Nell’applicare le agevolazioni previste dalla normativa vigente non deve essere dimenticato quanto previsto dall’art. 1 co. 1175 della Legge n. 296/06. Tale norma prevede che i benefici normativi e contributivi previsti sono subordinati
- al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva,
- all'assenza di violazioni nella normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- al rispetto gli altri obblighi di legge ed
- al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Si ricorda inoltre che il comma 1175- bis riammette il datore di lavoro ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.
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GIOVANI UNDER 30
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Norma
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Art. 1, commi 100-108 e 113-114 della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017
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Datori
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Tutti i datori di lavoro privati, agricoli inclusi
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Lavoratori
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Giovani under 30 mai assunti prima con contratto subordinato a tempo indeterminato
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Tipo beneficio
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Esonero contributivo (esclusi i premi INAIL)
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Misura
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50% dei contributi a carico datore (massimo 3.000 euro l'anno)
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Durata
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36 mesi
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Contratti ammessi
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Assunzione a tempo indeterminato, anche con orario a tempo parziale
Somministrazione a tempo indeterminato (anche se le missioni sono a termine), anche con orario a tempo parziale
Trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato
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Note
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Sono esclusi i contratti di apprendistato, di lavoro intermittente, domestico ecc.
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Condizioni generali
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Regolarità contributiva; rispetto obblighi di legge e contrattazione collettiva; rispetto art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.)
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De minimis
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La norma non è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis
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Autorizzazione UE
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Non prevista
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Incremento occupazionale
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La norma non richiede che vi sia un incremento dell'organico in capo al datore
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BONUS GIOVANI UNDER 35
Regioni Centro Nord: assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025;
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Norma
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Art. 22 del Decreto Legge n. 60 del 7 maggio 2024 (Legge n. 95/2024)
Decreto Ministeriale 11 aprile 2025
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Datori
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Tutti i datori di lavoro privati, anche agricoli e non imprenditori
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Lavoratori
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Operai, impiegati e quadri under 35 mai assunti prima con contratto subordinato a tempo indeterminato; sono però inclusi:
a) coloro che, alla data dell'assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore che ha beneficiato parzialmente dell'esonero in esame;
b) i casi di precedente assunzione con contratto di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
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Tipo beneficio
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Esonero contributivo (esclusi i premi INAIL)
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Misura
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Massimo il 100% dei contributi a carico datore:
a) regioni del Centro-Nord: massimo 500 euro/mese e 6.000 euro/anno;
b) regioni della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna): 650 euro/mese e 7.800 euro/anno. Nella ZES, se l'assunzione è stata fatta prima dell'istituzione del modulo ufficiale (16 maggio 2025), l'esonero si riduce a 500 euro mensili.
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Durata
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Massimo 24 mesi
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Contratti ammessi
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Assunzione a tempo indeterminato
Trasformazione da CTD a contratto a tempo indeterminato
Assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione (anche se la missione presso l'utilizzatore avviene a tempo determinato)
Rapporto subordinato a tempo indeterminato instaurato in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro ex Legge n. 142 del 3 aprile 2001
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Note
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Sono esclusi i contratti di apprendistato, intermittenti e di lavoro domestico
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Condizioni generali
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Rispetto art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.)
Rispetto art. 1, commi 1175 e 1176, Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (DURC eccetera)
Divieti di licenziamento per GMO e collettivi nella stessa unità produttiva
Incremento occupazionale e condizioni per condizioni generali su aiuti di Stato
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De minimis
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Non si applica
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Autorizzazione UE
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Concessa con la decisione C(2025) 649 final del 31 gennaio 2025
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Incremento occupazionale
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La norma richiede l'incremento dell'organico (per le regioni del Centro Nord, l'aumento delle ULA è richiesto se l'assunzione avviene a partire dal 1° luglio 2025).
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ESONERO CONTRIBUTIVO EX STUDENTI O APPRENDISTI (UNDER 30)
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Norma
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Art.1, comma 108 della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017
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Datori
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Tutti i datori di lavoro privato che, dal 1° gennaio 2018, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, assumono ex studenti o apprendisti
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Lavoratori
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Studenti che hanno svolto presso lo stesso datore di lavoro:
a) attività di alternanza scuola-lavoro;
b) periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore (1° livello);
c) periodi di apprendistato di alta formazione (3° livello).
