Nuovo decreto legge per aumentare la sicurezza sul lavoro

Nuovo decreto legge per aumentare la sicurezza sul lavoro

Decreto Legge n. 159 del 31 ottobre 2025 G.U. n. 254 del 31 ottobre 2025

 

Il provvedimento mira a un rafforzamento della cultura della sicurezza, all’incremento della prevenzione e alla riduzione degli infortuni in ogni ambito lavorativo, premiando i datori di lavoro virtuosi e potenziando, al contempo, le attività di vigilanza e l’apparato sanzionatorio.

lunedì 15 dicembre 2025

Tra le principali novità di interesse per i datori di lavoro, si segnalano:

 

  • l’introduzione del codice univoco anticontraffazione al badge di cantiere, nonché l’estensione della tessera di riconoscimento ad altri ambiti considerati a rischio più elevato;
  • l’inasprimento delle sanzioni per le imprese sprovviste di patente a crediti e un generale potenziamento dell’attività di vigilanza e dei controlli da parte dell’INL;
  • la registrazione delle attività di formazione dei dipendenti all’interno di un fascicolo elettronico integrato con il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL);
  • la specifica che gli indumenti di lavoro costituiscono DPI;
  • la conferma della tutela assicurativa garantita agli studenti che svolgano attività di formazione scuola-lavoro estesa ai c.d. infortuni in itinere;
  • l’obbligo, a decorrere dalla data del 1° aprile 2026, per i datori di lavoro privati, per fruire dei benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, per l’assunzione di personale alle proprie dipendenze, di pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro richiesta sul SIISL;
  • la possibilità di comunicazioni obbligatorie semplificate dal 1° aprile 2026 tramite il sistema SIISL;
  • la puntualizzazione che i controlli sanitari obbligatori per i lavoratori, fatta eccezione per quelli in fase preassuntiva, devono essere computati nell’ orario di lavoro ;
  • la previsione di visite mediche prima o durante il turno per i lavoratori ad alto rischio di infortunio , in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope .

Si evidenzia altresì la possibilità di accesso gratuito alle norme tecniche di cui al D.Lgs. n. 81/2008, e alle altre norme elaborate dall’UNI.

Le disposizioni contenute nel D.L. n. 159/2025 sono in vigore dal 31 ottobre 2025, fatte salve diverse decorrenze specifiche.

 

Revisione aliquote Inail di oscillazione per andamento infortunistico - art. 1

 

L’articolo 1, D.L. n. 159/2025 autorizza l’ INAIL , a decorrere dal 1° gennaio 2026 , a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, ossia le riduzioni del tasso di premio che l’Istituto riconosce alle aziende con basso indice infortunistico (dato dal rapporto tra il numero di infortuni e malattie professionali rispetto al numero di lavoratori-anno);

Il bonus non può essere riconosciuto alle aziende che negli ultimi 2 anni abbiano riportato sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

 

Rete del lavoro agricolo di qualità - art. 2

 

Come noto, presso l’INPS è istituita la Rete del lavoro agricolo di qualità alla quale possono partecipare le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile in possesso di specifici requisiti .

A seguito della novella normativa, possono partecipare alla Rete del lavoro agricolo di qualità le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile che:

  • non hanno riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per delitti contro la pubblica amministrazione, l’incolumità pubblica, l’economia pubblica, l’industria e il commercio, il sentimento per gli animali e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, nonché per delitti contro la personalità individuale di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603- bis del codice penale (schiavitù, tratta, ecc..);
  • non sono state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse nonché di contravvenzioni e sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi;
  • applicano i contratti collettivi di cui all’articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2015;
  • non sono controllate o collegate a soggetti che non siano in possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti.

 

Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2026, una parte delle risorse dell’INAIL destinate al finanziamento di progetti di investimento e formazione riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro è riservata alle imprese agricole iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità. A tale scopo, è prevista l’adozione di un decreto attuativo.

 

Attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto, badge di cantiere e patente a crediti - art. 3

 

Accertamenti ispettivi

È sancito un criterio generale per la programmazione degli accertamenti ispettivi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, andando a prevedere una priorità per lo svolgimento dei controlli nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato.

 

Badge di cantiere

Come noto il Testo unico per la sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008) dispone che nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto il datore di lavoro, ovvero il dirigente, devono munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

Ora il D.L. n. 159/2025, vengono rafforzati gli obblighi previsti per la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori, prevedendo che

  • le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto (pubblico o privato), nonché gli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato , dovranno
  • entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto stesso,
  • fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento dotata di un codice univoco anticontraffazione .

 

Due decreti ministeriali dovranno individuare quelli che sono gli ulteriori ambiti di attività, considerate a rischio più elevato , per i quali deve trovare applicazione l’obbligo in esame, e definiranno, con riferimento alla tessera di riconoscimento, un codice univoco anticontraffazione .

 

 

 

Patente a crediti

Come noto, dal 1° ottobre 2024 per poter operare nei cantieri temporanei o mobili è reso obbligatorio il possesso della patente a crediti, ovverosia un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi del settore edile, basato sul raggiungimento di un determinato punteggio, che ha l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza in un settore (quello edile) che presenta un numero elevato di infortuni sul lavoro.

 

Il  D.L. n. 159/2025 modificano la disciplina di cui all’articolo 27 e all’allegato I-bis, D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii., relativa alla patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, introducendo nuove modalità di riduzione del punteggio, nonché rivedendone il sistema sanzionatorio.

 

Le decurtazioni alla patente a crediti derivanti dalle suddette modifiche, sono effettuate in relazione agli illeciti commessi a far data dal 1° gennaio 2026.

