Giurisprudenza del lavoro

Giurisprudenza del lavoro

venerdì 12 settembre 2025

Licenziamento legittimo di un dipendente che nell’ambito delle sue mansioni ha utilizzato dati  per finalità estranee a quelle aziendali

Corte di appello di Milano. Sentenza n. 302 del 2 aprile 2025

 

Secondo la Corte di appello di Milano la condotta del dipendente, il quale, nell’ambito delle sue mansioni, acquisisca illegittimamente il numero di telefono di una candidata all’assunzione ricavandolo dal curriculum vitae, intercettato durante lo smistamento della corrispondenza, e lo utilizzi per finalità personali estranee a quelle aziendali, costituisce grave violazione degli obblighi di diligenza e della privacy della candidata.

Tale comportamento, perpetrato da un soggetto specificamente formato e consapevole delle istruzioni aziendali sul trattamento dei dati personali, integra giusta causa di licenziamento, traducendosi in lesione irreparabile del vincolo fiduciario in quanto incide sugli obblighi di collaborazione e fedeltà cui è tenuto il dipendente e lede il diritto alla privacy della candidata.

 

Legittimo l’uso dei tabulati per accertare gli straordinari dei lavoratori

Corte di Cassazione Ordinanza n. 13845 del 23 maggio 2025

 

In una controversia avente ad oggetto l’opposizione a cartella esattoriale per contributi previdenziali da ore di lavoro straordinario, accertate sulla base dei tabulati di ingresso e uscita dei lavoratori da uno stabilimento di terzi, la Corte di Cassazione ha affermato che tali dati, raccolti per finalità di sicurezza da un soggetto diverso dal datore, possono essere legittimamente utilizzati in giudizio. Non sussiste violazione delle norme sul controllo a distanza, né della disciplina in materia di protezione dei dati personali, non potendo il datore invocare tutele spettanti soltanto ai lavoratori interessati.

 

Se il datore di lavoro sospetta del dipendente, può utilizzare telecamere nascoste

Corte di Cassazione Sentenza n. 28613 del 5 agosto 2025

 

La Corte di Cassazione è intervenuta su una questione avente ad oggetto l'utilizzabilità delle registrazioni video realizzate sul luogo di lavoro senza il consenso del dipendente, nell'ambito di sospetti di furto ai danni del datore di lavoro.

La Suprema Corte ha affermato che, pur essendo vietata la videosorveglianza per il controllo a distanza dell'attività lavorativa, è invece consentita l'installazione di telecamere nascoste per verificare specifici comportamenti illeciti già sospettati, senza obbligo di informativa preventiva, e che tali registrazioni possono essere utilizzate come prova documentale sia nel processo penale sia in quello civile. Pertanto, il diritto alla riservatezza del dipendente cede di fronte alla necessità di tutelare il patrimonio aziendale, consentendo l'uso di telecamere nascoste per controlli difensivi nei confronti di specifici sospetti di illeciti, con utilizzabilità delle registrazioni come prova documentale nel processo.