L’ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO

L’ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO

Legge 1° aprile 2021 n. 46.  G.U. n. 82 del 6 aprile 2021

giovedì 15 aprile 2021

Con la legge delega in esame si è dato ufficialmente il via al processo di riordino, semplificazione e potenziamento delle misure a sostegno delle famiglie, che vede l’introduzione di un nuovo istituto, denominato “assegno unico e universale”, che andrà a sostituire – nel tempo – le attuali prestazioni previste in tale ambito (Assegni al Nucleo Familiare, detrazioni fiscali per figli a carico, “bonus bebé”).

La nuova misura non è immediatamente operativa: la Legge n. 46/2021 delega il Governo ad adottare uno o più provvedimenti legislativi al fine di renderla effettiva, entro un anno dall’entrata in vigore della legge stessa (quindi entro aprile 2022).

Nelle intenzioni del Governo, il nuovo assegno unico e universale dovrebbe diventare operativo già a partire da luglio 2021.

Il richiedente dovrà rispettare contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso
    • del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o
    • del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
  • essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale.

L’assegno unico e universale, che decorre dal settimo mese di gravidanza ed è compatibile con il reddito di cittadinanza, spetta per ogni figlio a carico minorenne, nonché maggiorenne e fino al compimento del 21° anno di età, ma in misura ridotta rispetto all’assegno spettante per il figlio minorenne. L’erogazione dell’assegno per i figli maggiorenni è subordinata al possesso - da parte del figlio maggiorenne medesimo - di almeno uno tra i seguenti requisiti:

  • frequenza di un percorso di formazione scolastica o professionale, o di un corso di laurea;
  • svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa limitata, con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale;
  • registrazione come soggetto disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro;
  • svolgimento del servizio civile universale.

L’importo dell’assegno unico e universale sarà modulato – fino ad azzerarsi – sulla base dell’ISEE, tenendo conto dell’età dei figli a carico.

Nel caso di figli successivi al secondo, in presenza di figli affetti da disabilità, ovvero qualora la madre abbia un’età inferiore a 21 anni, l’importo dell’assegno è maggiorato.

L’assegno unico e universale, di norma, sarà ripartito in pari misura (50%) tra i genitori.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’assegno spetterà - in mancanza di accordo - al genitore affidatario.

Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l’assegno - in mancanza di accordo - sarà ripartito in pari misura (50%) tra i genitori

Non resta che attendere, ora, l’approvazione delle disposizioni attuative del nuovo assegno unico e universale, per capirne effettivamente requisiti e modalità di funzionamento, nonché le modalità di erogazione (se tramite il datore di lavoro o direttamente dall’INPS).