APPLICAZIONE REVERSE CHARG APPALTI E SUBAPPALTI LOGISTICA

APPLICAZIONE REVERSE CHARG APPALTI E SUBAPPALTI LOGISTICA

di Marco Trittoni

lunedì 20 ottobre 2025

La Legge 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), all’art. 1, co. 57-62, ha introdotto importanti novità in merito alle prestazioni rese nel settore del trasporto e movimentazione di merci e nel settore della logistica.

In particolare il comma 57 ha sostituito la lettera a-quinquies) dell’art. 17, co. 6, del D.P.R. n. 633/1972, la quale, nell’attuale versione, prevede l’estensione del meccanismo del reverse chargealle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica”, fatta eccezione per le operazioni effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche e di altri enti e società di cui all'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.

L’efficacia della nuova disposizione è al momento sospesa, essendo subordinata all’autorizzazione del Consiglio dell’Unione europea, autorizzazione che ad oggi non è ancora pervenuta.

 

In attesa della piena operatività della disposizione che prevede l’estensione del meccanismo del reverse charge, il comma 59 della medesima Legge di Bilancio 2025, ha introdotto un regime transitorio opzionale, NON obbligatorio, di assolvimento dell’IVA sulle prestazioni sopra indicate, effettuate in esecuzione di contratti di appalto, che consente al prestatore e al committente di optare affinché il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, il quale resta solidalmente responsabile. La medesima opzione può essere esercitata nei rapporti tra l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, ferma quindi restando la responsabilità solidale dei subappaltatori per l'imposta dovuta.

La disposizione, oltre a rafforzare i controlli nel settore, rappresenta un importante strumento di tutela per i committenti, i quali, optando per l’assolvimento diretto dell’imposta, riducono il rischio di contestazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria, tese a sostenere l’indebita detrazione dell’IVA in capo ai committenti, sulle suddette operazioni, nei casi di frode o di riqualificazione dei contratti di appalto come somministrazioni di manodopera.

L’opzione per il versamento dell’IVA da parte del committente, in nome e per conto del prestatore, si formalizza mediante la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dell’apposito modello di “Comunicazione telematica dell’opzione per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 309107 del 28 luglio 2025. Tale Comunicazione deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, direttamente dal committente o tramite gli intermediari abilitati, utilizzando il software gratuito messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate «ReverseChargeLogistica».

Con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 47/E, sempre del 28 luglio 2025, è stato invece istituito il codice tributo “6045”, dedicato ai versamenti IVA da parte dei soggetti aderenti all’opzione IVA transitoria.

Come disposto dal Provvedimento, le comunicazioni possono essere trasmesse a partire dal 30 luglio 2025.

 

Ambito oggettivo e soggettivo del regime opzionale IVA

Le prestazioni che rientrano nel regime transitorio opzionale IVA sono quelle rese mediante contratti di appalto, subappalto e affidamento a soggetti consorziati o altre forme contrattuali similari, a condizione che queste abbiano ad oggetto una o più delle seguenti attività:

  • Trasporto merci
  • Movimentazione merci
  • Servizi di logistica

Come riportato dalla Circolare Assonime n. 17 dell’8 luglio 2025, un utile parametro interpretativo per l’individuazione delle imprese che svolgono attività di trasporto merci, movimentazione merci e logistica può essere rappresentato dalla tabella ATECO 2025, e in particolare dalla sezione H «Trasporto e magazzinaggio», che ricomprende le attività di trasporto terrestre e marittimo, le operazioni di movimentazione e stoccaggio delle merci e i servizi connessi alla logistica.

Modalità di fatturazione e obblighi conseguenti

La fattura è emessa dal prestatore del servizio e si basa sulle regole generali di cui all’art. 21 del D.P.R. 633/1972. Si riportano i chiarimenti forniti come risposta a una FAQ pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, datata 10 settembre 2025 e resa disponibile lunedì 6 ottobre 2025 sulla modalità di fatturazione.

Dalla formulazione della norma discende che l’obbligo di fatturazione permane in capo al prestatore – debitore d’imposta – che è tenuto a emettere fattura ai sensi dell’articolo 21 del DPR n. 633 del 1972, indicando, oltre all’imponibile, anche l’aliquota e l’ammontare dell’imposta, con l’annotazione “Opzione IVA a carico del committente ex articolo 1, comma 59, legge n. 207 del 2024” È, quindi, traslato, in capo al committente, esclusivamente l’onere del versamento dell’IVA, da eseguire in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.

Qualora le parti, ai fini gestionali, lo ritengano utile, è possibile valorizzare, in fattura, il blocco opzionale e ripetibile “2.1.3”, compilando i seguenti campi: il campo “2.1.3.2” (con il valore predefinito “RCLogistica”), il campo “2.1.3.5” (con il numero del protocollo telematico della comunicazione), e il campo “2.1.3.3” (con la data corrispondente).

Il prestatore deve poi annotare, in modo distinto, le fatture emesse in regime di opzione nel registro “IVA vendite” ai sensi dell’articolo 23 del DPR n. 633 del 1972, riportando dunque separatamente l’IVA che – non essendo incassata e versata – non concorre né alla liquidazione periodica, né a quella annuale del prestatore medesimo.

Resta fermo, in capo al committente tenuto al versamento, l’obbligo di registrare le fatture nel registro “IVA acquisti” di cui all’articolo 25 del DPR n. 633 del 1972, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione della relativa imposta.

L’imposta è versata dal committente con modello F24, senza possibilità di compensazione, entro il giorno sedici del mese successivo alla data di emissione della fattura, utilizzando il codice tributo “6045”, secondo le modalità indicate nella risoluzione n. 47/E del 28 luglio 2025.

Si precisa che le modalità di compilazione della fattura elettronica e l’annotazione nei registri del committente e del prestatore non incidono sulla validità dell’opzione, che si perfeziona e si considera effettuata – ai sensi dell’articolo 1, comma 61, della legge n. 207 del 2024 – dalla data di trasmissione del modello di comunicazione approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 luglio 2025.

Codice tributo e modalità di versamento IVA

Il codice tributo che il committente deve utilizzare per il versamento dell’IVA, in nome e per conto del prestatore, è stato istituito con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 47/E del 28 luglio 2025.

Nello specifico, è stato istituito il codice tributo “6045” denominato «IVA – inversione contabile settore logistica – regime opzionale di cui all’art. 1, comma 59, della Legge n. 207/2024».

 

Il suddetto codice deve essere indicato nel modello F24 nella sezione “Erario, esclusivamente nella colonna “Importi a debito versati”, e indicando quanto segue negli altri campi:
 

  • Contribuente” -> Riportare il codice fiscale e i dati anagrafici del committente/appaltatore.
  • “Codice fiscale del coobbligato” -> Valorizzare il codice fiscale del soggetto solidalmente responsabile (prestatore/subappaltatore).
  • “Codice identificativo” -> Riportare il codice «66» denominato “Soggetto solidalmente responsabile inversione contabile IVA logistica”.
  • rateazione/regione/prov. /mese rif.” -> riportare il mese per cui si effettua il pagamento nel formato “00MM”
  • anno di riferimento” -> riportare l’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”.
     

Come stabilito dalle nuove disposizioni normative e confermato al punto 7.1 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 309107 del 28 luglio 2025, il versamento dell’IVA da parte del committente, mediante presentazione del modello F24, deve essere effettuato ordinariamente entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore, ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.lgs. 241/1997, senza possibilità di compensazione del suddetto tributo.

 

Infine, si preme ricordare che l’opzione si perfeziona e si considera effettuata a partire dalla data di trasmissione del modello di comunicazione, approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28/07/2025.