Destinazione del TFR al Fondo tesoreria. Istruzioni Inps

Destinazione del TFR al Fondo tesoreria. Istruzioni Inps

Inps. Circolare n. 12 del 5 febbraio 2026

 

L’Inps fornisce le attese istruzioni sulle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2026 alla disciplina della destinazione del trattamento di fine rapporto al Fondo di tesoreria.

lunedì 9 febbraio 2026

Come illustrato nel n. 1/2026 di questa Newsletter con l’art. 1 comma 203, la Legge di Bilancio 2026 ha modificato la previgente normativa, ampliando  la platea dei datori di lavoro obbligati al versamento di un contributo pari al Tfr spettante al lavoratore al Fondo Tesoreria dell’Inps.

 

I datori di lavoro interessati e la decorrenza

Innanzitutto va precisato che nulla cambia per i datori di lavoro già obbligati in base alla normativa vigente fino al 31-12-2025: essi dovranno continuare a versare il Tfr indipendentemente dal numero di dipendenti.

Dal 2026 l’obbligo viene esteso anche a quei datori di lavoro, finora esclusi, che abbiano raggiunto determinate soglie occupazionali annuali medie nell’anno civile (l’Inps corregge il legislatore che aveva parlato di anno solare) precedente a quello precedente al periodo di paga. Quindi:

  • Per gli anni 2026 e 2027, la media annuale dell’anno precedente dei lavoratori da considerare ai fini dell’obbligo contributivo non deve essere inferiore a 60 addetti alle proprie dipendenze.
  • Per il periodo 2028-2031, il requisito dimensionale sarà invece quello ordinario di almeno 50 addetti medi annuali.
  • Dal 2032 detto limite scenderà a 40 dipendenti.

 

Ovviamente l’obbligo di versamento riguarda tutte le quote di Tfr non versate alle forme pensionistiche complementari.

Riportiamo di seguito la tabella di riepilogo con i datori di lavoro che rientrano nell’obbligo.

Periodo

Categorie di datori di lavoro

In attività al 31.12.2006 con media annua nel 2006 di almeno 50 lavoratori

Hanno iniziato l’attività dopo il 31.12.2006 e con media annua di almeno 50 lavoratori nello stesso anno di inizio dell’attività

Hanno iniziato l’attività in qualsiasi momento (sia prima che dopo il 31.12.2006)

Fino al 31.12.2025

obbligati

obbligati

esclusi

Per gli anni 2026 e 2027

obbligati

obbligati

obbligati (anche con inizio attività dopo 31.12.2025)

se la media annua dell’anno precedente è almeno di 60 lavoratori

Per gli anni da 2028 a 2031

obbligati

obbligati

obbligati (anche con inizio attività dopo 31.12.2025)

se la media annua dell’anno precedente è almeno di 50 lavoratori

Dal 1.1.2032

obbligati

obbligati

obbligati (anche con inizio attività dopo 31.12.2025)

se la media annua dell’anno precedente è almeno di 40 lavoratori

 

Ambito di applicazione e requisiti soggettivi

In primo luogo, si specifica che l’obbligo di versamento riguarda esclusivamente i lavoratori per i quali si applica l’articolo 2120 cc ai fini del Tfr. Sono quindi obbligati tutti i datori di lavoro privati, con esclusione dei datori di lavoro domestico, gli Organismi pubblici privatizzati e gli Enti pubblici economici, limitatamente ai rapporti di lavoro regolati dal diritto comune. Sono escluse le pubbliche amministrazioni salvo che i rapporti di lavoro siano regolati integralmente dal diritto comune, con conseguente applicazione dell’articolo 2120 cc.

Nel caso di operazioni societarie (acquisizione di ramo d’azienda, incorporazione…) o di cessione del contratto di lavoro:

  • se il personale di un datore di lavoro non obbligato transita alle dipendenze di un datore di lavoro obbligato al versamento, quest’ultimo deve effettuare il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria anche per tali lavoratori, a partire dal periodo di paga in corso alla data di acquisizione;
  • se il personale (in precedenza alle dipendenze di un datore di lavoro assoggettato all’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria) transita alle dipendenze di un datore di lavoro non obbligato al versamento, il nuovo datore è tenuto a versare il contributo solo per il personale transitato, limitatamente al periodo successivo al trasferimento.

 

Ovviamente, nel secondo caso, con l’avvento delle nuove regole, in caso di concomitante superamento del limite vigente in quel periodo, nell’anno successivo il datore di lavoro dovrà effettuare il versamento per tutti i lavoratori.

I lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione (si dovrebbe trattare dei dipendenti che non hanno mai avuto un rapporto di lavoro, ma siamo in attesa di istruzioni) con esclusione dei lavoratori domestici, dall’1-7-2026 verseranno automaticamente il Tfr a un Fondo di previdenza complementare salvo che, entro 60 giorni dalla data di prima assunzione, manifestino la volontà di non aderire e di mantenere il Tfr secondo il regime di cui all’articolo 2120 cc.

In questo caso, se obbligato per dimensioni, il datore di lavoro dovrà versare al Fondo di tesoreria secondo le modalità ordinarie ragionevolmente (pur non essendo stato chiarito) dalla data di assunzione.

Per i lavoratori non di prima assunzione non aderenti alle forme pensionistiche complementari il Tfr maturando resta disciplinato dall’articolo 2120 cc, con l’obbligo di versamento delle relative quote di TFR al Fondo di Tesoreria, laddove il datore di lavoro stesso soddisfi i requisiti dimensionali previsti dalla normativa.

 

 

Verifica del requisito dimensionale

Il requisito dimensionale si determina sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente rispetto all’anno del periodo di paga considerato. Come detto sopra si usa il termine “solare”, ma ci si riferisce, come ribadito dalla circolare, all’anno civile (1-1/31-12).

