Nulla osta al lavoro subordinato
In sede di conversione in Legge n. 179/2025 sono state introdotte le seguenti nuove lettere nell’articolo 1, comma 1, D.L. n. 146/2025:
a- bis ) : viene elevato a 15 giorni (in precedenza, 7 giorni) il termine entro il quale, dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore, il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello unico per l’immigrazione (conferma alla quale è subordinato il rilascio del relativo visto di ingresso). In assenza di conferma entro il predetto termine, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, se già rilasciato, viene revocato; viceversa, in caso di conferma della richiesta di nulla osta, l’ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso
a- ter ) : viene elevato a 15 giorni (in precedenza, 8 giorni) il termine entro il quale, dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore devono sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro subordinato. A tale stipulazione è subordinato il rilascio del permesso di soggiorno;
b- bis ): viene elevato a 15 giorni (in precedenza, 8 giorni) il termine entro il quale, dalla data di ingresso in Italia dello straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno una volta nei 5 anni precedenti per prestare lavoro stagionale, il datore di lavoro e il lavoratore devono sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro subordinato. Si ricorda che a tale lavoratore viene rilasciato un permesso pluriennale, fino a tre annualità;
b- ter ) : viene stabilito che la conferma del nulla osta per lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato) nonchè la trasmissione del contratto di soggiorno e dei documenti relativi alla sistemazione alloggiativa possono essere eseguite dal datore di lavoro direttamente o per il tramite dei soggetti abilitati o autorizzati ai sensi dell’articolo 1, Legge n. 12/1979, o delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai quali il datore di lavoro conferisce mandato o aderisce.
Procedura di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato
L’articolo 2, D.L. n. 146/2025 introduce due nuovi commi all’articolo 22 del T.U. sull’immigrazione, dedicato al lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato; contestualmente, stabilisce che tali nuove disposizioni trovino applicazione anche al lavoro stagionale. Più precisamente:
- viene resa strutturale la procedura, già in uso nel 2025, di precompilazione delle istanze di nulla osta al lavoro subordinato (anche stagionale) tramite il portale del Ministero dell’Interno;
- viene stabilito, a regime, che i datori di lavoro subordinato, compreso il lavoro stagionale, possano inviare come utenti privati al non più di 3 istanze di nulla osta per ciascuna delle annualità previste dal c.d. Decreto flussi. Tale limite non si applica alle richieste presentate tramite le organizzazioni di categoria dei datori di lavoro, nonchè tramite i soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell’articolo 1, Legge n. 12/1979 e le agenzie di somministrazione di lavoro di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), D.Lgs. n. 286/1998 iscritte nell’albo delle agenzie per il lavoro (quest’ultima casistica è stata introdotta in sede di conversione in Legge n. 179/2025).
Corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine e ingresso in Italia
L’articolo 2, comma 1, lettera a- bis) , D.L. n. 146/2025, introdotta in sede di conversione in Legge n. 179/2025, apporta alcune modifiche all’articolo 23, comma 2- bis ), D.Lgs. n. 286/1998, ai sensi del quale è consentito, al di fuori delle quote d’ingresso, l’ingresso e il soggiorno in Italia per lavoro subordinato allo straniero residente all’estero/all’apolide/al rifugiato che completa le attività di istruzione e di formazione professionale e civico-linguistica, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del Lavoro dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato.
In aggiunta a quanto sopra, l’articolo 2, comma 1- bis ) , D.L. n. 146/2025, introdotto in sede di conversione in Legge n. 179/2025, precisa che, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2027 , il termine di 6 mesi per la presentazione della domanda di visto d’ingresso, previsto nel terzo periodo dell’articolo 23, comma 2-bis), D.Lgs. n. 286/1998 sopra riportato, è esteso a 12 mesi .
Assistenza di grandi anziani e persone con disabilità
L’articolo 5, D.L. n. 146/2025 interviene in merito agli ingressi fuori quota per l’assunzione di lavoratori domestici per l’assistenza di grandi anziani e persone con disabilità.
Come si ricorderà in via sperimentale , per l’anno 2025 sono rilasciati, al di fuori delle quote previste dal Decreto flussi, nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato, entro un numero massimo di 10.000 istanze, relativi a lavoratori da impiegare nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria a favore di:
- persone con disabilità, ex articolo 2, D.Lgs. n. 62/2024, o
- persone grandi anziane, ex articolo 2, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 29/2024.
Ora, tramite la modifica dell’articolo 2, comma 2, primo periodo, D.L. n. 145/2024 viene disposta la proroga , fino al 2028 compreso , delle predette misure che consentono l’ingresso fuori quota di 10.000 lavoratori stranieri all’anno per l’assistenza di anziani ultraottantenni e persone con disabilità. Inoltre, in sede di conversione in Legge n. 179/2025, è stata inclusa in tale sperimentazione la categoria dei lavoratori da impiegare nel settore dell’ assistenza familiare a favore di bambini dalla nascita a 6 anni .