L’obiettivo prioritario che ha mosso le Parti Sociali è stato coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.
Peraltro, la decretazione d’urgenza fatta sia dalle Regioni sia dai Comuni con specifiche ordinanze necessitava di un riferimento nazionale fatto da una cornice di buone prassi, percorsi di intervento e misure condivise. Tutto questo per contribuire a realizzare un contesto di lavoro più sano e sicuro, promuovendo e sviluppando attraverso il sistema proprio del Modello prevenzionale e all’interno delle Relazioni Industriali, una specifica attività contrattuale mirata.
Da qui la possibilità di stipulare accordi nazionali di categoria, territoriali o aziendali, per la condivisione delle esigenze di contenimento dei rischi derivanti dalle emergenze climatiche, tra le quali l’esposizione ad alte temperature.
Tra i possibili temi d’intervento, in un quadro di buone prassi, volte a costituire base utile di confronto per l’azione che si potrà svolgere sui tavoli contrattuali in caso di eventi straordinari legati ai cambiamenti climatici o anche in prospettiva prevenzionale di lungo periodo:
- Informazione e formazione
- Sorveglianza sanitaria
- Abbigliamento, indumenti e dpi
- Riorganizzazione turni e orari di lavoro
Inoltre, potranno essere previsti criteri di premialità per le imprese che aderiranno agli Accordi in materia, riconosciuti dall’Inail in relazione agli strumenti di incentivazione su salute e sicurezza individuati dalla normativa di riferimento, senza che questo comporti incrementi della spesa pubblica.
Infine, le Parti Sociali hanno previsto uno specifico paragrafo di richieste formulate al Ministero del lavoro, e cioè di recepirlo formalmente con l’impegno di supportarne l’efficacia adottando tutte le misure necessarie:
- per assicurare ai lavoratori i necessari interventi di tutela (ad esempio, quelli legati all’ampio ed automatico ricorso agli ammortizzatori sociali in tutte le ipotesi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, anche in caso di lavoro stagionale. In particolare, lo scomputo dei periodi previsti dalla disciplina degli ammortizzatori sociali ordinari per eventi oggettivamente non evitabili dal limite massimo di durata della cassa integrazione stessa; e
- per supportare il sistema produttivo, in relazione alla necessità di rimodulazione dell’orario di lavoro, nell’orientare i provvedimenti che dovessero condizionarne l’applicazione;
- per qualificare formalmente le ordinanze, ovvero i protocolli attuativi, come elementi giustificativi per assicurare alle imprese le tutele contro tutte le eventuali responsabilità, come, ad esempio, quelle connesse con il ritardo della consegna dei lavori legato agli eventi climatici estremi qui considerati.