 

I riferimenti temporali relativi all’accantonamento del Tfr e al relativo versamento sono riferiti alla competenza del periodo di paga, mentre la verifica del requisito dimensionale è sempre effettuata con riferimento all’anno civile precedente (ad esempio, per il periodo di paga decorrente da gennaio 2026 e per i relativi accantonamenti, si considera la media annuale dei dipendenti in forza nell’anno 2025 – 1-1/31-12-2025; per il periodo di paga decorrente da gennaio 2027 e per i relativi accantonamenti, si considera la media annuale dei dipendenti in forza nell’anno 2026 – 1-1/31-12-2026).

 

La verifica del requisito deve avvenire ogni anno. Quindi se un datore di lavoro non raggiunge la soglia dimensionale riferita all’anno 2025 (media inferiore a 60 addetti), il medesimo non è tenuto all’obbligo di conferimento delle quote di TFR per l’anno 2026. Tuttavia, se nel corso dell’anno 2026 raggiunge la soglia dimensionale prevista dalla disposizione in argomento, l’obbligo suddetto scatterà per il periodo di paga decorrente da gennaio 2027, poiché il calcolo si baserà sulla media dei dipendenti riferita all’anno 2026.

 

Inoltre va precisato che, una volta entrato nella sfera dell’obbligo, il datore non ne uscirà anche se il numero dei dipendenti scenderà sotto i limiti di legge. La stessa regola è sempre stata applicata anche con la norma previgente.

 

E’ inoltre da evidenziare che, per le aziende di nuova costituzione, (e a prescindere dall’anno di costituzione) continuerà ad applicarsi il criterio previgente alla Legge di bilancio 2026, il quale richiede il raggiungimento della media di 50 dipendenti nell’anno di inizio dell’attività ai fini dell’obbligo di conferimento delle quote al Fondo di Tesoreria.

 

Lavoratori computabili

Devono essere considerati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia e dall’orario di lavoro con le seguenti specifiche.

  • I lavoratori con contratto part-time, a prescindere dalla tipologia del contratto (orizzontale, verticale o misto), sono computati in proporzione all’orario, sommando mensilmente gli orari individuali e rapportandoli all’orario del lavoratore a tempo pieno, con arrotondamento all’unità per frazioni/superiori alla metà dell’orario normale.
  • Per i lavoratori a termine e per quelli assunti e/o cessati in corso d’anno, sarà preso in considerazione il numero di mesi o le frazioni di mesi di attività, riconducendo il periodo di attività al numero di giornate convenzionalmente fissato in 26 per il lavoratore in forza all’azienda per l’intero mese ovvero nel minor numero di giornate proporzionalmente ridotte per i rapporti di lavoro di durata inferiore al mese. La sommatoria delle giornate di tutti i lavoratori  sarà divisa per  312 (26 x12) ovvero per un numero proporzionalmente ridotto nel caso di inizio attività nel corso del 2006.
  • Il lavoratore assente (qualunque sia la causa, compresa l’aspettativa per cariche elettive o sindacali, aspettativa motivi famiglia e altre) è computato nel limite, a meno che  in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore, nel qual caso sarà computato quest’ultimo.
  • Per i lavoratori intermittenti valgono i periodi di prestazione mentre sono esclusi i periodi di disponibilità.
  • I lavoratori “somministrati” sono computati in capo all’impresa di somministrazione e, pertanto non devono essere computati dall’impresa utilizzatrice.
  • I lavoratori “distaccati” all’estero o in Italia sono computati nella forza aziendale del distaccante, in quanto titolare unico del rapporto di lavoro.

 

Obbligo di comunicazione all’Inps da parte dei datori di lavoro interessati

 

I datori di lavoro che rientrano nel requisito dimensionale di cui sopra devono rilasciare all’Istituto apposita dichiarazione, anche per via telematica, utilizzando il modello denominato “SC34”, reperibile nella sezione “Moduli” del sito istituzionale www.inps.it. L’Inps, fatte le opportune verifiche, rilascerà il codice autorizzazione “1R”, avente il significato di “Azienda in cui sono occupati lavoratori per i quali è dovuto il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria”.

L’Istituto, in ogni caso, effettuerà le necessarie verifiche che gli sono facilmente consentite dai flussi telematici mensili Uniemens.

 

Misure compensative

Sono confermate anche le misure compensative già previste:

  • esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia pari allo 0,20% o allo 0,40% per i dirigenti industriali, in misura corrispondente alla quota di Tfr maturando conferita alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria.
  • esonero dal versamento dei contributi sociali dovuti alla gestione prestazioni minori nella misura di 0,28 punti percentuali applicati nella stessa percentuale del Tfr maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria.

 

Inoltre, si ricorda che l’art. 10 del D.Lgs. 252/2005 prevede anche, quale ulteriore misura di compensazione, la deduzione dal reddito d’impresa (pari al 4% per le aziende sopra i 50 dipendenti) dell’ammontare del trattamento di fine rapporto annualmente destinato a forme pensionistiche complementari.

 

A queste tre misure espressamente previste dalla normativa va inoltre aggiunto un beneficio indiretto, ovvero l’esclusione per il datore di lavoro dall’onere della rivalutazione del TFR.

 

Periodi pregressi

Le aziende che fino al 2025 non erano ancora obbligate al versamento e che hanno raggiunto nel 2025 il limite dimensionale di almeno 60 addetti sono tenute al versamento delle quote di Tfr dall’1-1-2026.

L’adeguamento può avvenire entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare (18-5-202 6 in quanto il 16 è sabato).