La società cooperativa di produzione-lavoro assume volontariamente lo scopo mutualistico di procurare lavoro “ai membri dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato”. Il socio lavoratore ne è il soggetto giuridico centrale, constatato che la cooperativa a cui aderisce prevede nello statuto criteri e regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica, che può ulteriormente coinvolgere la partecipazione di terzi.
Il socio-lavoratore di una cooperativa di lavoro è equiparato, in termini di retribuzione e contribuzione, alla pluralità di lavoratori impiegati in imprese non cooperative, che per stare sul mercato devono amministrare l’azienda in base a criteri generali di economicità gestionale, anche con riguardo alla mano d’opera impiegata. Parimenti, le società cooperative devono garantire, ai soci lavoratori, un trattamento economico proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, non inferiore a minimi previsti, per prestazioni assimilabili, dalla contrattazione collettiva nazionale di settore o della categoria affine, o, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a compensi medi in uso per prestazioni analogamente rese in forma di lavoro autonomo. L’articolo 1, comma 3, L. 142/2001, è moderatamente estensivo: “il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali”.
La L. 142/2001 è applicata alle società cooperative nelle quali lo scambio mutualistico preveda di procurare ai soci lavoratori (eventualmente a lavoratori non soci, ancorché la disciplina in oggetto non trova applicazione a questi) un impiego stabile, dati gli scopi mutualistici prefissi a protezione dei livelli occupazionali. La peculiarità della cooperativa di produzione-lavoro risiede infatti in una libera volontà di assumere un impegno preciso a vantaggio della collettività, che comporta una gestione mutualistica orientata a principi di solidarietà sociale.
Un contesto potenzialmente separato (D.lgs. 112/2017 di “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”), disciplina invece la pluralità di enti, non necessariamente cooperativi (a eccezione delle cooperative sociali, imprese sociali “ope legis”), che scelgono volontariamente di aderire a principi sanciti dalla disciplina in argomento, per effettuare una attività d'impresa di utilità sociale, d’interesse generale, civico, solidaristico, in relazione alla quale possono per esempio collocare lavoratori molto svantaggiati, o persone svantaggiate o con disabilità, o persone beneficiarie di protezione internazionale, o persone senza fissa dimora, le quali versano in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia. Può essere il caso di una cooperativa di produzione-lavoro, che, in forma di impresa sociale, effettua interventi benèfici per la collettività, d’interesse generale e di utilità sociale riconosciuti dallo Stato, tramite l’impiego di lavoratori disciplinati dal D.lgs. 112/2017 nelle categorie “vulnerabili”. Contribuisce, in questo modo, a mitigare il disagio sociale dovuto a disoccupazione o inoccupazione, sia, implicato da situazioni personali, sia, implicato da contesti socio-economici.
Per un verso, una cooperativa di produzione-lavoro, non sociale, può realizzare, in forma di impresa sociale, interventi civici, solidaristici, d’utilità sociale, pure analoghi a quelli effettuati da una cooperativa sociale, impresa sociale “ope legis”, disciplinata dalla L. 381/1991, art. 1, comma 1, lett. a); munita di scopo mutualistico di lavoro, a questa cooperativa di produzione-lavoro è tuttavia preclusa l’adesione di consumatori dei suddetti servizi. Per altro verso, una cooperativa di produzione-lavoro, impresa sociale, promuove - similmente a una cooperativa sociale disciplinata invece dalla L. 381/1991, art. 1, comma 1, lett. b), dedita “all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate” - l’impiego di lavoratori “vulnerabili”, constatato lo scopo mutualistico di procurare lavoro alla collettività, della quale, tramite l’adesione subordinata a requisiti legali e statutari, può concretizzare ulteriormente l’inclusione sociale. È possibile che l’erogazione di servizi d’interesse generale e d’utilità sociale, da indirizzare solo a beneficianti non soci, unita all’ipotesi non improbabile che la maggioranza dei lavoratori “vulnerabili” impiegati dalla cooperativa di produzione-lavoro, impresa sociale, risulti carente di requisiti legali e statutari necessari a permetterne l’ulteriore l’inclusione sociale con l’adesione, ne impedisca la condizione mutualistica di “prevalenza” ai sensi dell’articolo 2513, comma 1, lettera b), c), cod. civ.; verosimilmente, come in una cooperativa sociale, disciplinata dalla L. 381/1991, art. 1, comma 1, lett. b). Ricorre, in tal caso, per la cooperativa di produzione-lavoro mutualisticamente non prevalente, impresa sociale, l’obbligo di attivare le forme previste di coinvolgimento sociale a tutela di lavoratori, di utenti, di “stakeholders” (D.lgs. 112/17, art.11; M.L.P.S. 07.09.21).
