Integrazioni salariali
In questo ambito evidenziamo solo la norma che riguarda il settore della pesca. Le altre norme vengono riepilogate solo per titolo e riferimento ai commi
Settore pesca (comma 164)
E’ stato riproposto anche per il 2026 lo stanziamento di 30 milioni di euro per il finanziamento dell’indennità onnicomprensiva, fino a 30 euro giornalieri per ciascun lavoratore dipendente del settore della pesca compresi i soci delle cooperative della piccola pesca (Legge 250/1958) in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.
Il beneficio è incompatibile con altre forme di sostegno al reddito.
Altre norme sugli ammortizzatori sociali
- Aree di crisi industriale complessa (commi 165-166)
- Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi (comma 167)
- Cigs per dipendenti del gruppo ILVA (comma 168)
- Lavoratori socialmente utili (comma 169)
- Lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center (comma 170)
- Imprese di interesse strategico nazionale (comma 171)
- Imprese in crisi con prospettive di rapida cessione (comma 172)
- Proroga del periodo di cigs per riorganizzazione o crisi aziendale (comma 173-174)
- Rifinanziato fondo aggregazioni (comma 175)
Naspi
Il comma 176 interviene sull’articolo 8 del Dlgs 22/2015 in materia liquidazione anticipata della Naspi in caso di avvio di un’attività di impresa o di lavoro autonomo.
La prestazione non sarà più liquidata in un’unica soluzione ma in 2 rate: la prima in misura pari al 70% dell'intero importo (non è scritto, ma si suppone all’inizio dell’attività) e la seconda, pari al restante 30% , da corrispondere al termine del periodo di Naspi e comunque non oltre il termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione, previa verifica della mancata rioccupazione e della titolarità di pensione diretta, eccetto l'assegno ordinario di invalidità