Cassazione: prestazione di lavoro fino a 70 anni
Corte di Cassazione. Ordinanza n. 23939/2025
La Cassazione richiamando quanto già stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza del settembre 2025, ha affermato che il lavoratore che intende proseguire il proprio rapporto oltre il termine fissato per il pensionamento di vecchiaia, fino al compimento dei 70 anni, non è titolare di un diritto potestativo ma deve raggiungere, con il proprio datore, un accordo. Quest’ultimo, nel silenzio della norma, non necessariamente deve essere formulato per iscritto (anche se ciò è di gran lunga preferibile) ma può discendere sia da un accordo tacito che da una prosecuzione del rapporto oltre i termini fissati per il pensionamento di vecchiaia senza che ciò sia stato contestato dal datore (ossia per “facta concludentia “), ma anzi accettata dallo stesso.
Infortunio sul lavoro. Il datore di lavoro è responsabile se non dimostra di aver vigilato
Corte di Cassazione. Ordinanza n. 26021 del 24 settembre 2025
La Corte di Cassazione è tornata recentemente su un tema piuttosto spinoso, ossia quello della suddivisione degli oneri di prova in materia di infortunio e malattie professionali. Protagonista del caso è un lavoratore che, nonostante avesse a disposizione i DPI forniti dal datore di lavoro e fosse stato formato ad hoc, subiva delle lesioni gravissime all'occhio mentre tagliava un tondino di ferro. In questo caso, la Cassazione ha affermato che la predisposizione dei dispositivi di protezione non è sufficiente ad esonerare il datore dalla sua responsabilità per l'infortunio occorso al dipendente, posto che egli è sempre responsabile, sia quando ometta di adottare le misure protettive, sia quando, pur avendole adottate, non vigili affinché siano di fatto rispettate. In tal senso, i Giudici ribadiscono che il lavoratore che agisce per il risarcimento del danno ha solo l'onere di provare che il fatto sia avvenuto per effetto del lavoro prestato e le conseguenze che ne sono derivate, allegando l'inadempimento datoriale, ma senza l'onere di provarlo. È proprio a questo punto che scatta l'onere probatorio posto in capo al datore di lavoro.
Se il lavoratore può essere adibito a mansioni inferiori il licenziamento per gmo è illegittimo
Corte di Cassazione. Ordinanza n. 26035 del 24 settembre 2025
La Cassazione ha ribadito il suo orientamento in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo: il recesso datoriale deve ritenersi illegittimo qualora il datore di lavoro non provi di aver assolto all'obbligo di repêchage, consistente nella preventiva verifica della possibilità di ricollocare il dipendente in altre posizioni aziendali disponibili. Tale obbligo non si estende indistintamente a tutte le mansioni esistenti in azienda, ma riguarda esclusivamente quelle che risultino coerenti con la professionalità maturata dal lavoratore, anche se collocate a un livello di inquadramento inferiore rispetto a quello rivestito, purché il nuovo impiego non determini un'alterazione dell'assetto organizzativo dell'impresa. Ne consegue che, ove il lavoratore abbia già in passato svolto mansioni riconducibili a un livello inferiore e tali attività non richiedano competenze ulteriori o specifiche abilitazioni, il datore di lavoro è tenuto a offrirgli tale ricollocazione.