La detassazione delle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e indennità di turno. Chiarimenti AE

La detassazione delle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e indennità di turno. Chiarimenti AE

Legge 30 dicembre 2025 n.199. Art. 1 commi 10 e 11

Agenzia delle Entrate. Circolare 2/E del 24 febbraio 2025

 

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti anche sulla detassazione sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e indennità di turno introdotta dall’art. 1 commi 10 e 11 della Legge di Bilancio 2026.

mercoledì 4 marzo 2026

Come illustrato nel numero 1/2026 di questa Newsletter, la Legge di Bilancio 2026 ha previsto un’imposta sostitutiva di Irpef e addizionali del 15% introdotta, per l’anno 2026, nel massimo limite annuo di 1.500 euro, da applicare a

  1. le maggiorazioni e indennità corrisposte dal datore di lavoro in relazione al lavoro notturno, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 del Dlgs 66/200 e dei Ccnl;

  2. le maggiorazioni e indennità corrisposte per lavoro svolto nei giorni festivi e di riposo, come individuati dai CCNL;

  3. le indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai Ccnl.

 

Ricordiamo, a questo scopo, le definizioni contenute nel Dlgs 66/2003:

a) «orario di lavoro»: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni;

d) «periodo notturno»: periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;

f) «lavoro a turni»: qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane;

 

Lo stesso Dlgs 66/2003 definisce il riposo settimanale come segue.

Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero … .

La circolare 2/E però stabilisce anche che il “riposo settimanale” è quello individuato dai Ccnl, a prescindere dalla circostanza per cui lo stesso coincida, o meno, con la domenica.

Stessa posizione anche per la nozione di turno i cui riferimenti oltre al Dlgs. n. 66/2003 sono anche quelli alle eventuali specifiche regolamentari e organizzative rinvenibili nella contrattazione collettiva nazionale.

 

Sono inoltre soggette a imposta sostitutiva le indennità di reperibilità previste dai Ccnl riferibili a lavoro notturno, festivo o a turni.

 

Sono escluse dalla detassazione:

  • le somme erogate in base agli accordi territoriali e aziendali;

  • gli istituti retributivi indiretti, a carico del datore di lavoro, nel caso di assenza dal lavoro (malattia, maternità/paternità, infortuni), o quelli differiti (Tfr);

  • le voci riguardanti la retribuzione diretta ordinaria (quindi anche la 13ma e la 14ma mensilità;

  • le somme corrisposte, a qualsiasi titolo, per lavoro straordinario, eccetto che festivo o notturno;

  • i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.

 

Non è quindi mai detassabile l’importo della retribuzione oraria, ma soltanto la maggiorazione.

In caso di retribuzione con paga oraria sarà necessario separare la maggiorazione dall’importo orario.

Come per la detassazione degli aumenti contrattuali, anche per questa agevolazione, la circolare AE fa sempre riferimento alla contrattazione nazionale. Questo porta a ritenere che non possano essere detassabili importi derivanti da indennità o maggiorazioni fissate “in melius” dalla contrattazione di secondo livello.

 

La detassazione non si applica ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, ai quali è riconosciuto un trattamento integrativo speciale dalla legge di bilancio.

 

L’imposta sostitutiva è applicata dai sostituti d’imposta del settore privato.

È inoltre previsto per il lavoratore un limite di reddito che nel 2025 non può superare i 40.000 euro (devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti dal lavoratore nel periodo d’imposta 2025, anche se derivanti da più rapporti di lavoro).

 

Valgono anche in questo caso le indicazioni fornite, nel precedente articolo, per la detassazione degli aumenti contrattuali su:

  • determinazione del tetto di reddito;

  • incidenza dei redditi detassati per il riconoscimento del trattamento integrativo di cui all’articolo 1 del Dl n. 3/2020;

  • dichiarazioni in merito al tetto del reddito;

  • periodo di vigenza dell’imposta sostitutiva (anno 2026 nel rispetto del principio di cassa allargato);

  • assoggettamento normale a contribuzione previdenziale delle somme detassate.

 

Il tetto di 1.500 euro è una franchigia e, pertanto, le somme eccedenti concorrono al reddito e sono tassate secondo le modalità ordinarie.

Viene anche precisato che a questo limite non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili (assoggettati all’imposta sostitutiva dell’1%).

 

Come per l’altra detassazione, il dipendente non deve presentare una specifica istanza salvo che non intenda rinunciare al beneficio; deve però comunicare al sostituto d’imposta l’insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo per aver superato nel 2026, in virtù di una pluralità di rapporti di lavoro, il limite di 1.500 euro.

 

Il versamento dell’imposta sostitutiva dovrà essere effettuato dal datore di lavoro con il modello F24 utilizzando i codici tributo istituiti dall’AE con la risoluzione n. 3 del 29 gennaio 2026.

 

Anche per questa agevolazione valgono le considerazioni operative fatte per la detassazione degli aumenti contrattuali.