Possono beneficiare degli interventi le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole, ricadenti nelle zone delimitate, alle quali la cimice asiatica abbia causato danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile (PLV) aziendale riferita all’anno 2019 (sono escluse dal calcolo le produzioni zootecniche). Per calcolo della PLV potranno essere utilizzati i dati Benchmark, i prezzi utilizzati per la stipula delle polizze agevolate oppure, se questi non rispecchiano la realtà aziendale, da altra documentazione probante (es. Fatture) che dovrà essere messa a disposizione della Pubblica Amministrazione.
Se la perdita di PLV aziendale supera il 30%, ai fini dell’erogazione dell’aiuto si calcolerà il danno riferito alle sole colture inserite nella DGR di delimitazione (Pere, Mele, Pesche, Nettarine, Percoche, Noce, Kiwi, Altri frutti esclusi uva e olive).
Non possono presentare domanda d’aiuto le aziende che hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate o aderito a fondi di mutualizzazione a copertura dei danni causati da attacchi di Halyomorpha halys, ai sensi del piano gestione dei rischi 2019.
Le domande andranno presentate nell’applicativo regionale di Avepa.
L’apertura dell’applicativo per la presentazione delle domande avverrà presumibilmente attorno al 15 giugno prossimo, mentre i termini di presentazione delle domande scadranno il 18 luglio 2020.