NUOVO REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE – NOVITA’ PER LE COOPERATIVE SOCIALI DAL 01.01.2026

NUOVO REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE – NOVITA’ PER LE COOPERATIVE SOCIALI DAL 01.01.2026

di Gaia Pasqualetto

lunedì 20 ottobre 2025

Con il d.l. n. 84/2025 è stato definito che il regime fiscale del Terzo Settore (d.lgs. n. 117/2017, c.d. “Codice del terzo settore” e d.lgs. n. 112/2017 “Impresa sociale”) si applicherà agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (Runts) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, ossia dal 1° gennaio 2026 per i soggetti con esercizio solare.

 

Con la conseguenza che, per i contribuenti con esercizio a cavallo d’anno, l’applicazione decorrerà soltanto dal primo esercizio iniziato nel 2026.

 

Ricordiamo che contestualmente è integralmente abrogata la disciplina delle ONLUS e che le Cooperative sociali si qualificano come Enti commerciali del Terzo settore, che acquisiscono di diritto la qualifica civilistica di Impresa sociale.

 

Ai fini IVA, il nuovo regime fiscale del terzo settore introduce alcune novità importanti con riferimento al trattamento IVA previsto dall’art. 10 del d.P.R. n. 633/1972 (decreto IVA).

Infatti il riferimento alla qualifica di ONLUS contenuto nell’art. 10, numeri 15), 19), 20), 27 ter) del decreto IVA è sostituito con “ETS non commerciali”.

 

Non sono ricomprese in questo richiamo le Cooperative sociali che sono ETS commerciali.

 

Pertanto, le Cooperative sociali, per le prestazioni indicate ai numeri:

  • 15) prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati;
     
  • 19) prestazioni di ricovero e cura;
     
  • 20) prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale;
     
  • 27-ter) prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo;
     

applicheranno l’esenzione da IVA ex art. 10 d.P.R. n. 633/1972 solo fino al 31/12/2025 (se con esercizio coincidente con l’anno solare).

 

A regime, per le citate prestazioni, le Cooperative sociali, applicheranno l’IVA nella misura ordinaria del 22%.

Continuano ad applicare, invece, l’aliquota del 5% in caso di prestazioni ai soggetti svantaggiati, per le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter), ai sensi della Tabella A, Parte II-bis, allegata al d.P.R. n. 633/1972.