Novità in materia di previdenza complementare

Novità in materia di previdenza complementare

Legge di bilancio 2026. Art. 1 commi 201-202

 

La Legge di bilancio interviene in modo molto deciso in materia di previdenza complementare modificando il Dlgs 252/2005. Queste modifiche devono essere lette insieme a quelle sull’obbligo di versamento del tfr al fondo di tesoreria di cui si tratta nel successivo articolo.

lunedì 12 gennaio 2026

Aumento della soglia di deducibilità dei contributi versati

Il primo intervento riguarda la soglia di deducibilità dal reddito dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare: dall’1-1-2026 l’importo passa da 5.164,57 a 5.300,00 euro (art. 8 co. 4).

Il nuovo limite vale anche per la reintegrazione delle anticipazioni ottenute (art. 11 co. 8).

 

Di conseguenza, è adeguato con alcune semplificazioni il comma 6: ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1-1-2007 è consentito, nei 20 anni successivi al 5° anno di partecipazione alle forme di previdenza complementare, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di cui al comma 4 (ovvero 5.300,00 euro) pari all’ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi cinque anni di partecipazione ma non effettivamente versati e comunque per un importo non superiore alla metà del predetto limite annuo di 5.300 euro.

 

Aumento della percentuale di prestazione pensionistica erogabile in capitale

Con la modifica del comma 3 dell’art. 11, aumenta, dal 50 al 60% del montante finale accumulato, il limite della quota di prestazioni pensionistiche, tanto in regime di contribuzione definita quanto in quello di prestazione definita (ormai raro), che possono essere erogate in capitale. La parte restante potrà essere erogata come rendita vitalizia.

Inoltre, se la rendita vitalizia derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale risulta  inferiore al 50% dell'assegno sociale (per il 2025, l’assegno sociale ha un importo mensile di 538,69 euro per 13 mensilità) la prestazione può essere interamente erogata in capitale (art. 11 co. 3).

 

Nuove forme di prestazione pensionistica

Con l’aggiunta del comma 3-bis all’art. 11 (e dei successivi 3ter, 3quater, 3quinqies, 6bis, 6ter che dettagliano la normativa), sono state introdotte tre nuove forme di prestazione pensionistica. In luogo della rendita vitalizia sarà possibile ottenere:

  • una rendita a durata definita, per un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al predetto numero di anni residui,
  • prelievi liberamente determinabili nei limiti della somma delle rate, maturate e non riscosse, della rendita a durata definita di cui al comma 3quater (introdotto dalla Legge di bilancio 2026),
  • un'erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a 5 anni.

 

Le tre nuove prestazioni sono erogate direttamente dalla forma pensionistica complementare e il relativo montante è mantenuto in gestione al fondo e non versato a una forma assicurativa come avviane per la rendita vitalizia. In caso di morte del beneficiario di una delle prestazioni, il montante residuo è riscattato dai soggetti dallo stesso indicati al momento dell'esercizio dell'opzione.

 

A queste prestazioni si applica il regime fiscale di favore previsto dal comma 6 dell’articolo 11 con riferimento alle prestazioni erogate in forma di capitale, anche per quanto attiene al soggetto tenuto ad applicare la ritenuta a titolo d'imposta.

Le prestazioni erogate in forma frazionata sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Sulla parte imponibile di queste prestazioni pensionistiche è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 20% ridotta di una quota pari a 0,25 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 5 punti percentuali. L’aliquota minima sarà quindi del 15%. La ritenuta è applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore.

 

Trasferimento ad altra forma pensionistica

L’art. 14 co. 6 del D.lgs. 252/05 prevede che, decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare, l'aderente abbia la facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica.

La Legge di Bilancio rende più libero tale trasferimento della posizione individuale, in quanto non più soggetto alle modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali (art. 14 co. 6).

 

Entrata in vigore

Le disposizioni, ad eccezione dell’aumento della quota di contributi che non concorrono a formare il reddito, si applicano dall’1-7-2026 ed entro la stessa data la Covip dovrà adeguare le proprie istruzioni.