Il limite di età, pari al 35° anno non compiuto per le assunzioni effettuate nel 2018, è invece fissato al 30° anno non compiuto per le assunzioni effettuate dal 2019 in poi
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Tipo beneficio
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Esonero contributivo
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Misura
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100% dei contributi a carico del datore, nei limiti di 3.000 euro annui
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Durata
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36 mesi
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Contratti ammessi
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Solo assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (con contratto di lavoro a tutele crescenti o in base alle altre norme vigenti)
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Note
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Sono esclusi i datori di lavoro domestico e quelli che assumono con contratto di apprendistato
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Condizioni generali
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Regolarità contributiva; rispetto obblighi di legge e contrattazione collettiva; rispetto art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.)
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De minimis
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La norma non è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis
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Autorizzazione UE
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Non prevista
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Incremento occupazionale
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La norma non richiede che vi sia un incremento dell'organico in capo al datore
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DISOCCUPATI OVER 50 E DONNE DI QUALSIASI ETÀ PRIVE DI LAVORO RETRIBUITO
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Norma
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Art. 4, commi da 8 a 11 della Legge n. 92 del 28 giugno 2012
Decreto Ministeriale n. 365 del 20 novembre 2023
Decreto Ministeriale n. 3217 del 30 dicembre 2024
Decreto Ministeriale 17 ottobre 2017
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Datori
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Tutti, incluse agenzie di somministrazione e cooperative
Sono esclusi i datori di lavoro domestico e i contratti di lavoro intermittente
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Lavoratori
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Sono "portatori" dell'agevolazione:
a) le lavoratrici e i lavoratori, di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi;
b) le donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in determinate aree geografiche;
c) le donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico che sono caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
d) le donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, a prescindere dal luogo nel quale risiedono
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Tipo beneficio
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Esonero contributivo
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Misura
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Riduzione del 50% dei contributi (premi INAIL inclusi) a carico del datore
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Durata
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Assunzione a tempo determinato: massimo 12 mesi
Assunzione a tempo determinato e successiva proroga: massimo 12 mesi
Trasformazione a tempo indeterminato di un precedente contratto a termine: massimo 18 mesi
Assunzione a tempo indeterminato: massimo 18 mesi
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Contratti ammessi
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Assunzioni a tempo determinato e indeterminato (anche a tempo parziale)
Trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine agevolato
Assunzione a scopo di somministrazione
Rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della Legge n. 142/2001
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Note
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Per gli anni 2021, 2022 e 2023, le relative leggi di bilancio - per le sole donne - hanno aumentato la misura del beneficio al 100% dei contributi dovuti da parte del datore, nel limite massimo di importo di 6.000 euro annui per il 2021 e 2022, e di 8.000 euro annui per il 2023. A tale riguardo si veda la scheda apposita.
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Condizioni generali
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Regolarità contributiva; rispetto obblighi di legge e contrattazione collettiva; va rispettato art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.)
