Impugnazione contratto a tempo determinato
D. Quali sono le condizioni per l’impugnazione del contratto a termine?
R. L’impugnazione del contratto a termine deve avvenire entro 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto.
Le fattispecie che possono legittimare l’impugnazione del contratto a tempo determinato da parte del lavoratore sono le seguenti:
-
continuazione oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno in caso di contratto di durata superiore a 6 mesi;
-
mancata stipulazione per iscritto del contratto di lavoro;
-
contratto/rinnovo del contratto di durata superiore a 12 mesi senza l’indicazione delle causali;
-
proroga oltre i 12 mesi senza indicazione delle causali ovvero stipula della quinta proroga;
-
successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, oltre i 24 mesi;
-
mancato rispetto della procedura in deroga presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, nonché superamento del termine ivi previsto;
-
contratto a termine stipulato in ipotesi in cui vige un divieto;
-
riassunzione senza l’osservanza del c.d. stop&go.
Se, invece, l’impugnazione concerne il licenziamento comminato prima della scadenza del contratto a tempo determinato, il termine è di 60 giorni poiché, in questo caso, è impugnato l’atto di recesso (non il contratto).
Licenziamento in prova e ticket di licenziamento
D. Nel caso venga effettuato il licenziamento per mancato superamento nel periodo di prova di un contratto a termine, è dovuto il ticket di licenziamento?
R. Fin dall'origine (Legge n. 92/2012 cd. Riforma Fornero) la formulazione normativa ha adottato un criterio ampio, riferendosi alle “interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato” per cause che darebbero diritto all'indennità di disoccupazione, senza distinguere tra recesso ordinario e recesso in prova. Su questo punto è intervenuto l'INPS con il messaggio n.10358 del 27 giugno 2013, chiarendo espressamente che il contributo sia dovuto anche nel caso di risoluzione del rapporto durante o al termine del periodo di prova, qualora l'interruzione sia riconducibile all'iniziativa datoriale e integri i presupposti per il diritto alla NASPI. Ne consegue che il mancato superamento della prova, formalizzato con recesso del datore di lavoro, costituisce a tutti gli effetti una cessazione involontaria del rapporto e, come tale, sia idonea a generare il diritto alla tutela di disoccupazione.