La circolare Inps n. 152 del 19-12-2025 fornisce le indicazioni operative in merito alle novità introdotte con l’articolo 2 della Legge 106/2025. La norma ha previsto che i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati affetti da
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malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce
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malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, previa prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata
dall’1-1-2026 abbiano diritto di fruire, in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai ccnl, di ulteriori 10 ore annue di permesso per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché per cure mediche frequenti (la fruizione è prevista unicamente a ore intere e non a frazione di ora).
Le 10 ore di permesso spettano anche ai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati con figlio minorenne affetto dalle malattie indicate sopra che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.
Per queste ore di permesso aggiuntivo (non assimilabili ai congedi della Legge 104/92), ai lavoratori compete un'indennità economica.
Requisiti per l’accesso ai permessi
Al lavoratore (o al figlio minorenne) deve essere stato riconosciuto un grado di invalidità pari o superiore al 74%, per malattia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce o per malattia invalidante o cronica, anche rara.
Per i figli minorenni il requisito del grado di invalidità si considera soddisfatto in presenza di un verbale di accertamento dell’invalidità civile che attesti, almeno, il riconoscimento dell’indennità di frequenza.
Visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o cure mediche devono essere prescritti dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.
La norma non è applicabile ai lavoratori iscritti alla Gestione separata e ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo.
Ovviamente il rapporto di lavoro deve sussistere al momento della fruizione dello stesso.
Indennità economica per i lavoratori del settore privato
Come accennato sopra, per le ore annue di permesso aggiuntive ai lavoratori compete un'indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia.
L'indennità deve essere direttamente corrisposta dai datori di lavoro e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all’Istituto (i datori di lavoro del settore dello spettacolo devono corrispondere l’indennità e successivamente conguagliarla anche per i lavoratori a tempo determinato).
Il beneficio deve essere determinato, ai fini dell’anticipazione e del successivo conguaglio in misura pari al 66,66% della retribuzione media globale giornaliera del dipendente.
Adempimenti del lavoratore del settore privato
Il lavoratore dipendente deve avanzare richiesta direttamente al proprio datore di lavoro dichiarando, nelle modalità indicate dal datore di lavoro, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (prescrizione medica redatta dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, nonché il riconoscimento del grado di invalidità civile pari o superiore al 74%). La stessa dichiarazione deve essere resa anche nei casi di fruizione delle ore di permesso per il figlio minore.
Una volta fruito il permesso, il lavoratore deve produrre al datore di lavoro l’attestazione rilasciata dalla struttura presso la quale ha effettuato le prestazioni sanitarie prescritte. Anche in questo caso la procedura vale per i permessi per il figlio.
Il lavoratore può usufruire dei permessi per il figlio minore e per sé stesso potendo quindi godere di 20 ore di permesso nell’anno.
Il diritto del lavoratore di fruire delle dieci ore annue di permesso per ciascun figlio non è pregiudicato dall’eventuale fruizione del beneficio da parte dell’altro genitore lavoratore.
Nei casi di più figli minori, le dieci ore annue sono riconosciute a ciascun genitore lavoratore per ogni figlio.