Riduzione aliquota Irpef (comma 3)
Prima novità rilevante: l’aliquota per lo scaglione tra 28.000 e 50.000 è ridotta al 33% dal precedente 35% (art. 11 co 1 lettera b Tuir).
Riportiamo il consueto schema per il calcolo rapido dell’Irpef che diventa il seguente
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scaglioni mensili
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scaglioni annuali
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aliquota
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imposta al lordo detrazioni
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correttivo
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Oltre
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fino a
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Oltre
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fino a
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mensile
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annuale
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2.333,33
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28.000,00
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23,00%
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23,00%
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dell'imponibile -
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2.333,33
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4.166,67
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28.000,00
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50.000,00
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33,00%
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33,00%
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dell'imponibile -
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233,33
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2.800,00
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4.166,67
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50.000,00
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43,00%
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43,00%
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dell'imponibile -
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650,00
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7.800,00
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Riduzione detrazioni personali (comma 4)
All'articolo 16ter del Tuir è stato aggiunto il comma 5bis. Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 200.000 euro l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda è diminuito di 440 euro relativamente ai seguenti oneri:
- gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal Tuir o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie (art. 15 co 1 lettera c) del Tuir);
- le erogazioni liberali in favore dei partiti politici (articolo 11 Dl n. 149/2013);
- i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (art. 119 co. 4 quinto periodo Dl 34/2020.
Il provvedimento ha lo scopo di sterilizzare l’effetto della riduzione dell’aliquota dal 35 al 33% per i percettori di reddito superiore a 200.000 euro.
Il provvedimento ha un impatto limitato sull’operatività dei datori di lavoro in quanto si tratta di detrazioni che il lavoratore, in genere, espone nella dichiarazione dei redditi.
Detassazione aumenti contrattuali (comma 7)
Un altro provvedimento molto atteso è quelle che introduce la detassazione degli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti nel 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1-1-2024 al 31-12-2026.
A tali somme verrà applicata un’aliquota fissa al 5% che sostituisce Irpef e addizionali regionali e comunali. Il beneficio si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell'anno 2025, non superiore a 33.000 euro. Il lavoratore più rinunciare (con comunicazione per iscritto al datore) all’applicazione dell’imposta sostitutiva se ritiene più favorevole la tassazione ordinaria.
Il provvedimento ha la finalità di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita in quanto gli aumenti avranno un “peso” maggiore Il lavoratore può rinunciare all’agevolazione.
È da rilevare che si introduce una ulteriore complicazione per i datori di lavoro che dovranno accertare il reddito 2025 (l’Agenzia delle entrate spiegherà di quale reddito si tratta e come operare per i lavoratori di prima assunzione successiva al 31-12-2025) e gestire separatamente il calcolo fiscale sugli aumenti corrisposti nel 2026 previsti da rinnovi contrattuali avvenuti nel periodo 2024-2026.
Per quanto riguarda i ccnl più utilizzati nel sistema cooperativo si ritiene che l’agevolazione si applichi (allo stato attuale), ai seguenti: Logistica, traporti e facchinaggio; Coop metalmeccaniche; Turismo Pubblici esercizi; Pulizie-Multiservizi; Cooperative e consorzi agricoli; Cooperative di trasformazione prodotti agricoli; Coop forestali; Distribuzione cooperativa; Commercio Confcommercio; Servizi ambientali; Edili.
Riduzione aliquota sostitutiva Irpef per premi di risultato (commi 8-9)
Un’ulteriore agevolazione fiscale a favore dei lavoratori dipendenti è rappresentata dal taglio dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività derivanti da accordi collettivi di secondo livello. Per i premi erogati dall’1-1-2026 al 31-12-2027 è ulteriormente ridotta all’1% (articolo 1 comma 182 Legge 208/2015) rispetto a quella già abbassata al 5% (la percentuale originale era al 10%).
A questo si aggiunge anche l’aumento del valore massimo a cui si applica il beneficio, portato, per gli anni 2026 e 2027, da 3.000 a 5.000 euro.
In modo analogo la novità normativa si applicherà anche ai ristorni corrisposti ai soci lavoratori di cooperativa.
Aliquota sostitutiva per lavoro notturno, festivo, a turno (commi 10-12)
Un ulteriore intervento per aumentare il valore d’acquisto degli stipendi è costituito dalla tassazione di favore che, per il 2026, riguarda determinati compensi di natura variabile.
