Ccnl cooperative di trasformazione di prodotti agricoli. Nuovi minimi da gennaio 2026.

Ccnl cooperative di trasformazione di prodotti agricoli. Nuovi minimi da gennaio 2026.

Accordo di Rinnovo 14.5.2024 - Art 45 - Trattamento economico

 

Con il rinnovo del maggio 2024 il ccnl per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari ha previsto, a far data dal 1° gennaio 2026, degli incrementi retributivi.

martedì 20 gennaio 2026

 

Livelli

Minimo

Conting.

EDR

Indennità Funzione (*)

I.A.R.

Premio di produzione territoriale (*)

Totale

1 A

2.770,85

545,72

10,33

120,00

151,11

 

3.598,01

1

2.409,40

538,70

10,33

90,00

131,39

 

3.179,82

2

1.987,80

530,51

10,33

 

108,40

 

2.637,04

3 A

1.746,84

525,83

10,33

 

95,26

 

2.378,26

3

1.566,16

522,32

10,33

 

85,41

 

2.184,22

4

1.445,65

519,99

10,33

 

78,84

 

2.054,81

5

1.325,21

517,65

10,33

 

72,27

 

1.925,46

6

1.204,74

515,31

10,33

 

65,70

 

1.796,08

viagg. piazz. 2A

1.987,80

530,51

10,33

 

108,40

 

2.637,04

viagg. piazz. 1A

1.566,16

522,32

10,33

 

85,41

 

2.184,22

 

Note

(*) Indennità di funzione (solo per i Quadri)

Livello 1 A: euro120,00;

Livello 1: euro 90,00.

(**)L’Incremento Aggiuntivo della Retribuzione è corrisposto a tutti i lavoratori dall’1.4.2023. Non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione che incide esclusivamente su tredicesima, quattordicesima e T.F.R. e resterà a questo titolo acquisito per il futuro nella retribuzione.

(***) Trattasi del premio di produzione ex articolo 46 C.C.N.L. 8 agosto 1991 il cui importo fissato a livello provinciale è stato congelato con il rinnovo contrattuale del 12 luglio 1995

 

Trattamento economico per mancata contrattazione di secondo livello

In base all’art. 5 lett. B) come modificata dall'accordo di rinnovo del 2 dicembre 2020, le aziende che non hanno in essere una contrattazione relativa al premio per obiettivi di cui alla lettera A) del presente articolo, erogheranno a partire dal 1° gennaio 2023, a titolo di indennità per mancata contrattazione di secondo livello a favore dei lavoratori dipendenti, gli importi di cui alla tabella di seguito riportata:

 

Livelli

1 S

1

2

3 A

3

4

5

6

Importi

50,37

43,80

36,14

31,76

28,47

26,28

24,09

21,90