Sul Fondo di tesoreria è sanata quella che, ad un osservatore esterno, poteva apparire una “stortura” (perché, a parità di forza lavoro, favoriva alcuni datori di lavoro e ne penalizzava altri), della legge istitutiva (commi 755 e 756 della Legge 296/2006 e successivo DM 30/01/2027).
Normativa previgente
La norma in vigore fino al 31.12.2025 prevedeva che:
- per le aziende in attività il 31-12-2006 il limite dimensionale è calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2006.
- per le aziende che iniziano l’attività successivamente al 31-12- 2006 ai fini dell’individuazione del limite numerico si prende a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività.
Chi era in attività nel 2006 e successivamente ha superato questa soglia, o chi nel primo anno di attività non superava i 49 addetti, fino ad oggi non ha versato il contributo.
Nuova regola dal 2026
Dall’1-1-2026, invece, sono tenuti al versamento del Tfr al Fondo di tesoreria Inps anche i datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungeranno, negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, la soglia dimensionale di 50 addetti prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di paga considerato.
Tuttavia, per il periodo 2026-2027, la condizione dimensionale è fissata a 60 addetti sempre come media annuale nell’anno solare precedente.
Dal 1-1-2032 la soglia per il versamento sarà diminuita a 40 addetti come media dell’anno precedente; anche in questo caso l’obbligo scatterà per i datori di lavoro che raggiungeranno la soglia negli anni successivi a quello di inizio dell'attività (il riferimento è sempre all'anno solare precedente all'anno del periodo di paga considerato).
Riepiloghiamo le nuove regole nella sottostante tabella.
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Datori di lavoro in attività alla data del 31.12.2006 con media annua nel 2006 di almeno 50 lavoratori
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Datori di lavoro che hanno iniziato l’attività dopo il 31.12.2006 e con media annua di almeno 50 lavoratori nello stesso anno di inizio dell’attività
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Altri datori di lavoro (compresi quelli che abbiano iniziato l’attività dopo il 31.12.2006)
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Fino al 31.12.2025
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obbligati
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obbligati
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esclusi
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Per gli anni 2026 e 2027
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obbligati
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obbligati
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obbligati (anche con inizio attività dopo 31.12.2025)
se la media annua dell’anno precedente è almeno di 60 lavoratori
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Per gli anni da 2028 a 2031
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obbligati
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obbligati
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obbligati (anche con inizio attività dopo 31.12.2025)
se la media annua dell’anno precedente è almeno di 50 lavoratori
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Dal 01.01.2032
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obbligati
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obbligati
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obbligati (anche con inizio attività dopo 31.12.2025)
se la media annua dell’anno precedente è almeno di 40 lavoratori
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Con tutta evidenza si tratta di un provvedimento impattante sul piano finanziario per la media impresa, ma anche per quella che nel frattempo è diventata grande.
Misure compensative
E’ da evidenziare che i datori di lavoro ora interessati alla destinazione del TFR al Fondo Tesoreria potranno beneficiare delle misure compensative previste dal D.lgs. 252/05 (deducibilità maggiorata dal reddito d’impresa, esenzione dal contributo al Fondo di garanzia Inps, riduzione degli oneri contributivi minori).