Misure di semplificazione in materia di immigrazione (Art. 4)
L’articolo 5bis comma 1 del Dlgs 286/1998 (Tu immigrazione) prevede che il contratto di soggiorno per lavoro subordinato con un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Ue o apolide debba contenete la garanzia di un alloggio per il lavoratore stesso.
Con la modifica apportata le condizioni dell’alloggio non devono più rientrare nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ma in quelli previsti dal Decreto del Ministro della sanità del 5-7-1975.
Con la modifica all'articolo 22 comma 2 lettera b) del Tu si prevede che, in caso di alloggio rappresentato da dormitori stabili del cantiere, il datore di lavoro possa autocertificare i requisiti previsti dall'allegato XIII del Dlgs 81/2008 (prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere).
Se invece l'alloggio è rappresentato da una struttura alberghiera o struttura ricettiva comunque denominata, per l'idoneità dell'alloggio è sufficiente l'indicazione della struttura ospitante, ferme restando le eventuali responsabilità a carico della medesima struttura in caso di mancata osservanza della normativa di settore.
Il nuovo 5-quater.1 dell’articolo 22 riduce a un massimo di 30 giorni il termine massimo per il rilascio del nulla osta per l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato degli stranieri che partecipano ai programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine.
Modifiche in materia di ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati (Art. 21)
Lo sportello unico per l'immigrazione dovrà rilasciare il nulla osta al lavoro per i lavoratori altamente qualificati entro 30 giorni dalla presentazione della domanda ovvero comunicare al datore di lavoro il rigetto della stessa. Fino ad oggi il termine era di 90 giorni.
Obbligo di comunicazione del dipendente in cig al datore di lavoro dello svolgimento di altra attività lavorativa (Art. 22)
L’articolo 8 del Dlgs 148/2015 prevede che il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o autonomo durante il periodo di integrazione salariale deve darne preventiva comunicazione all’Inps.
Con l’introduzione del comma 2bis, il lavoratore che fruisce del trattamento di integrazione salariale e intraprende un’attività lavorativa deve informare immediatamente anche il datore di lavoro.