La rilevanza sociale dell’intervento di un’impresa sociale è - al pari di quella riconosciuto alla pluralità di società cooperative - sostenuta fiscalmente dallo Stato tramite agevolazioni appositamente previste dalla disciplina speciale.
L’esigenza riconosciuta di applicare all’impresa sociale una fiscalità favorevole, anche a prescindere dalla condizione di mutualità prevalente, se costituita in forma di cooperativa non sociale, vede la riproduzione della tecnica legislativa già sperimentata per le cooperative sociali, imprese sociali “ope legis”, a cui - prevalenti “di diritto” “indipendentemente dai requisiti di cui all’articolo 2513 del codice”, constatato che “quasi sempre non annoverano i destinatari della attività tra i propri soci” (art. 111-septies, disp. att. cod. civ.) - l’agevolazione fiscale viene applicata ai sensi della L. 311/2004, succ. mod. In una cooperativa sociale, impresa sociale “ope legis”, a “le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento” (art. 12, L. 904/1977, succ. mod.). In una impresa sociale (art. 18, comma 1, D.lgs. 112/2017), che “destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio” (art. 3, comma 1, D.lgs. 112/2017). Ulteriormente, in analogia a ciò che è previsto per le società cooperative (art. 21, comma 10, L. 449/1997), l’articolo 18, comma 2, D.Lgs. 112/2017, agevola l’impresa sociale sino all’intera neutralizzazione fiscale dei "costi indeducibili", a condizione che gli eventuali utili netti vengano impiegati integralmente ai sensi del ripetuto articolo 3, comma 1, D.Lgs. 112/2017.
Sul versante di ulteriori agevolazioni fiscali principalmente applicate all’impresa sociale, non guasta segnalare poi quelle sui finanziamenti ottenuti (art. 18, commi 3 e 4, D.Lgs. 112/2017); sull’esenzione (art. 18, comma 7, D.Lgs. 112/2017) dalle norme della società di comodo (art. 30, L. 724/1994); sull’agevolazione della società in perdita sistematica (L. 148/2011); sull’esonero dagli studi di settore (L. 427/1993), dai parametri di settore (L. 549/1995), dagli indici sintetici di settore (L. 225/2016).
Il beneficio fiscale riconosciuto all’impresa sociale comporta (a eccezione di cooperative sociali, imprese sociali “ope legis”) l’adesione a principi generali di gestione sanciti dalle norme. Sia, previsti dal D.lgs. 117/2017, che comportano l’iscrizione al Runts (art. 11, comma 3). Sia, previsti dal D.lgs. 112/2017, che comportano l’obbligo di requisiti per la Presidenza (art. 4, comma 3; art. 7, comma 2; MIN. LAV. 04.02.20, n. 2243); l’obbligo di requisiti per i Consiglieri di amministrazione (art. 7, comma 3), bilanciati però dalla possibilità di riservare a soggetti “esterni” la nomina della minoranza dei Consiglieri (art. 7, comma 1); divieto per società unipersonali, enti lucrativi, amministrazioni pubbliche, di esercitare direzione, coordinamento, controllo dell’impresa sociale (art. 4, comma 3); redazione obbligatoria del bilancio sociale (art. 9, comma 2; MIN. LAV. 04.07.2019); controllo obbligatorio di legalità (art. 10) che vigila anche in relazione al perseguimento di obiettivi d’interesse generale, con specifico riguardo agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13, D.Lgs. 112/2017, nonché, vigila in relazione alla conformità del bilancio sociale alle linee guida (art. 9, comma 2, D.Lgs. 112/2017). Alcun obbligo, nello specifico, per la cooperativa di produzione-lavoro, impresa sociale, di applicare ai soci lavoratori il trattamento economico e normativo dell’articolo 13, D.lgs. 112/17, considerata la disciplina speciale della L. 142/2001.