Resta fermo che lo svolgimento delle attività nei suddetti cantieri è subordinato alla sussistenza di un punteggio pari o superiore a 15 crediti .

 

Novità in materia di formazione e di prevenzione sul lavoro - art. 5

 

L’articolo 5, D.L. n. 159/2025 dedica ampio spazio agli interventi a sostegno della prevenzione e della formazione sul lavoro.

In particolare, nel contesto formativo viene affidato un ruolo cruciale all’ INAIL , al quale spetterà il compito di promuovere la diffusione della cultura della salute e della sicurezza nel mondo del lavoro.

Sono apportate, inoltre, delle importanti novità che riguardano

  • la prevenzione della violenza e delle molestie sul posto di lavoro;
  • l’aggiornamento periodico dei RLS nelle imprese che occupano meno di 15 dipendenti;
  • l’obbligo di registrazione nel fascicolo elettronico dei lavoratori delle competenze acquisite dai lavoratori in seguito allo svolgimento delle attività di formazione;
  • la sorveglianza sanitaria, con riferimento specifico all’accertamento delle tossico/alcol dipendenze;
  • le comunicazioni agli organismi paritetici;
  • altre integrazioni al D.Lgs. n. 81/2008.

 

Accertamento della tossico e alcol dipendenza

 

All’interno dell’articolo 41 D.Lgs. n. 81/2008 (Sorveglianza sanitaria), è disposta l’integrale sostituzione del comma 4- bis nell’intento di prorogare fino al 31 dicembre 2026 il termine entro cui dovrà essere rivista la disciplina sulle condizioni e sulle modalità di accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza attraverso apposito accordo in Conferenza Stato-Regioni. Entro 60 giorni dal termine stabilito per attuare quanto deciso in detta Conferenza, il Ministero della Salute adotterà poi un apposito decreto di attuazione, di concerto con il Ministero del Lavoro.

 

Indumenti di lavoro

 

Si specifica che gli indumenti di lavoro costituiscono DPI e che, pertanto, il datore di lavoro è tenuto a garantirne l’efficienza e le condizioni di igiene tramite la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie, sulla base delle indicazioni provenienti dal fornitore. Tale obbligo si applica anche in relazione agli specifici indumenti di lavoro che assumono caratteristica di DPI, previa individuazione attraverso la valutazione dei rischi.

 

Formazione scuola-lavoro: rafforzate le misure di sicurezza - art. 7

 

L’articolo 7, D.L. n. 159/2025 fornisce un’ interpretazione autentica dell’articolo 18 del D.L. n. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro, in materia di estensione della tutela assicurativa INAIL agli studenti e al personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, innovando allo stesso tempo il contenuto delle convenzioni stipulate tra scuole e imprese ospitanti nell’ambito della formazione scuola-lavoro.

In particolare, prevede che la tutela assicurativa INAIL si estenda anche ad eventuali infortuni occorsi nel tragitto tra l’abitazione o il domicilio presso il quale si trova lo studente e il luogo ove si svolge il percorso di formazione scuola-lavoro, e viceversa.

 

Comunicazioni obbligatorie tramite piattaforma SIISL in caso di assunzioni agevolate - art. 14

 

Si  prevede, a decorrere dalla data del 1° aprile 2026 , l’obbligo per i datori di lavoro privati, per fruire dei benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, per l’assunzione di personale alle proprie dipendenze, di pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro richiesta sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa ( SIISL ).

Il SIISL è  una piattaforma realizzata dall’INPS, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che consente l’attivazione di percorsi personalizzati per i beneficiari dell’Assegno di inclusione.

Ai fini del riconoscimento di tali benefici, resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

È prevista, inoltre, l’iscrizione sul SIISL dei lavoratori stranieri (extra UE) che, ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 286/1998 (“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”) hanno partecipato ad attività di istruzione e di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine nell’ambito di programmi finalizzati, tra l’altro, all’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani.

 

Tracciamento dei mancati infortuni - art. 15

 

L’articolo 15, D.L. n. 159/2025 prevede l’adozione, da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni (c.d. near miss ) da parte delle imprese con più di quindici dipendenti .

Il tracciamento dei mancati infortuni consente di individuare tempestivamente le criticità operative, le carenze procedurali e i fattori di rischio, intervenendo in modo preventivo prima che si traducano in incidenti effettivi.

 

Sorveglianza sanitaria e promozione della salute - art. 17

 

Il D.L. n. 159/2025 ha introdotto le seguenti novità.

  1. le attività di formazione obbligatoria sulla salute e sicurezza devono essere considerate parte dell’ orario di lavoro , ad eccezione di quelle svolte in fase preassuntiva ;

Trattandosi di orario di lavoro, le ore di formazione obbligatoria svolte per controlli sanitari e visite obbligatorie vanno retribuite .

Si tratta di un principio già consolidato a livello giurisprudenziale; tuttavia, il chiarimento, andando ad integrare direttamente la norma, permette di ridurre le possibili ambiguità interpretative.

  1. Tra i compiti del medico competente , è stato previsto il nuovo obbligo di informazione ai lavoratori sull’ importanza della prevenzione sui tumori, nonchè la promozione degli screening oncologici
  2. Per i lavori ad alto rischio di infortuni sono state introdotte delle visite mediche , rientranti nella sorveglianza sanitaria, effettuabili prima o durante il turno, per verificare che i lavoratori non siano sotto l’effetto conseguente all’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, qualora ci siano ragionevoli motivi di sospetto che il lavoratore sia sotto l’effetto di tali sostanze. La visita medica è volta anche alla verifica di assenza di situazioni di dipendenza da alcol.