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De minimis
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La norma non è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis
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Autorizzazione UE
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Non prevista
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Incremento occupazionale
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La norma richiede che vi sia un incremento dell'organico in capo al datore
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BONUS DONNE
(Regioni Centro Nord: assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025;
Donne prive impiego da 6 mesi, residenti nella ZES: assunzioni dal 16 maggio al 31 dicembre 2025)
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Norma
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Art. 23 del Decreto Legge n. 60 del 7 maggio 2024 (Legge n. 95/2024)
Decreto Ministeriale 11 aprile 2025
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Datori
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Tutti i datori di lavoro privati, non imprenditori e agricoli inclusi
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Lavoratrici
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Il beneficio opera nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, per le assunzioni a tempo indeterminato di donne di ogni età:
a) prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali della UE;
b) operanti nelle professioni e nei settori di cui all'art. 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuati con decreto del Ministro del lavoro, adottato di concerto con il MEF; e
c) prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti
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Tipo beneficio
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Esonero contributivo (esclusi i premi INAIL)
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Misura
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100% dei contributi a carico datore (massimo 650 euro/mese e 7.800 euro/anno)
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Durata
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Massimo 24 mesi (ridotti a un massimo di 12 mesi per le donne ovunque residenti di particolari settori o professioni)
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Contratti ammessi
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Assunzione a tempo indeterminato
Rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n. 142
Assunzioni a tempo indeterminato per somministrazione, anche se essa è resa verso l'utilizzatore a tempo determinato
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Note
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Sono esclusi i contratti di apprendistato e domestico, nonché il lavoro intermittente. Inoltre l'esonero non spetta in caso di trasformazione, a tempo indeterminato, di un contratto a termine
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Condizioni generali
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Rispetto dell'art. 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006, dei principi generali per gli incentivi all'occupazione, ex art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015, e dell'incremento occupazionale
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De minimis
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La norma non è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis. Si applica il regime di cui al Regolamento n. 651/2014.
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Autorizzazione UE
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Concessa
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Incremento occupazionale
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Vi deve essere un incremento dell'organico in capo al datore (art. 23, co. 3)
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DONNE VITTIME DI VIOLENZA
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Norma
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Art. 1, commi 191-193 della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023
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Datori
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Tutti i datori privati per il triennio 2024-2026
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Lavoratori
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Donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura (cd. reddito di libertà) di cui all'art. 105-bis del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (Legge n. 77 del 17 luglio 2020). In sede di prima applicazione, la misura si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che ne hanno fruito nell'anno 2023.
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Tipo beneficio
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Esonero contributivo (esclusi i premi INAIL)
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Misura
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100% sui contributi a carico del datore (resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche)
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Durata
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Assunzione a tempo determinato: 12 mesi dalla data di assunzione
Assunzione a tempo indeterminato: 24 mesi
Trasformazione a tempo indeterminato di un precedente contratto a termine: fino al 18° mese dalla data dell'assunzione con il contratto a termine.
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Contratti ammessi
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Contratto a tempo determinato
Somministrazione a tempo determinato
Contratto a tempo indeterminato
Trasformazione da termine a tempo indeterminato
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Note
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I benefici a favore del datore sono soggetti al rispetto dei limiti di spesa espressamente previsti dalla legge di bilancio 2024
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Condizioni generali
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Regolarità contributiva; rispetto obblighi di legge e contrattazione collettiva; rispetto dell'art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.)
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De minimis
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La norma non è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis
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Autorizzazione UE
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Non necessaria
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Incremento occupazionale
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La norma non richiede che vi sia un incremento dell'organico in capo al datore
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CONTRATTO A TERMINE PER LA SOSTITUZIONE DI MATERNITÀ E DI PATERNITÀ
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Norma
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Art. 4, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001
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Datori
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Tutti quelli che - occupando fino a un massimo di 19 dipendenti - assumono a tempo determinato o utilizzano in somministrazione a termine nuovi lavoratori per provvedere alla sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti in quanto fruiscono dei congedi ex D.Lgs. n. 151/2001
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Lavoratori
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Tutti quelli assunti in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro per la fruizione dei congedi collegati alla maternità e paternità
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Tipo beneficio
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Sgravio contributivo
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Misura
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50% sui contributi a carico del datore
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Durata
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Fino al compimento di 1 anno di età del figlio di lavoratrice o lavoratore in congedo, o per 1 anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento
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Contratti ammessi
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Contratto a tempo determinato
Somministrazione a tempo determinato
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Note
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Trattandosi di contratti a termine per ragioni di sostituzione di altro personale avente diritto alla conservazione del posto, il datore di lavoro non è tenuto a:
a) versare il contributo addizionale dell'1,40% (né l'incremento di 0,5 punti percentuali per ogni rinnovo);
b) rispettare le soglie numeriche (es. il 20%) per i contratti a termine.
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Condizioni generali
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Regolarità contributiva; rispetto obblighi di legge e contrattazione collettiva; rispetto art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.)
