Norme su Naspi e ammortizzatori sociali

Norme su Naspi e ammortizzatori sociali

Legge di bilancio 2026. Art. 1 commi da 164 a 176

 

Si registrano alcuni interventi, abbastanza settoriali, in materia di ammortizzatori sociali e di naspi.

lunedì 12 gennaio 2026

Integrazioni salariali

In questo ambito evidenziamo solo la norma che riguarda il settore della pesca. Le altre norme vengono riepilogate solo per titolo e riferimento ai commi

 

Settore pesca (comma 164)

E’ stato riproposto anche per il 2026 lo stanziamento di 30 milioni di euro per il finanziamento dell’indennità onnicomprensiva, fino a 30 euro giornalieri per ciascun lavoratore dipendente del settore della pesca compresi i soci delle cooperative della piccola pesca (Legge 250/1958) in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.

Il beneficio è incompatibile con altre forme di sostegno al reddito.

 

Altre norme sugli ammortizzatori sociali

  • Aree di crisi industriale complessa  (commi 165-166)
  • Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi (comma 167)
  • Cigs per dipendenti del gruppo ILVA (comma 168)
  • Lavoratori socialmente utili (comma 169)
  • Lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center (comma 170)
  • Imprese di interesse strategico nazionale (comma 171)
  • Imprese in crisi con prospettive di rapida cessione (comma 172)
  • Proroga del periodo di cigs per riorganizzazione o crisi aziendale (comma 173-174)
  • Rifinanziato fondo aggregazioni (comma 175)

 

Naspi

Il comma 176 interviene sull’articolo 8 del Dlgs 22/2015 in materia liquidazione anticipata della Naspi in caso di avvio di un’attività di impresa o di lavoro autonomo.

La prestazione non sarà più liquidata in un’unica soluzione ma in 2 rate: la prima in misura pari al 70% dell'intero importo (non è scritto, ma si suppone all’inizio dell’attività) e la seconda, pari al restante 30% , da corrispondere al termine del periodo di Naspi e comunque non oltre il termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione, previa verifica della mancata rioccupazione e della titolarità di pensione diretta, eccetto l'assegno ordinario di invalidità