Sono assoggettate a un'imposta sostitutiva di Irpef e addizionali regionali e comunali del 15% le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti a titolo di:
- maggiorazioni e indennità per lavoro notturno (come definito dall'art. 1 co. 2 Dlgs 66/20023 e dai Ccnl);
- maggiorazioni e indennità per lavoro festivo e nei giorni di riposo settimanale, anche in questo caso il riferimento agli istituti individuati dai ccnl;
- indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai ccnl.
In tutti i casi il lavoratore può rinunciare per iscritto al beneficio che riguarda i sostituti d'imposta del settore privato.
I lavoratori devono essere titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno 2025, a 40.000 euro. Però non concorrono alla determinazione di questo limite di reddito i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili (art. 1 co. 182ss Legge 208/2015).
Sono esclusi i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che usufruiscono di altro beneficio.
Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il lavoratore dovrà attestare per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2025.
La norma precisa che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.
I compensi di cui sopra sono comunque soggetti ai contributi previdenziali e assistenziali. La norma fa salve eventuali previsioni dei ccnl (ci sembra però improbabile che un contratto possa definire esoneri dai contributi) o dalla normativa vigente (anche questo non sembra un caso probabile).
Aumento importo esente buoni pasto elettronici (comma 14)
L’importo giornaliero dei buoni pasto elettronici che non concorre a formare il reddito è aumentato da 8 a 10 euro (art. 51 co. 2 lettera c), Tuir).
Per i buoni pasto cartacei il limite di non concorrenza al reddito rimane invece fissato a 4 euro.
Trattamento integrativo dipendenti dei settori pubblici esercizi e turismo (commi 18-21)
È riproposto anche per il 2026 il trattamento integrativo speciale per i dipendenti del settore turistico.
Il provvedimento ricalca quelli degli anni passati (anni 2023-2025).
Vediamo in sintesi il provvedimento che non presenta significative differenze rispetto a quello precedente.
Destinatari (invariati rispetto al 205) sono i lavoratori:
- degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 5 legge n. 287/1991),
- del comparto del turismo
- degli stabilimenti termali.
Il trattamento integrativo è invariato (15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e prestazioni di lavoro straordinario ai sensi del Dlgs 66/2003 effettuate nei giorni festivi) e non concorre alla formazione del reddito.
È stato confermato che l’indennità spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 40.000. Il riferimento è al periodo d'imposta 2025 (in precedenza era, ovviamente, il 2024).
Il trattamento integrativo speciale è erogato dal datore di lavoro su richiesta del lavoratore che deve attestare per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2025.
Rimangono invariate le disposizioni operative:
- Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica.
- Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs 241/1997 (il codice tributo utilizzato nel 2023-204 era il 1702).
Contrasto alle indebite compensazioni (comma 116)
Al fine di attuare la riforma 1.12 del PNRR, la Legge di bilancio limita la possibilità di utilizzare la compensazione orizzontale (“esterna”), ovvero tra imposte di natura diversa, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali per importi superiori a 50.000 euro (in precedenza 100.000 euro) con la sola eccezione dei crediti relativi a contributi previdenziali e premi INAIL.
Imposta sostitutiva per personale sanitario (commi 944-945)
La legge di bilancio ha esteso l’imposta sostitutiva (di Irpef e addizionali) del 5% (prevista nel 2024 per gli infermieri del Ssn) ai compensi per lavoro straordinario per il personale dipendente delle strutture sanitarie, nonché ai compensi per lavoro straordinario per il personale dipendente delle RSA e delle altre strutture residenziali e socio-assistenziali, erogati agli infermieri dipendenti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate.
La norma non brilla per chiarezza rispetto al suo al campo di applicazione. In primo luogo, la detassazione dovrebbe riguardare solo il personale infermieristico (immaginiamo individuato in base al possesso del titolo).
In secondo luogo si pone il tema delle strutture. Se appare chiaro il riferimento alle strutture sanitarie più complesso è identificare gli altri ambiti destinatari dell’agevolazione.
Mentre le Rsa sono strutture ben individuabili, per le altre strutture residenziali la platea è potenzialmente molto ampia: anziani, disabili, minori, ecc.
Risulta al momento difficile capire se rientrano nel beneficio anche le strutture socio-assistenziali non residenziali (es: centri diurni).
Potrebbe inoltre porsi il problema di cooperative che occupano personale infermieristico tanto in strutture quanto in attività domiciliari così come in servizi in appalto presso strutture non gestite dalla cooperativa.
Prima di procedere all’applicazione della detassazione è quindi consigliabile attendere qualche chiarimento da parte dell’Amministrazione finanziaria anche perché la disposizione è applicata dal sostituto d’imposta ai compensi erogati dall’anno 2026.