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De minimis
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La norma non è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis
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Autorizzazione UE
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Non necessaria
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Incremento occupazionale
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La norma non richiede che vi sia un incremento dell'organico in capo al datore
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LAVORATORI DISABILI
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Norma
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Art. 13 della Legge n. 68 del 12 marzo 1999
Ministero del Lavoro, Decreto 17 novembre 2023
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Datori
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Tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non, inclusi Enti Pubblici Economici
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Lavoratori
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Sono interessati i lavoratori:
a) disabili con riduzione della capacita` lavorativa oltre il 79% o minorazioni ascritte dalla 1a alla 3a categoria di cui alle tabelle annesse al DPR n. 915 del 23 dicembre 1978;
b) disabili con riduzione della capacita` lavorativa tra il 67 e il 79% o minorazioni ascritte dalla 4a alla 6a categoria di cui alle tabelle annesse al DPR n. 915 del 23 dicembre 1978;
c) con disabilita` intellettiva e psichica comportante una riduzione della capacita` lavorativa superiore al 45%
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Tipo beneficio
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Economico
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Misura
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La misura del beneficio per il datore di lavoro dipende dalle caratteristiche del lavoratore assunto e dal tipo di rapporto instaurato. In pratica, per i lavoratori disabili:
a) con riduzione della capacita` lavorativa oltre il 79% o minorazioni ascritte dalla 1a alla 3a categoria di cui alle tabelle annesse al DPR n. 915 del 23 dicembre 1978: l'incentivo e` pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile;
b) con riduzione della capacita` lavorativa compresa tra il 67 e il 79% o minorazioni ascritte dalla 4a alla 6a categoria di cui alle tabelle annesse al DPR n. 915 del 23 dicembre 1978: la misura dell'incentivo e` pari al 35% della retribuzione mensile lorda imponibile;
c) intellettivi e psichici con riduzione della capacita` lavorativa superiore al 45% per cento: l'incentivo e` pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile.
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Durata
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La durata del beneficio spettante al datore dipende dal "tipo" di lavoratore assunto e del rapporto di lavoro instaurato. In particolare, in caso di assunzione:
a) a tempo indeterminato di disabili con riduzione della capacita` lavorativa oltre il 79% o minorazioni ascritte dalla 1a alla 3a categoria di cui alle tabelle annesse al DPR n. 915 del 23 dicembre 1978: l'incentivo spetta per 36 mesi;
b) a tempo indeterminato di disabili con riduzione della capacita` lavorativa compresa tra il 67 e il 79%, o minorazioni ascritte dalla 4a alla 6a categoria di cui alle tabelle annesse al DPR n. 915 del 23 dicembre 1978: l'incentivo spetta per 36 mesi;
c) a tempo indeterminato di lavoratori con disabilita` intellettiva e psichica con riduzione della capacita` lavorativa superiore al 45%: l'incentivo spetta per 60 mesi;
d) a tempo determinato di lavoratori con disabilita` intellettiva e psichica con riduzione della capacita` lavorativa superiore al 45%: l'incentivo spetta per tutta la durata del rapporto, a condizione che esso duri almeno 12 mesi.
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Contratti ammessi
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Contratto a termine con durata minima di 12 mesi
Contratto a tempo indeterminato
Somministrazione a termine (minimo 12 mesi) o a tempo indeterminato
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Note
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L'incentivo spetta nei limiti delle risorse effettivamente stanziate a tale scopo.
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Condizioni generali
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Regolarità contributiva; rispetto obblighi di legge e contrattazione collettiva; rispetto art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.) solo per le assunzioni di lavoratori disabili effettuate oltre la quota di riserva.
