Tabelle Aci 2026

Tabelle Aci 2026

Comunicato dell'Agenzia delle entrate. GU 297 del 23-12-2025

 

Con il consueto comunicato, l'Agenzia delle entrate ha pubblicato le tabelle, valide per l’anno 2026, dei costi chilometrici ACI, utili per la determinazione del fringe benefit in caso di concessione di un autoveicolo aziendale per uso promiscuo.

martedì 20 gennaio 2026

Le tabelle dei costi chilometrici ACI sono finalizzate all’applicazione dell’art. 51 comma 4 lett. a) del Tuir , ovvero la norma che regola il calcolo del fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti.

Va rilevato che le tabelle sono redatte ancora tenendo conto del regime previsto dalla Legge di bilancio 2020 e quindi contengono gli importi in base alle diverse percentuali (25, 30, 50, 60) stabilite in relazione alle emissioni di co2.

Ricordiamo infatti che la Legge  207/2024 (Legge di Bilancio 2025), ha però previsto una sostanziale modifica alla norma del Testo Unico. Il controvalore del benefit  è sempre quello calcolato in base alle tabelle Aci per una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, ma, per i veicoli immatricolati e assegnati a decorrere dal 1° gennaio 2025, le percentuali da applicare sono:

 

  • 50% dell’importo nella generalità dei casi;
  • 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;
  • 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

 

Le tabelle per le ultime due categorie riportano il valore base riferito alla percorrenza di 15.000 km e quelli applicando le percentuali del 10% e 20%.

È comunque importante ricordare che il regime derivante dalla Legge di Bilancio 2020 resta tutt’oggi applicabile nei casi in cui non sia applicabile quello introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 e dal correttivo del DL n. 19/2025. Così come, in situazioni sempre più residuali, si dovrà ricorrere alle norme precedenti alla Legge di Bilancio 2020.

Vi sono inoltre casi in cui non è possibile applicare né il regime della LB2020, né quello ad essa precedente nemmeno quello della LB2025; si tratta delle situazioni in cui la determinazione del fringe benefit dovrà essere effettuata con il criterio del valore normale di cui al comma 3 primo periodo dell’art. 51 Tuir.

Per ulteriori approfondimenti si vedano i numeri 1/2025 e 7/2025 di questa Newsletter.