L’articolo 1 comma 1 lett. e) della Legge n. 203/2024 (Collegato lavoro in vigore dal 12-1-2025) ha modificato i commi 2 e 3 dell’articolo 65 del Dlgs. n. 81/2008. Ricordiamo che l’Inl era già intervenuto con la circolare prot. n. 811/25 .
Come si ricorderà, dal 12-1-2025 l’Inl ha acquisito la competenza, già attribuita alle Asl, in relazione all’applicazione del citato articolo 65.
Tale disposizione, a fronte di un generale divieto di adibire al lavoro locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei, prevede tuttavia la possibilità di svolgere attività lavorative in tali luoghi quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV del decreto, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
Il datore di lavoro deve comunicare tramite pec al competente ufficio Itl l'uso dei locali nelle condizioni indicate sopra allegando adeguata documentazione (da individuare con apposita circolare Inl) che dimostri il rispetto dei requisiti richiesti.
I locali possono essere utilizzati soltanto dopo 30 giorni dalla data della comunicazione.
Se Itl richiede ulteriori informazioni, il termine di 30 giorni decorre 30 giorni dopo l’ulteriore comunicazione, salvo espresso divieto da parte dell'ufficio medesimo.
L’Inl ricorda che l’uso dei locali sotterranei o semi-sotterranei è possibile anche quando ricorrono “particolari esigenze tecniche”.
La nota n. 5945 precisa che sul territorio nazionale non vi sono definizioni uniformi per identificare i locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei, dal momento che non è stato uniformemente recepito sul piano nazionale il Regolamento edilizio tipo di cui all’articolo 4, comma 1-sexies, allegato A, Dpr n. 380/2001.
Di conseguenza, ai fini della comunicazione in deroga ai sensi dell’articolo 65 del Dlgs. n. 81/2008, è necessario far riferimento al regolamento edilizio vigente nel comune di appartenenza.
L’Inl precisa che i servizi tecnici, come sottoscala, spogliatoi, bagni, locali caldaia, vani tecnici, ecc. e tutti i locali a basso fattore di occupazione, cioè minore di 100 ore/anno, che prevedono la presenza del lavoratore solo occasionalmente, sono da ritenersi esentati dalla comunicazione all’Ispettorato.
La domanda dovrà contenere una relazione con la descrizione del tipo di attività da svolgere nei locali oggetto di comunicazione, riportando anche la tipologia di lavorazioni che si svolgeranno in ciascun ambiente. Il datore di lavoro avrà cura di specificare che ogni tipologia di lavorazione non darà luogo all'emissione di agenti nocivi.
Riprendendo la circolare prot. n. 811, l’Inl precisa che è possibile utilizzare i locali sotterranei o semi-sotterranei per le lavorazioni ivi indicate purché il datore di lavoro dichiari, nella relazione, che la lavorazione non darà luogo “all'emissione di agenti nocivi” (es. ciclo chiuso, valutazione preliminare di rischio basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, etc.).
Come accennato in premessa, se la comunicazione in deroga è carente o incompleta, l'Itl che ha ricevuto la comunicazione entro i 30 gg richiede “ulteriori informazioni” comunicando i termini entro i quali dovrà essere fornito il riscontro richiesto e comunicando, contemporaneamente, il diniego all'uso dei locali medesimi.
Le comunicazioni potranno essere oggetto di approfondimento da parte della Vigilanza tecnica, che effettuerà accertamenti nei confronti dei datori di lavoro che non abbiano inviato la documentazione integrativa richiesta e valuterà accertamenti a campione riferiti prioritariamente alle comunicazioni inizialmente carenti e alle attività di: verniciatura; processi di saldatura; uso di minerali a spruzzo; uso di solventi e collanti non ad acqua; ricarica di batterie; lavorazione di materie plastiche a caldo; officine con prova motori; falegnamerie; tinto-lavanderie; sviluppo e stampa; tipografia.