Lo sgravio contributivo è totale con un limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile. Come di consueto sono esclusi i premi e i contributi Inail e resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
La durata del beneficio è determinata come segue.
- In caso di assunzione con contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero spetta per 12 mesi dalla data dell'assunzione.
- In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine, l'esonero è riconosciuto nel limite massimo di 18 mesi complessivi
- In caso di assunzione a tempo indeterminato, l'esonero spetta per 24 mesi dalla data dell'assunzione.
Sono esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico e quelli di apprendistato.
Lo sgravio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente; è invece compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (articolo 4 Dlgs 216/2023).
L'esonero contributivo è riconosciuto entro gli specifici limiti di spesa per gli anni 2026-2025. Al raggiungimento del limite di spesa, l'Inps non accoglierà ulteriori domande.