Interventi in materia pensionistica

Interventi in materia pensionistica

Legge di bilancio 2026. Art. 1 commi 162-163 185-188 194 195

 

La Legge di bilancio 2026 è intervenuta sulle pensioni. Da segnalare soprattutto l’aumento di un mese, dal  2027 e dal 2028, dell’età per il pensionamento sia anticipato sia di vecchiaia. Vengono inoltre soppresse le pensioni anticipati note come “quota 103” e “opzione donna”.

lunedì 12 gennaio 2026

Ape sociale (commi 162-163)

L’ape sociale è stata prorogata anche per il 2026 e potranno continuare ad accedervi i lavoratori già individuati dalle precedenti disposizioni (articolo 1 comma 169 Legge 232/2016). L’età di accesso al beneficio rimane di 63 anni e 5 mesi.

 

I soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni previste dalla legge nel corso dell'anno 2026 possono richiedere il riconoscimento dei requisiti entro il 31-3-2026 e le domande tra il 16-7- e 30-11-2026. Le domande presentate oltre questo termine e fino al 30-11-2026 saranno prese in considerazione esclusivamente se residueranno le necessarie risorse finanziarie (i termini devono essere confermati dall’Inps).

 

Anche per il 2026 il beneficio dell’Ape sociale non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

 

Aumento requisiti pensionistici (commi 185-188)

Il tema dei requisiti pensionistici non interessa i datori di lavoro relativamente agli adempimenti, ma di riflesso in relazione alle uscite dei dipendenti.

Dal 1-1- 2027 l'età per la pensione di vecchiata aumenterà di 1 mese arrivando a 67 anni e 1 mese. Dal 1-1- l’aumento sarà di ulteriori 2 mesi con l'età pensionabile fissata sarà di 67 anni e 3 mesi.

Con le stesse decorrenze aumenterà il requisito contributivo per l’accesso alla pensione anticipata.

 

Questi in sintesi i nuovi requisiti

 

Fino al 2026

Tipo pensione

Età

Contributi

Vecchiaia

67 anni

20 anni

Anticipata ordinaria

Nessun vincolo

Uomini: 42 anni e 10 mesi – Donne 41 anni e 10 mesi

Anno 2027

Tipo pensione

Età

Contributi

Vecchiaia

67 anni e 1 mese

20 anni

Anticipata ordinaria

Nessun vincolo

Uomini: 42 anni e 11 mesi – Donne 41 anni e 11 mesi

Dal 2028

Tipo pensione

Età

Contributi

Vecchiaia

67 anni e 3 mesi

20 anni

Anticipata ordinaria

Nessun vincolo

Uomini: 43 anni e 1 mese – Donne 42 anni e 1 mese

 

Gli aumenti dal 2027 non si applicano (e quindi rimango in vigore gli attuali requisiti) per i lavoratori che

  • svolgono attività gravose;
  • sono addetti a lavori usuranti;
  • sono considerati precoci (ovvero lavoratori che hanno almeno 12 mesi di contributi versati prima del compimento dei 19 anni di età), sempre se rientrano nelle due categorie elencate in precedenza.

 

Rinuncia ad accredito contributivo e percezione del relativo importo (comma 194)

È stata prorogata per il 2026 la norma, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (legge 286/2022), per favorire la permanenza in servizio dei lavoratori dipendenti privati (cd. bonus Giorgetti).

Il provvedimento era già stato prorogato per il 2025 per alcuni  modifiche (circolare Icn n. 5/25). Per un quadro del provvedimento e la sintesi delle istruzioni Inps rinviamo alla circolare Icn n. 97/2025.

I lavoratori dipendenti iscritti all’Ago o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che, entro il 31-12-2026, maturino il diritto alla pensione anticipata flessibile (articolo 14.1 Dl 4/2019) o alla pensione anticipata (articolo 24 comma 10 Dl 201/2011) che scelgano di proseguire l’attività lavorativa dipendente possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'Ivs.

La rinuncia produce i seguenti effetti:

  • Il datore di lavoro non deve versare i contributi Ivs a carico del lavoratore mentre resta fermo il versamento della quota Ivs a carico del datore di lavoro. La posizione assicurativa del lavoratore dipendente, pertanto, continua a essere alimentata in relazione alla quota IVS a carico del datore di lavoro. I contributi per le contribuzioni minori sono comunque dovuti dal datore di lavoro e dal lavoratore.
  • Gli importi non versati sono erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione. Le somme così corrisposte non sono imponibili ai fini fiscali.

 

Soppressione quota 103 e Opzione donna

Sono da segnalare due istituti che non sono stati rinnovati e che pertanto sono cessati il 31-12-2025: opzione donna e la pensione di anzianità flessibile (quota 103).

In merito a questi due istituti, le lavoratrici e i lavoratori che entro il 2025 hanno maturato i requisiti pensionistici potranno accedere al pensionamento nel 2026.