Normativa previgente
La norma contenuta nell’art. 8 comma 7 del D.lgs. 252/05, prevedeva l'adesione e il conseguente conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari avvenisse, previa informativa completa da parte del datore di lavoro:
- in modo esplicito se entro sei mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore, decideva, in alternativa alla scelta di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, di conferire detto importo ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta
- in modo tacito, nel caso in cui il lavoratore nei sei mesi non esprimeva alcuna volontà.
Da parte sua il datore di lavoro a fronte della scelta del lavoratore
- trasferiva il TFR maturando dei dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali;
- in caso di assenza di un fondo contrattuale trasferiva il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS (casi ormai molto rari)
- manteneva il TFR maturando in azienda oppure lo versava al Fondo di Tesoreria Inps in base alle dimensioni occupazionali raggiunte nel 2006 o nell’anno di costituzione
Nuove regole
La nuova disposizione, che decorre dal 1-7-2026, stabilisce, invece, che i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione (i lavoratori che non hanno mai avuto un rapporto di lavoro subordinato), aderiscono automaticamente alla previdenza complementare.
L'adesione automatica opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali.
Se sono previste più forme pensionistiche complementari contrattuali, la destinazione è quella che ha avuto il maggior numero di adesioni in azienda, salvo che non vi sia un diverso accordo aziendale.
A differenza del passato, l’adesione comporta la devoluzione dell'intero Tfr e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi.
Inoltre il lavoratore di prima assunzione, entro 60 giorni dalla data di assunzione, può comunque scegliere di rinunciare all'adesione automatica e:
- conferire l'intero importo del Tfr maturando a un'altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta;
- mantenere il Tfr secondo il regime di cui all'articolo 2120 del codice civile.
Quest’ultima scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il Tfr maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta.
In caso di adesione automatica, il datore di lavoro deve darne comunicazione al Fondo di previdenza complementare e iniziare a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni compreso quanto dovuto a decorrere dalla data di assunzione.
Riepilogando a beneficio degli uffici del personale, per il lavoratore di prima occupazione, è necessario
- predisporre (con un contenuto rivisto a fronte delle novità), consegnare e far sottoscrivere l’informativa con la specifica dei termini in cui l’adesione automatica si consolida e le opzioni alternative sulla destinazione del TFR
- conservare, oltre all’informativa consegnata, la dichiarazione sottoscritta con cui il lavoratore rinuncia all’adesione automatica al fondo contrattuale.
Per i lavoratori non di prima assunzione, invece, contestualmente all'assunzione, il datore di lavoro fornisce una informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e verifica quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare una apposita dichiarazione.
Se il lavoratore ha in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore circa la possibilità per lo stesso di indicare, entro 60 giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il Tfr maturando da tale data, precisando che in difetto si applica il meccanismo di adesione automatica.
In questo caso il Tfr è conferito per l'intero importo, salvo che il lavoratore, sempre entro 60 giorni, decida di destinare a tale forma una percentuale del Tfr maturando secondo quanto previsto dagli accordi applicati in azienda. Per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29-4-1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, il conferimento non potrà essere inferiore al 50%.