La legge delega su retribuzione, contrattazione collettiva, controllo ed informazione

La legge delega su retribuzione, contrattazione collettiva, controllo ed informazione

Legge 26 settembre 2025, n. 144. GU n.230 del 03-10-2025 (in collaborazione con il Servizio sindacale di Confcooperative)

 

Il 18 ottobre entra in vigore la Legge n. 144/2025 che delega il Governo a realizzare entro 6 mesi una serie di decreti legislativi  in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione.

lunedì 27 ottobre 2025

La norma attribuisce al Governo un termine di sei mesi per emanare, sulla base di principi e criteri direttivi generali, uno o più decreti legislativi finalizzati a:

  • garantire ai lavoratori una retribuzione proporzionata e sufficiente, rafforzando il ruolo della contrattazione collettiva;
  • incrementare la trasparenza in materia di dinamiche salariali e contrattuali, nonché
  • contrastare il dumping contrattuale, l’evasione fiscale e contributiva e il ricorso al lavoro sommerso o irregolare.

 

 

 

Retribuzione e contrattazione collettiva

 

Il fine della prima delega è quello di garantire l’attuazione del diritto dei lavoratori ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione, rafforzando il ruolo della contrattazione collettiva, definendo i criteri in grado di riconoscere l’applicazione dei trattamenti economici complessivi minimi previsti dai CCNL maggiormente applicati, in riferimento al numero delle imprese e dei lavoratori coinvolti, per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

  • assicurare ai lavoratori trattamenti retributivi giusti ed equi;
  • contrastare il lavoro sottopagato;
  • stimolare il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel rispetto dei tempi stabiliti dalle parti sociali, nell’interesse dei lavoratori;
  • contrastare i fenomeni di concorrenza sleale attuati mediante la proliferazione di sistemi contrattuali finalizzati alla riduzione del costo del lavoro e delle tutele dei lavoratori (c.d. “dumping contrattuale”).

 

La Legge non istituisce, per legge, un salario minimo, ma conferma il ruolo centrale della contrattazione collettiva nel garantire una retribuzione minima ai lavoratori.

 

Controlli e informazione sulla retribuzione dei lavoratori e sulla contrattazione collettiva

 

La seconda delega ha lo scopo di incrementare la trasparenza in materia di dinamiche salariali e contrattuali a livello nazionale, territoriale e per ciascuna categoria di lavoratori e ciascun settore di attività, nonché di contrastare il dumping contrattuale (derivante dai c.d. “contratti pirata”), i fenomeni di concorrenza sleale, l’evasione fiscale e contributiva e il ricorso a forme di lavoro sommerso o irregolare in danno dei lavoratori.

Si richiama l’attenzione su due articoli:

  • Articolo 1 – Delega al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva
  • Articolo 2 – Delega al Governo in materia di controlli e informazione sulla retribuzione dei lavoratori e sulla contrattazione collettiva

 

Articolo 1 – Delega al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva

La delega, come previsto dal comma 1, è finalizzata ad assicurare il diritto dei lavoratori a una retribuzione proporzionata e sufficiente, in linea con il principio stabilito dall’art. 36 della Costituzione, favorendo, in generale, un rafforzamento della contrattazione collettiva e, più nel dettaglio, trattamenti retributivi giusti ed equi, un rinnovo dei CCNL nei termini stabiliti dalle parti firmatarie nonché il contrasto al lavoro sottopagato e al dumping contrattuale.

Nel merito, offriamo un sintetico commento rispetto ai criteri elencati al comma 2 a cui il Governo dovrà attenersi nell’esercizio della delega.

  • Lettera a) e b): l’orientamento di considerare i CCNL maggiormente applicati in termini di numero di imprese e dipendenti per determinare il trattamento economico complessivo minimo da riconoscere ai lavoratori di una specifica categoria o impiegati negli appalti di servizi, ovviamente prendendo a riferimento in quest’ultimo caso il settore cui si riferisce l’oggetto dell’appalto.
  • Lettera c): l’estensione dei trattamenti economici complessivi minimi previsti dai CCNL, come sopra individuati, ai gruppi di lavoratori non coperti da contrattazione collettiva, applicando agli stessi il contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria di lavoratori più affine (fattispecie a dire il vero piuttosto residuale considerata la pressoché integrale copertura contrattuale presente nel nostro paese).
  • Lettera d): l’ulteriore progressivo sviluppo della contrattazione di secondo livello, “anche per far fronte alle esigenze diversificate derivanti dall’incremento del costo della vita e correlate alla differenza di tale costo su base territoriale”.
  • Lettera e): l’attenzione all’indicazione del codice del CCNL applicato al singolo rapporto di lavoro nell’ambito delle dichiarazioni contributive INPS (Uniemens), delle comunicazioni obbligatorie (CO) e nelle buste paga, anche al fine del riconoscimento di agevolazioni economiche e contributive connesse ai rapporti di lavoro.
  • Lettera f): l’introduzione di strumenti a sostegno del rinnovo dei CCNL entro i termini previsti dalle parti firmatarie o di quelli già scaduti “anche attraverso l’eventuale riconoscimento ai lavoratori di incentivi volti a bilanciare e, ove possibile, a compensare la riduzione del potere di acquisto degli stessi”, ad esempio attraverso una detassazione degli aumenti contrattuali pattuiti in occasione degli accordi firmati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
  • Lettera g):  per ciascun contratto scaduto e non rinnovato entro i termini previsti dalle parti sociali o comunque entro congrui termini - non meglio precisati - nonché per i settori non coperti da contrattazione collettiva, la previsione di un intervento diretto del Ministero del Lavoro con riguardo alla definizione dei trattamenti economici complessivi, considerando se necessario i trattamenti economici minimi complessivi previsti dai CCNL “maggiormente” applicati nei settori affini.

 

Articolo 2 – Delega al Governo in materia di controlli e informazione sulla retribuzione dei lavoratori e sulla contrattazione collettiva

Questa seconda delega, come previsto dal comma 1, è finalizzata ad assicurare una maggiore trasparenza in materia di dinamiche salariali e contrattuali nonché a contrastare concorrenza sleale, dumping contrattuale, evasione fiscale e contributiva, nonché il lavoro sommerso o irregolare, mediante un perfezionamento della disciplina dei controlli e lo sviluppo di nuove procedure di informazione pubblica.