L’INPS fornisce ulteriori chiarimenti riguardanti l’ambito di applicazione della misura di esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022. Per l’applicazione della misura si deve però attendere l’autorizzazione della Commissione Europea.
Ricordiamo che l’incentivo spetta per:
- le assunzioni a tempo determinato;
- le assunzioni a tempo indeterminato;
- le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
- la proroga del rapporto di lavoro, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato.
A essere agevolabili sono le assunzioni di donne in condizione di svantaggio secondo i seguenti criteri:
- donne di età non inferiore a cinquant’anni, disoccupate da oltre 12 mesi;
- donne di qualunque età, prive di impiego regolarmente retribuito
- da almeno 24 mesi ovunque residenti, ovvero
- da almeno 6 mesi che:
– siano residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea,
NB Con riferimento a tale categoria, ai fini del rispetto del requisito, è necessario che la lavoratrice risulti residente in una delle aree individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, approvata dalla Commissione europea in data 16 settembre 2014 e successivamente modificata con decisione della medesima Commissione C (2016) final del 23 settembre 2016. Al riguardo, si fa presente che non sono previsti vincoli temporali riguardanti la permanenza del requisito della residenza nelle aree svantaggiate appositamente previste nella suddetta Carta e che il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate.
– svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere.
NB I settori e le professioni di cui di cui all’articolo art. 2, p. 4, l. f) del Regolamento UE n. 651/2014, caratterizzati da una significativa differenza di genere, sono annualmente individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Per l’anno 2021, sono stati individuati con Decreto 16 ottobre 2020
L’incentivo è pari al 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
Con riferimento alla durata del periodo agevolato, il beneficio è riconosciuto:
- per 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato;
- per 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato;
- per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato;
- per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine non agevolato;
- fino al limite complessivo di 12 mesi in caso di proroga del rapporto a tempo determinato.
Attenzione.
È stato chiarito che il requisito di svantaggio della lavoratrice (stato di disoccupazione da oltre 12 mesi o rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di “priva di impiego”) deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio. Pertanto,
- se si intende richiedere il beneficio per un’assunzione a tempo determinato, il requisito di svantaggio deve sussistere alla data di assunzione e non a quella della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, invece
- se si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.
L’INPS precisa, inoltre, che il beneficio può trovare applicazione anche nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati ai sensi della disciplina di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012 o di cui all’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge di bilancio 2021, e che, in tali fattispecie, l’incentivo spetta per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione.
Infine, l’INPS ricorda, come già previsto nella circolare n. 32/2021, che l’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.
Attenzione.
Si ricorda che il diritto alla fruizione dell’esonero per le assunzioni di donne lavoratrici è subordinato al rispetto:
- dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione indicati nell’art. 31 del D.Lgs n. 150/2015;
- della normativa sul lavoro e degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali eventualmente sottoscritti, nonché delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, al cui rispetto è subordinato il rilascio del DURC;
- dei requisiti specifici previsti dalla Legge di Bilancio 2021 (incremento occupazionale) ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo in esame.
ATTENZIONE. Il Beneficio è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, non ancora pervenuta. Pertanto non è ancora possibile la sua materiale applicazione.