Le norme ora prorogate sono state introdotte dal Decreto Legge 7/5/2024 n. 60 (Decreto Coesione), convertito con modifiche in legge 4/7/2024, n. 95 e riguardano nello specifico:
-
Art. 22 Bonus giovani under 35
-
Art. 23 Bonus donne svantaggiate
-
Art. 24 Bonus assunzioni Zes Unica Mezzogiorno
Va precisato che le agevolazioni non sono immediatamente applicabili mancando le istruzioni operative che l’Inps fornirà con le consuete circolari.
Bonus giovani under 35
La proroga dell’agevolazione si applica alle seguenti condizioni
-
alle assunzioni e trasformazioni dal 1° gennaio al 30 aprile 2026
-
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
-
di giovani under 35 mai occupati a tempo indeterminato
-
per un periodo massimo di 24 mesi
L’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (con esclusione dei premi Inail) è fissato
con un limite massimo mensile pari a 500 euro per ciascun lavoratore.
Possono beneficiare dell’incentivo anche i datori di lavoro agricoli.
Se la sede / unità produttiva è nella cosiddetta ZES unica Mezzogiorno (Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) l’esonero è riconosciuto al 100% per un massimo di 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore. In questi casi però l’assunzione deve sempre comportare un incremento occupazionale netto.
Bonus assunzioni donne svantaggiate
L’agevolazione spetta per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, di donne in una delle seguenti condizioni:
-
prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
-
prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna)
-
occupate nelle professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna.
La condizione di mancanza di impiego regolarmente retribuito si riscontra quando, negli ultimi 6 mesi oppure 24 mesi, la lavoratrice
-
non ha lavorato come subordinata oppure
-
ha prestato attività come subordinata o con prestazioni riconducibili ad attività lavorativa autonoma o parasubordinata, dalla quale sia derivato un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione.
Possono beneficiare dell’incentivo anche i datori di lavoro agricoli.
L’agevolazione consiste nell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato (con esclusione dei premi INAIL)
Non si applica alle trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere.
Bonus assunzioni over 35 nella Zes unica
La ZES Unica (Zona Economica Speciale) è un'area geografica delimitata che comprende Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e Umbria.
Istituita dal 1° gennaio 2024, mira a favorire gli investimenti e lo sviluppo nel Mezzogiorno offrendo alle imprese agevolazioni (sottoforma di crediti d'imposta o riduzioni contributive) e semplificazioni amministrative.
Fino al 30 aprile 2026, ai datori di lavoro privati che
-
occupano fino a 10 dipendenti (numero considerato nel mese della nuova assunzione)
-
assumono a tempo indeterminato presso una sede o un’unità produttiva ubicata nella ZES unica lavoratori che hanno già compiuto 35 anni di età e sono disoccupati da almeno 24 mesi
-
spetta l’esonero 100% dei contributi (esclusi premi Inail) a carico datore di lavoro nel limite massimo di 650 euro mensile (7.800 euro anno) max 24 mesi.
Sono compresi i datori di lavoro del settore agricolo .
L’esonero contributivo è riconosciuto solo a condizione che la prestazione lavorativa sia svolta presso una sede di lavoro (o unità produttiva) collocata in una delle regioni Zes unica indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro.
Sono escluse dal beneficio le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere.
La condizione dell’incremento occupazionale netto
Un importante condizione prevista per la fruizione delle agevolazioni appena illustrate consiste nella realizzazione dell’incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra i lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.
Il calcolo deve essere effettuato in Unità di Lavoro Annuo (Ula), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.
L’incremento occupazionale netto relativo ai 12 mesi successivi deve essere verificato tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi e non la forza lavoro “stimata” al momento dell’assunzione.
Se al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontra un incremento occupazionale netto in termini di Ula, le quote mensili di incentivo eventualmente già godute si “consolidano”; in caso contrario, l’incentivo non può essere legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo, eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto, mediante le procedure di regolarizzazione.
Lo sgravio è applicabile se l’incremento occupazionale netto non si realizza in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupato/occupati si sia/siano reso/resi vacante/vacanti a seguito di: dimissioni volontarie; invalidità; pensionamento per raggiunti limiti d’età; riduzione volontaria dell’orario di lavoro; licenziamento per giusta causa.
Le altre condizioni per la fruizione delle agevolazioni
I benefici delle misure illustrate sono subordinati:
-
al possesso del documento unico di regolarità contributiva (Durc) regolare ;
-
al generale rispetto degli accordi e contratti collettivi di qualunque livello (nazionali, regionali, territoriali o aziendali ove presenti) stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
-
all’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Inoltre il datore di lavoro deve rispettare le seguenti disposizioni
-
Non deve aver proceduto nei 6 mesi antecedenti l’assunzione a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi a seguito di procedura di riduzione di personale di lavoratori operanti nella stessa unità produttiva.
-
Non deve procedere nei 6 mesi successivi l’assunzione incentivata al licenziamento per giustificato motivo oggettivo dello stesso lavoratore o di altro lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva.
Non sono ostativi al riconoscimento degli esoneri gli eventuali licenziamenti effettuati per