Dimissioni volontarie del lavoratore padre: quali sono gli adempimenti e come gestirli

Dimissioni volontarie del lavoratore padre: quali sono gli adempimenti e come gestirli

Articolo redazionale

 

Si analizzano in questo articolo gli obblighi da rispettare nel caso in cui si verifichino le dimissioni volontarie del lavoratore padre.

martedì 5 agosto 2025

In caso di dimissioni del lavoratore padre sorgono alcuni adempimenti (tanto per datore di lavoro quanto per il lavoratore) che variano a seconda del periodo in cui le stesse avvengono.

 

Dimissioni e risoluzione consensuale durante il primo anno di vita del figlio

 

In caso di dimissioni presentate durante il primo anno di vita del bambino (ove sussiste un divieto di licenziamento per motivi oggettivi), il lavoratore non ha l’obbligo di presentare le dimissioni on line (previste dall’art. 26, del D.L.vo n. 151/2015) ma deve provvedere a:

1. comunicare, per iscritto, la volontà di recedere dal rapporto di lavoro al proprio datore di lavoro;

2. convalidare le dimissioni presso la sede dell’Ispettorato territoriale del Lavoro.

 

La convalida, che riguarda anche i lavoratori che risolvono consensualmente il rapporto di lavoro, va effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delle dimissioni al proprio datore di lavoro. Senza la convalida l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro è sospesa.

La procedura di convalida deve essere effettuata anche dal lavoratore che ha adottato un minore ovvero lo ha preso in affidamento o, in caso di adozione internazionale.

 

Il lavoratore che deve recarsi all’Ispettorato del Lavoro per richiedere la convalida dovrà portare con sé:  documento di identità in corso di validità e  codice fiscale; copia della lettera di dimissioni, nella quale sia evidenziato l’ultimo giorno di lavoro e l’avvenuta ricezione da parte del datore di lavoro, ad esempio attraverso la firma per ricevuta; C.F./P.IVA del datore di lavoro;  indirizzo PEC del datore di lavoro.

La procedura di convalida non deve essere effettuata in caso di dimissioni eseguite durante il periodo di prova ovvero qualora si tratti di un rapporto di lavoro domestico.

 

Il lavoratore che si dimette durante il primo anno di vita del bambino, oltre a non avere l’obbligo di espletare il periodo di preavviso, previsto ai sensi dell’art. 2118 del codice civile, ha diritto a ricevere, da parte del datore di lavoro, la relativa indennità sostitutiva di preavviso.

Attenzione! Detto diritto vige qualora abbia fruito del congedo di paternità, rappresentato dal:

- congedo di paternità obbligatorio (art. 27-bis, del D.L.vo n. 151/2015), operativo dal 13 agosto 2022;

- congedo di paternità alternativo (art. 28, del D.L.vo n. 151/2015), in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

 

Va infine ricordato che in questa fattispecie al lavoratore spetta l’indennità di disoccupazione (NASpI), motivo per cui il datore di lavoro dovrà corrispondere, all’INPS, il relativo Ticket licenziamento.

 

Dimissioni e risoluzione consensuale dal primo anno e sino al terzo di vita del figlio

 

In caso di dimissioni presentate dal primo e sino al terzo anno di vita del bambino, il lavoratore non ha l’obbligo di presentare le dimissioni on line, per cui basterà comunicare le dimissioni, al proprio datore di lavoro, per iscritto (lettera a mano, raccomandata a/r, e-mail, ecc.).

Una volta comunicate, il lavoratore dovrà procedere a convalidarle presso l’Ispettorato del lavoro, con le medesime modalità previste per i genitori con figli di età inferiore all’anno.

A differenza da questi ultimi, il lavoratore ha l’obbligo del preavviso ovvero dovrà corrispondere l’indennità sostitutiva di preavviso qualora non provveda ad espletare il preavviso richiesto dalla contrattazione collettiva. A costui non sarà nemmeno possibile accedere alla Naspi.

 

Tabella riassuntiva degli adempimenti

 

Il lavoratore*

Il datore di lavoro*

Entro il primo anno di vita del bambino/a (ovvero entro il primo anno dall’adozione o dall’affidamento)

- non deve presentare le dimissioni on line (basta una comunicazione scritta al datore di lavoro)

- deve convalidare le dimissioni presso l’ispettorato del lavoro (entro 30 giorni dalla comunicazione di dimissioni)

- non è obbligato a fare il preavviso

- deve ricevere, dal datore di lavoro, l’indennità sostitutiva di preavviso qualora abbia fruito del:

congedo di paternità obbligatorio (art. 27-bis, D.L.vo n. 151/2015), operativo dal 13 agosto 2022

o

congedo di paternità alternativo (art. 28, D.L.vo n. 151/2015), in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre

- deve corrispondere, all’INPS, il relativo Ticket licenziamento.

Dal primo al terzo di vita del bambino/a

(ovvero dal primo al terzo anno dall’adozione o dall’affidamento)

- non deve presentare le dimissioni online (basta una comunicazione scritta al datore di lavoro)

- deve convalidare le dimissioni presso l’ispettorato del lavoro

- è obbligato a fare il preavviso

- in caso di mancato preavviso, è obbligato a pagare l’indennità sostitutiva di preavviso

 

* Stesso trattamento in caso di risoluzione consensuale.