Patente a punti nei cantieri edili. Nuove Faq dell’Ispettorato del Lavoro

Patente a punti nei cantieri edili. Nuove Faq dell’Ispettorato del Lavoro

Ispettorato nazionale del Lavoro. Faq patente a crediti

 

Si segnala la pubblicazione sul sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro di alcuni ulteriori chiarimenti sotto forma di nuove FAQ (dalla n. 33 alla n. 43), in aggiunta a quelle già da tempo disponibili Patente a Crediti: FAQ | INL.

martedì 5 agosto 2025

La patente a punti è obbligatoria dal 1° ottobre 2024 per imprese e lavoratori autonomi operanti fisicamente nei cantieri temporanei e mobili di cui all’art. 89, comma 1, lettera a), del T.U. in materia di salute e sicurezza sul lavoro, eccezion fatta per coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

 

Rinviando al sito dell’INL per una lettura analitica di tutte le FAQ, segnaliamo in questa sede quelle ritenute di  maggiore interesse.

 

1) Ambito soggettivo di applicazione della patente a punti (FAQ n. 39, 40 e 43)

Alcune nuove FAQ pubblicate si presentano come particolarmente degne di nota perché ribadiscono che sono tenute al possesso della patente tutte le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri (posizione già espressa più volte da INL).

Però, ancora non hanno chiarito la portata del concetto di “mere forniture”, in presenza delle quali il legislatore ha, come noto, previsto l’esclusione dalla patente a punti.

Soprattutto relativamente alla FAQ n. 43 che riguarda lo svolgimento di servizi di pulizia in appalto o subappalto nei cantieri registriamo una risposta piuttosto sbrigativa e poco articolata sulla quale non possiamo che avanzare perplessità:

“Si rappresenta che i soggetti tenuti al possesso della patente sono le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1 lett. a), del D. Lgs. n. 81/2008, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Pertanto, un’impresa di pulizia che svolge le attività all’interno di un cantiere è tenuta al possesso della patente a crediti.”

Nel riferirsi al concetto di “mere forniture”, seppur non declinato espressamente, vanno a nostro avviso intese sia quelle di beni che di servizi, anche perché non si comprenderebbe altrimenti quali altri ambiti bisognerebbe prendere in considerazione.

Proprio alla luce di una formulazione normativa piuttosto generica e mai fino ad oggi circostanziata dagli organi preposti che anzi, esaminando le risposte date con le FAQ, sembrano adottare quale unica scriminante la permanenza fisica all’interno del cantiere, prescindendo da ogni altra circostanza, solleciteremo l’Ispettorato per un supplemento di riflessione o per avere indicazioni maggiormente puntuali rispetto, ad esempio, all’eventualità in cui la fornitura venga resa evitando interferenze con le specifiche attività di cantiere (es. percorsi dedicati ai lavoratori coinvolti).

Ciò nonostante, invitiamo alla prudenza da oggi in avanti perché siamo in presenza di una risposta ufficiale data da INL, che verrà applicata dai loro ispettori in fase di accertamento.

 

2) Personale impresa committente (FAQ n. 37)

Sempre alla luce del principio per cui sono tenuti al possesso della patente sono le imprese e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri, INL precisa che anche l’azienda committente deve essere in possesso della patente a crediti qualora vi debba far accedere del proprio personale dipendente (ad esempio addetti alla manutenzione per attività operative su impianti tecnologici collocati nel cantiere per la costruzione di uno stabilimento).

In questo senso il chiarimento risponde – affermativamente - a un dubbio legittimo, vale a dire se la patente è richiesta in generale a tutte quelle imprese che svolgano determinate attività, che rientrano nell’Allegato X, a prescindere dalla presenza di un affidamento a terzi di dette lavorazioni.

 

3) Arte, cultura e spettacolo (FAQ n. 41)

Nel caso di allestimenti in musei o spazi espositivi, etc. non risulta necessario il possesso della patente a crediti, eccetto che per le attività di allestimento di spettacoli teatrali, musicali, cinematografici e l’intero settore dell’allestimento di fiere, sagre e palchi, disciplinate dal “Decreto Palchi” e, dunque, soggette alle disposizioni di cui al Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 relative ai cantieri temporanei e mobili.

 

4) Lavori non edili in cantiere boschivo (FAQ n. 42)

Rispetto a un cantiere boschivo (settore forestale), coerentemente con quanto previsto nell’Allegato X del T.U. n. 81/2008, nella FAQ n. 42 si circoscrive il requisito della patente a punti alle sole imprese che svolgono lavorazioni edili o di ingegneria civile, escludendo di conseguenza quelle realtà che, pur operando nel cantiere boschivo non effettuano tali lavorazioni. Testualmente:

Si rappresenta che nell’elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’Allegato X rientrano “(…) solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro”, conseguentemente le imprese che svolgono lavorazioni in un cantiere boschivo che non comporta lavori edili, non sono tenuti al possesso della patente a crediti. Nel caso in cui vi siano anche delle lavorazioni edili o di ingegneria civile, tutta le imprese che in tale cantiere vi operano “fisicamente” necessitano della patente a crediti.