Giurisprudenza del lavoro

Giurisprudenza del lavoro

lunedì 9 febbraio 2026

Ferie non godute: l’onere della prova è a carico del datore di lavoro

Corte di Cassazione Ordinanza n. 753 del 13 gennaio 2026

 

La Cassazione ha accolto il ricorso presentato da un dipendente, affermando che è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite. La perdita del diritto alle ferie e della relativa indennità alla cessazione del rapporto si verifica solo se il datore di lavoro prova di aver invitato il lavoratore a fruirne, anche formalmente, e di averlo informato in modo chiaro e tempestivo che, in mancanza, le ferie sarebbero andate perse alla fine del periodo di riferimento o di riporto.

 

Legittimo il licenziamento del lavoratore che rifiuta il trasferimento?

Corte di Cassazione. Ordinanza n. 29341 del 6 novembre 2025

 

Una lavoratrice impugnava il licenziamento disciplinare intimatole per assenza ingiustificata dal lavoro, dopo essere stata trasferita in una nuova sede situata in una città diversa, assegnata dall’azienda, sostenendo di non poter accettare la nuova sede per motivi familiari e per l’impossibilità di trasferirsi, a causa della presenza di due figli piccoli.

La Cassazione però ha rigettato il ricorso ribadendo che il lavoratore può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, non risulti contrario a buona fede o da concrete e comprovate ragioni ostative. Nel caso in esame la Suprema Corte ha stabilito che il rifiuto di trasferirsi non era sorretto da buona fede e da circostanze comprovate.

 

Legittimità del licenziamento per sopravvenuta inidoneità

Corte di Cassazione Ordinanza n. 24997 dell’11 settembre 2025

 

La Suprema Corte ha respinto il ricorso proposto da un lavoratore che era stato licenziato per sopravvenuta inidoneità fisica alla mansione di operaio, accertata in seguito a un infortunio occorso sul lavoro.

A fondamento della decisione, i Giudici hanno richiamato il principio secondo cui a giustificazione del licenziamento il datore di lavoro è chiamato non solo a provare l’impossibilità di adibire il dipendente a mansioni, eventualmente anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute, ma anche l’impossibilità di adottare accomodamenti organizzativi ragionevoli in grado di consentire la conservazione del posto di lavoro senza comportare allo stesso tempo oneri finanziari sproporzionati per l’azienda.

Ebbene, tale onere in capo al datore di lavoro può dirsi assolto nel caso di specie, in considerazione della ridotta composizione aziendale (che contava tre impiegati e tre operai) e delle limitazioni imposte al dipendente che erano del tutto incompatibili con le mansioni svolte dagli operai.