Il precedente Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, al punto 10, aveva introdotto – qualificandola come transitoria– la possibilità di completare la formazione entro 60 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha eliminato quella finestra temporale scompare, già dal 24 maggio 2025, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Conseguentemente la legge ora stabilisce che la formazione deve essere completata prima che il lavoratore inizi a svolgere la propria attività.
Tuttavia non è stata prevista la possibilità di formare il lavoratore quando il rapporto non è ancora costituito. Quindi la formazione resta un obbligo che nasce con l’assunzione, perché le ore di corso sono a tutti gli effetti equiparate a ore di lavoro, retribuite e collocate nell’orario lavorativo. Il lavoratore deve essere assunto, ma non può lavorare se non è già formato. Alle imprese è quindi imposta una programmazione rigorosa e anticipata, in relazione a tutti coloro che sono definibili lavoratori (e non solo personale dipendente). L’articolo 2 del Dlgs 81/2008 definisce lavoratore chiunque presti attività lavorativa all’interno di un’organizzazione aziendale, con o senza retribuzione.
La formazione è strutturata in una parte generale, valida per tutta la vita lavorativa, e in una parte specifica, calibrata sui rischi della mansione e soggetta ad aggiornamento periodico. Quando servono competenze pratiche, entra in gioco anche l’addestramento, che deve essere reale, documentato e svolto prima dell’operatività.
La deroga per il turismo
Diversa invece è la situazione per il settore turismo. In sede di conversione del Decreto Sicurezza, è stato aggiunto l’articolo 1-bis, prevedendo che nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande la formazione e l’eventuale addestramento specifico possano concludersi entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio della missione in caso di somministrazione. Le attività richiamate sono classificate a basso rischio per codice Ateco, come indicato nell’Allegato IV dell’Accordo Stato-Regioni 2025, in attuazione dell’articolo 29, comma 6-ter, del Dlgs 81/2008.