A fronte della stabilizzazione della norma si ricordano le principali caratteristiche dell’istituto contrattuale.
Normativa generale di riferimento
Innanzitutto, pur essendo definite occasionali, si tratta di prestazioni che rientrano tra i rapporti di lavoro subordinato agricolo a tempo determinato. Ad esse si applica, infatti, per quanto compatibile, la disciplina lavoristica e previdenziale del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato in agricoltura.
Datori di lavoro ammessi
Possono farvi ricorso tutte le imprese che operano nel settore primario, inquadrate (o inquadrabili) ai fini contributivi dall’istituto di previdenza come datori di lavoro agricolo, a prescindere dal numero e dalla tipologia di dipendenti in forza.
Categorie di lavoratori ammesse
I prestatori da assumere devono rientrare in una delle seguenti categorie di soggetti:
- persone inoccupate, disoccupate o in cassa integrazione;
- pensionati di vecchiaia o di anzianità;
- giovani studenti con meno di 25 anni di età;
- detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno, nonché soggetti in semilibertà.
In nessun caso possono essere assunti con questa particolare tipologia contrattuale, anche se appartenenti alle predette categorie, coloro che abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura (a tempo determinato o indeterminato) nei tre anni precedenti, salvo che non si tratti di pensionati.
Caratteristiche del rapporto
Le prestazioni in questione possono riguardare solo attività di carattere “stagionale” e la loro durata non può essere superiore le 45 giornate annue per singolo lavoratore in un arco temporale complessivo del contratto di lavoro della durata massima di 12 mesi.
Determinazione e trattamento del compenso
Il compenso del prestatore
- è calcolato sulla base della retribuzione stabilita dai «contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro»,
- è esente da qualsiasi imposizione fiscale,
- è assoggettato alla contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva di quella antinfortunistica Inail, nella misura prevista per le zone agricole svantaggiate (articolo 1, comma 45, della legge 220/2010).
- non incide sullo stato di disoccupazione o inoccupazione ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.
Adempimenti
I principali adempimenti relativi a detto contratto sono:
- stipulazione per iscritto del contratto di lavoro (in sostituzione è possibile la consegna dell’Unilav)
- comunicazione obbligatoria tramite codice H.03.03 UNILAV prima dell’inizio della prestazione
- iscrizione al Libro Unico del Lavoro, con registrazione delle prestazioni effettuate e pagamento tracciabile
- contributi: versamento mediante F24 e denuncia mediante flusso Uniemens-Posagri.
Sanzioni
Se il lavoratore è impiegato oltre le 45 giornate previste, il rapporto si trasforma automaticamente in un contratto a tempo indeterminato.
Se si utilizzano lavoratori non appartenenti alle categorie ammesse, scatta una sanzione da €500 a €2.500 per ciascun lavoratore coinvolto.
In caso di mancata o tardiva comunicazione, si applica una sanzione amministrativa da €500 a €2.500 per ciascun lavoratore coinvolto.