciano periodi a cavallo tra più annualità, occorrerà come sempre procedere al calcolo degli interessi pro rata, applicando il tasso vigente in ciascun periodo.
Gli effetti in ambito previdenziale
Sul fronte contributivo, la nuova misura incide sulle sanzioni civili ridotte di cui all'art. 116, comma 15, della Legge 388/2000. In determinate fattispecie — come le incertezze interpretative sull'obbligo contributivo, le situazioni di crisi aziendale con trattamento di integrazione salariale straordinaria, o i casi di inadempienza derivante da fatto doloso del terzo — i consigli di amministrazione degli enti impositori possono ridurre le sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali. L'1,60% si applicherà ai contributi e premi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2026.
Va inoltre ricordato che, per effetto dell'art. 30, comma 2, del D.L. 19/2024, gli interessi legali trovano applicazione anche nei casi di mancato o ritardato versamento di contributi derivante da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, a condizione che il versamento venga effettuato entro il termine fissato dall'Istituto previdenziale.