Giurisprudenza

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martedì 20 gennaio 2026

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Obbligo di repêchage anche per mansioni inferiori

Corte di Cassazione. Ordinanza n. 26035 del 24 settembre 2025

 

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il recesso datoriale deve ritenersi illegittimo qualora il datore di lavoro non provi di aver assolto all'obbligo di repêchage, consistente nella preventiva verifica della possibilità di ricollocare il dipendente in altre posizioni aziendali disponibili. Tale obbligo non si estende indistintamente a tutte le mansioni esistenti in azienda, ma riguarda esclusivamente quelle che risultino coerenti con la professionalità maturata dal lavoratore, anche se collocate a un livello di inquadramento inferiore rispetto a quello rivestito, purché il nuovo impiego non determini un'alterazione dell'assetto organizzativo dell'impresa. Ne consegue che, ove il lavoratore abbia già in passato svolto mansioni riconducibili a un livello inferiore e tali attività non richiedano competenze ulteriori o specifiche abilitazioni, il datore di lavoro è tenuto a offrirgli tale ricollocazione.

 

Non ha diritto all'indennizzo Inail il lavoratore che causa un incidente violando il codice della strada

Cassazione. Ordinanza 8 agosto 2025, n. 22923

 

Nel caso in cui il lavoratore, durante un viaggio per finalità lavorative, ponga in essere una condotta di guida connotata da evidente violazione delle norme del codice della strada (nella specie: eccesso di velocità e guida in condizioni psico-fisiche non idonee), tiene un comportamento che integra un rischio elettivo idoneo a interrompere il nesso causale tra l'attività lavorativa e l'evento lesivo, escludendo pertanto la copertura assicurativa INAIL e l'indennizzabilità dell'infortunio. Il rischio elettivo sussiste quando il lavoratore, mediante una scelta arbitraria, si espone volontariamente a un rischio estraneo alle ordinarie modalità esecutive della prestazione lavorativa, ponendosi quale causa esclusiva dell'evento dannoso.

 

La condotta extra-lavorativa con rilevanza penale costituisce giusta causa di licenziamento

Cassazione Sez. Lav. Ordinanza 12 novembre 2025 n. 29836

 

È legittimo il licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore trovato in possesso, nella propria abitazione, di rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti e somme di denaro in contanti, anche qualora tale condotta si collochi al di fuori dell'ambito lavorativo, ove la stessa – per la sua natura penalmente rilevante, il carattere doloso, la protrazione nel tempo e l'eco mediatica locale – sia idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario e l'immagine del datore di lavoro, specialmente in presenza di precedenti disciplinari.