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De minimis
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La norma non è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis
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Autorizzazione UE
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Non necessaria
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Incremento occupazionale
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La norma richiede che vi sia un incremento dell'organico in capo al datore di lavoro
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LAVORATORI DISOCCUPATI PERCETTORI DI NASPI
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Norma
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Art. 2, comma 10-bis della Legge n. 92 del 28 giugno 2012
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Datori
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Datori di lavoro privati (a condizione di non essere obbligati all'assunzione)
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Lavoratori
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Ex dipendenti che percepiscono la Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego
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Tipo beneficio
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Economico
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Misura
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20% dell'indennità mensile che sarebbe stata erogata al lavoratore dall'INPS
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Durata
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Pari ai mesi di NASpI che l'INPS avrebbe ancora erogato
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Contratti ammessi
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Assunzione (o somministrazione) a tempo indeterminato con orario a tempo pieno
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Note
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Sono esclusi tutti i rapporti a tempo determinato e/o a tempo parziale
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Condizioni generali
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Regolarità contributiva; rispetto obblighi di legge e contrattazione collettiva; rispetto art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.)
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De minimis
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La norma è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis
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Autorizzazione UE
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Non necessaria
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Incremento occupazionale
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La norma non richiede che vi sia un incremento dell'organico in capo al datore
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LAVORATORI IN CIGS DA ALMENO 3 MESI
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Norma
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Art. 4 del Decreto Legge n. 148 del 20 maggio 1993 (Legge n. 236 del 19 luglio 1993)
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Datori
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Tutti, a condizione che non abbiano:
a) in atto sospensioni dal lavoro;
b) proceduto a riduzione di personale nei 12 mesi precedenti, salvo che l'assunzione riguardi professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati dalle riduzioni o sospensioni di personale
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Lavoratori
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Lavoratori che hanno fruito della CIGS per almeno 3 mesi, anche non continuativi, e che sono dipendenti da imprese beneficiarie da almeno 6 mesi dell'intervento
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Tipo beneficio
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Applicazione dell'aliquota contributiva prevista per gli apprendisti
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Misura
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Contribuzione a carico datore pari al 10%
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Durata
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12 mesi
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Contratti ammessi
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Assunzione a tempo indeterminato con orario a tempo pieno
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Note
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Sono esclusi tutti i rapporti a tempo determinato e/o a tempo parziale
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Condizioni generali
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Regolarità contributiva; rispetto obblighi di legge e contrattazione collettiva; rispetto art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.)
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De minimis
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La norma non è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis
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Autorizzazione UE
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Non necessaria
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Incremento occupazionale
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La norma non richiede che vi sia un incremento dell'organico in capo al datore
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APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
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Norma
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Art. 44 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2015
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Datori
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Tutti i datori di lavoro privati, inclusi quelli non imprenditori
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Lavoratori
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Giovani tra i 18 e i 29 anni (17 anni se in possesso di qualifica professionale)
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Tipo beneficio
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Previdenziale: Aliquota contributiva ridotta per il datore di lavoro e per il lavoratore
Economico: In base a quanto previsto dal ccnl, possibilità di inquadrare l’apprendista fino a due livelli inferiori a quella di qualifica o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale all'anzianità di servizio.
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Misura
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Datori con più di 9 dipendenti: aliquota contributiva a carico del datore di lavoro 11,61%
Datori fino a 9 dipendenti: aliquota contributiva a carico del datore di lavoro 3,11% per il 1° anno di contratto, 4,61% per il 2° anno di contratto, 11,61% dal 3° anno
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Durata
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Minimo 6 mesi, massimo 3 anni (5 anni per artigianato)
Durata variabile in base al profilo professionale e al CCNL applicato
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Contratti ammessi
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Contratto di apprendistato professionalizzante a tempo indeterminato con obbligo di formazione interna e/o esterna
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Note
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Il contratto si articola in una fase formativa e una fase ordinaria
Al termine del periodo formativo, il rapporto prosegue come ordinario contratto a tempo indeterminato, salvo recesso
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Condizioni generali
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Regolarità contributiva
Rispetto degli obblighi formativi previsti dal piano formativo individuale
Applicazione del CCNL
Rispetto art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015
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De minimis
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Non si applica, salvo cumulo con altri incentivi soggetti a tale regime
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Autorizzazione UE
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Non necessaria per l’aliquota contributiva ridotta
Necessaria solo in caso di cumulo con altri incentivi soggetti a notifica
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Incremento occupazionale
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Non richiesto ai fini dell'applicazione dell'aliquota contributiva ridotta
Può essere richiesto in caso di cumulo con altri incentivi
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