Rinnovato il Ccnl sistemazione idraulico forestale e agraria

Rinnovato il Ccnl sistemazione idraulico forestale e agraria

Ipotesi di accordo del 4 dicembre 2025

 

Per effetto di tale accordo, il nuovo contratto avrò efficacia temporale a decorrere dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028 con la previsione di un aumento complessivo di 135 euro sul livello II (parametro 108), da corrispondere in tre tranche nei mesi di gennaio 2026,2027 e 2028.

martedì 20 gennaio 2026

Tabella minimi retributivi

 

Livelli

Minimi

1.1.2026

1.1.2027

1.1.2028

Impiegati

 

 

 

6

2.018,65

2.067,91

2.096,06

5

1.759,47

1.802,57

1.827,20

4

1.617,94

1.657,48

1.680,07

3

1.520,99

1.558,25

1.579,55

2

1.433,46

1.468,46

1.488,46

1

1.325,73

1.358,14

1.376,66

Operai

 

 

 

5

1.633,33

1.673,19

1.695,97

4

1.537,91

1.575,50

1.596,98

3

1.471,55

1.507,52

1.528,08

2

1.436,16

1.471,16

1.491,16

1

1.325,73

1.358,14

1.376,66

 

Contingenza: conglobata nel minimo.

 

Di seguito le altre novità.

 

  • Quadri. L’indennità di funzione aumenta a partire dal 1° agosto 2026 a 120 euro mensili (rispetto alle attuali 103 euro).
  • Welfare. E’ previsto un aumento, a partire dal 1° gennaio 2026, della contribuzione al Filcoop Sanitario sia per gli OTI che per gli OTD. Tale aumento è pari a 10 euro annui per lavoratore ed è a carico del datore di lavoro e del lavoratore in quota paritetica.

Inoltre, sempre a partire dal 1° gennaio 2026, è stato convenuto che possano essere iscritti al Filcoop Sanitario gli OTD che negli ultimi tre anni abbiano effettuato 360 giorni di lavoro effettivo presso lo stesso datore di lavoro.

  • Acquisizione patenti speciali. E’ previsto che il datore di lavoro sostenga le spese per il conseguimento della patente di guida C o D e relativo CQC ai lavoratori in forza che debbano svolgere mansioni per le quali è necessario tale titolo abilitativo. In tali circostanze il lavoratore che si dimette entro 12 mesi dal conseguimento delle suddette patenti è obbligato a ristorare il datore dei costi sostenuti.
  • Sicurezza del lavoro. E’ previsto un aumento di 5 ore annue di permessi retribuiti per gli RLS, una riunione periodica aggiuntiva rispetto a quelle previste in forza di legge, e l’onere per il datore di lavoro di garantire una copertura assicurativa, comprensiva di tutela legale, per il preposto.
  • Conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro. Sono state previste 3 ore/anno di permessi retribuiti aggiuntivi (da 16 ore si passa a 19 ore) per gli OTI e 6 ore di permesso retribuito annue per gli OTD.
  • Congedi genitori. Vengono previsti tre giorni di permesso retribuito per il padre in caso di nascita o adozione di un figlio, e per l’operaio due giorni di permesso retribuito all’anno per motivi familiari o personali.
  • Malattia. In tema di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia, viene specificato che non vengono computati nel periodo di comporto i giorni di assistenza derivanti da terapie oncologiche o gravi patologie.
  • Disciplina delle anticipazioni delle assicurazioni sociali. Ora  aderente a quanto previsto da INPS,
  • Infortunio. E’ stato introdotto l’onere per il datore di lavoro di integrare di quanto corrisposto da INAIL al lavoratore per il caso di infortunio, sino al raggiungimento del 100% del salario.