Destinazione del TFR a fondi di previdenza complementare

Estensione dell’obbligo di destinazione del TFR a Fondo tesoreria Inps

Legge di bilancio 2026. Art. 1 commi 203 -205

 

La Legge di bilancio interviene in modo molto impattante sulla contribuzione al Fondo di tesoreria Inps includendo tra i datori di lavoro obbligati al versamento anche quelli con una media di almeno 60 lavoratori in forza nel 2025. Dal 2028 la soglia minima sarà pari a 50 lavoratori e dal 2032 a 40.

lunedì 12 gennaio 2026

Sul Fondo di tesoreria è sanata quella che, ad un osservatore esterno, poteva apparire una “stortura” (perché, a parità di forza lavoro, favoriva alcuni datori di lavoro e ne penalizzava altri), della legge istitutiva (commi 755 e 756 della Legge 296/2006 e successivo DM 30/01/2027).

 

Normativa previgente

La norma in vigore fino al 31.12.2025 prevedeva che:

  • per le aziende in attività il 31-12-2006 il limite dimensionale è calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2006.
  • per le aziende che iniziano l’attività successivamente al 31-12- 2006 ai fini dell’individuazione del limite numerico si prende a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività.

Chi era in attività nel 2006 e successivamente ha superato questa soglia, o chi nel primo anno di attività non superava i 49 addetti, fino ad oggi non ha versato il contributo.

 

Nuova regola dal 2026

Dall’1-1-2026, invece, sono tenuti al versamento del Tfr al Fondo di tesoreria Inps anche i datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungeranno, negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, la soglia dimensionale di 50 addetti prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di paga considerato.

Tuttavia, per il periodo 2026-2027, la condizione dimensionale è fissata a 60 addetti sempre come media annuale nell’anno solare precedente.

Dal 1-1-2032 la soglia per il versamento sarà diminuita a 40 addetti come media dell’anno precedente; anche in questo caso l’obbligo scatterà per i datori di lavoro che raggiungeranno la soglia negli anni successivi a quello di inizio dell'attività (il riferimento è sempre all'anno solare precedente all'anno del periodo di paga considerato).

 

Riepiloghiamo le nuove regole nella sottostante tabella.

 

 

Datori di lavoro in attività alla data del 31.12.2006 con media annua nel 2006 di almeno 50 lavoratori

Datori di lavoro che hanno iniziato l’attività dopo il 31.12.2006 e con media annua di almeno 50 lavoratori nello stesso anno di inizio dell’attività

Altri datori di lavoro (compresi quelli che abbiano iniziato l’attività dopo il 31.12.2006)

Fino al 31.12.2025

obbligati

obbligati

esclusi

Per gli anni 2026 e 2027

obbligati

obbligati

obbligati (anche con inizio attività dopo 31.12.2025)

se la media annua dell’anno precedente è almeno di 60 lavoratori

Per gli anni da 2028 a 2031

obbligati

obbligati

obbligati (anche con inizio attività dopo 31.12.2025)

se la media annua dell’anno precedente è almeno di 50 lavoratori

Dal 01.01.2032

obbligati

obbligati

obbligati (anche con inizio attività dopo 31.12.2025)

se la media annua dell’anno precedente è almeno di 40 lavoratori

 

Con tutta evidenza si tratta di un provvedimento impattante sul piano finanziario per la media impresa, ma anche per quella che nel frattempo è diventata grande.

 

Misure compensative

E’ da evidenziare che i datori di lavoro ora interessati alla destinazione del TFR al Fondo Tesoreria potranno beneficiare delle misure compensative previste dal D.lgs. 252/05 (deducibilità maggiorata dal reddito d’impresa, esenzione dal contributo al Fondo di garanzia Inps, riduzione degli oneri contributivi minori).