CCNL cooperative sociali: inquadramento degli educatori socio-pedagogici

CCNL cooperative sociali: inquadramento degli educatori socio-pedagogici

Verbale di accordo del 17 settembre 2025

 

Nell'ambito del CCNL cooperative sociali, le Parti hanno recentemente sottoscritto un accordo per il corretto inquadramento degli educatori professionali socio-pedagogici ad integrazione di quanto già previsto sulla materia dall’art. 47 come modificato dal rinnovo del 26 gennaio 2024.

giovedì 2 ottobre 2025

L’intesa del 17 settembre 2025 si inserisce nel tema dell’inquadramento contrattuale degli educatori professionali previsto dal CCNL coop sociali.

Al fine di contestualizzare la natura dell’accordo può essere utile riprendere, pur per sommi capi, alcuni aspetti legati all’evoluzione normativa e contrattuale in materia di educatori professionali.

 

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018)all’art. 1 comma 595, prevedeva: “La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita con laurea L19 e ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.”

 

Con i successivi commi 597 e 598, la stessa legge prevedeva anche ulteriori due fattispecie “derogatorie” che permettevano, al rispetto di determinati requisiti, l’acquisizione della qualifica.

 

Comma 597. In via transitoria, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari nelle discipline di cui al comma 595, organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione delle università anche tramite attività di formazione a distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti con le modalità stabilite dalle medesime università, da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, alla medesima data di entrata in vigore, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  1. inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;
  2. svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  3. diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.

 

Comma 598. Acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594, a condizione che, alla medesima data, abbiano età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio.

 

In un tale panorama normativo si è inserito il CCNL 2017/2019 (rinnovo del 28 marzo 2019) che all’art. 47 in tale materia, prevedeva: al D1: “Educatrice/ore senza titolo” mentre al D2  “Educatrice/ore con titolo”.

 

Una tale formulazione aveva fatto emergere alcune posizioni interpretative per le quali, nel caso di educatori socio pedagogici così come definiti dai commi 597 e 598 sopra richiamati, veniva considerato applicabile l’inquadramento D1. Queste posizioni riconducevano il termine “titolo” utilizzato nell’art. 47 del ccnl al “titolo di laurea”, limitando quindi l’applicazione del D2 solo alla fattispecie di cui al comma 595, escludendo quindi le fattispecie di cui ai commi 597 e 598.

 

Alla luce di questo scenario normativo e applicativo con il rinnovo del CCNL 2023/2025 (del 26 gennaio 2024), il nuovo art. 47 ha previsto, come noto, la seguente formulazione:

Le parti convengono di aver definito, in occasione del rinnovo CCNL 2017 - 2019 la figura dell’Educatore con titolo di cui all’articolo 47 – Area/Categoria D - Profilo D2, nella figura dell’Educatore professionale socio-pedagogico in possesso del titolo qualificante così come definito dal comma 595 della Legge 27 dicembre 2017, n.205.

Elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione

Per quanto riguarda:

• gli educatori dei servizi educativi per l’infanzia così come specificati dal Decreto Ministeriale 378 del 9 maggio 2018 pubblicato in attuazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 65 del 13 aprile 2017 e

  • gli educatori professionali socio pedagogici in possesso di qualifica così come definita dal comma 597 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205;

inquadrati al profilo D1 del presente articolo, a far data dal 1° gennaio 2025 avranno diritto ad un elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione mensile del valore economico di € 41,00.

Tale valore sarà incrementato a partire dal 1° settembre 2025 di € 41,00.

A far data dal 1° gennaio 2026 gli educatori di cui ai precedenti punti transiteranno al livello D2 del presente contratto senza conservazione dell’elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione.

 

Tale previsione quindi, ha precisato che:

  • in occasione del rinnovo CCNL 2017 -2019” la figura dell’”Educatore con titolo” cui riconoscere il D2, era già stata definita nella figura degli educatori socio pedagogici di cui al comma 595 (e quindi con il relativo “titolo qualificante” previsto dal medesimo comma 595 sopra richiamato cioè la “laurea L19 e ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65).
  • per “gli educatori professionali socio pedagogici in possesso di qualifica così come definita dal comma 597si è previsto  l’allineamento al D2 a seguito della gradualità sopra indicata, con applicazione di un “elemento temporaneo aggiuntivo” rappresentato da due incrementi pari ciascuno a 41 €.

 

Nulla però, in tale nuovo art 47 CCNL 2023/2025, è stato previsto e precisato per la fattispecie degli educatori di cui al comma 598.

 

Interviene così il verbale di accordo del 17 settembre riferendosi proprio a suddetta particolare fattispecie e prevedendo che a tali educatori:

  • dal 1° novembre 25 si applichi un “elemento temporaneo aggiuntivo” pari a 82 € e, inoltre, che
  • dal 1° gennaio 2026 “transiteranno al livello D2”, “senza conservazione dell’elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione mensile” sopra richiamato.

 

Nota bene

Ai fini della corretta applicazione delle previsioni contrattuali appare infine utile precisare quanto segue.

L’accordo del 17 settembre riguarda esclusivamente i soggetti individuati dal comma 598. A questi dal 1° novembre 2025 si applica direttamente l’elemento temporaneo aggiuntivo di 82 €.

Mentre per gli altri educatori che erano già interessati dall’elemento temporaneo aggiuntivo ai sensi dell’art 47 del ccnl 2023-25 (tra cui come detto gli educatori socio pedagogici di cui al comma 597), continuerà a valere la tempistica precedentemente definita, quindi con l’erogazione del secondo incremento di 41 € dal 1° settembre 2025.