Lavoratori con malattie gravi. Diritto a congedi e permessi

Lavoratori con malattie gravi. Diritto a congedi e permessi

Legge n. 106 del 18-7-2025 (Gu n. 171 del 25-7-2025)

 

La Legge n. 106 del 18-7-2025, entrata in vigore dal 9-8-2025, contiene disposizioni su congedi e permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. La norma è rivolta a dipendenti pubblici e privati.

martedì 5 agosto 2025

Congedi (articolo 1)

 

Dalla data di entrata in vigore del provvedimento, i lavoratori dipendenti affetti da

  • malattie oncologiche
  • malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%

 

possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, fino a 24 mesi.

 

Durante questo periodo il dipendente

  • conserva il posto di lavoro,
  • non ha diritto alla retribuzione,
  • non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

 

Nel corso del congedo il lavoratore può godere di eventuali altri benefici economici o giuridici.

La norma precisa che la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo.

Il periodo di congedo non è computato nell'anzianità di servizio (non essendo specificato, riteniamo a tutti gli effetti: scatti di anzianità, maturazione del tfr e dei ratei…) né ai fini previdenziali (il dipendente può però riscattare il periodo con versamento dei relativi contributi, secondo le norme per la prosecuzione volontaria).

Sono fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva.

 

La certificazione delle malattie che danno il diritto al congedo è rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore.

 

Al rientro dal congedo, il dipendente ha diritto a svolgere la propria attività in modalità agile. Questo però a condizione che la prestazione lavorativa lo consenta.

 

Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche (articolo 2)

 

L’articolo 2 è dedicato ai soli dipendenti affetti da

  • malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce
  • malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, previa prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.

 

Pur non essendo specificato, riteniamo che anche nel primo caso la certificazione debba esser rilasciata dal medico di medicina generale o da un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.

 

In questi casi, dall’1-1-2026, i dipendenti hanno diritto di fruire, in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai ccnl, di ulteriori 10 ore annue di permesso.

Le assenze possono riguardare visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, cure mediche frequenti.

 

Le 10 ore di permesso spettano anche ai dipendenti con figlio minorenne nelle condizioni indicate sopra.

 

Alle ore di permesso aggiuntive si applica la disciplina prevista per i casi di gravi patologie richiedenti terapie salvavita. Dal punto di vista economico ai lavoratori spetta l’indennità economica di malattia che sarà corrisposta direttamente dai datori di lavoro e successivamente posta a conguaglio con i contributi.