Aumenti salariali
A partire da giugno 2025 è previsto un primo incremento di euro 42,61 al livello C3 (corrispondente all’ex quinto livello). Nel mese di giugno di ciascun anno dal 2025 al 2028 sarà riconosciuto un incremento della retribuzione pari al 2% della paga base.
Al termine del periodo di vigenza contrattuale, se la somma complessiva degli incrementi tabellari riconosciuti dal 2025 al 2028 risulterà inferiore a euro 200,00 per il livello C3, nel mese di giugno 2028 i minimi tabellari saranno adeguati a conguaglio per garantire il raggiungimento dell’incremento minimo complessivo di euro 200,00 per tale livello.
Livello
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Aumenti dal 1° giugno 2025
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D1
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34,39
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D2
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38,14
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C1
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38,96
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C2
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39,79
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C3
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42,61
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B1
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45,67
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B2
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49,00
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B3
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53,28
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A1
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58,72
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Conseguentemente la tabella con le retribuzioni a partire dal mese di giugno 2025 è la seguente:
Livelli
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Minimo
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Altri elementi
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Totale
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A1 ex 9
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2.994,63
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180
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3.174,63
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B 3 ex 8
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2.717,15
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120
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2.837,15
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B 2 ex 7
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2.498,99
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2.498,99
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B 1 ex 6
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2.329,32
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2.329,32
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C 3 ex 5
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2.173,17
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2.173,17
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C 2 ex 4
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2.029,17
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2.029,17
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C 1 ex 3S
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1.987,14
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1.987,14
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D 2 ex 3
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1.945,13
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1.945,13
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D 1 ex 2
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1.754,06
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1.754,06
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Sono stati modificati anche le indennità per trasferta e reperibilità. A partire da giugno 2025 sono quelli indicati nelle sottostanti tabelle
INDENNITÀ DI TRASFERTA
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Trasferta intera
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€ 50,67
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Quota per il pasto meridiano o serale
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€ 13,15
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Quota per il pernottamento
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€ 24,38
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INDENNITÀ ORARIA DI REPERIBILITÀ
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Livelli
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Compenso giornaliero
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Compenso settimanale
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16 ore (gg lavorato)
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24 ore (gg libero)
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24 ore festive
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6 gg
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D1, D2, C1
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5,8
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8,73
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9,44
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37,75
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C2, C3
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6,92
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10,85
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11,64
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45,43
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B1, B2, B3, A1
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7,94
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13,07
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13,75
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52,74
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Welfare
Sono riconosciuti a titolo di welfare aziendale flexible benefits (indicati nell’allegato 7 al ccnl) del valore di euro 250,00 annui secondo le seguenti decorrenze:
• 06/2025: euro 220,00
• 06/2026: euro 230,00
• 06/2027: euro 240,00
• 06/2028: euro 250,00
Resta fermo l’utilizzo dell’importo entro il 31 maggio dell’anno successivo.
Previdenza complementare
Il contributo aziendale a favore dei lavoratori iscritti alla previdenza complementare “Previdenza Cooperativa” passa, dal 1° giugno 2025, dal 2% al 2,3%.
Dal 1° luglio 2025, con l’obiettivo di incentivare l’adesione al Fondo, la cooperativa sarà tenuta al versamento di un importo una tantum pari a euro 50,00 in occasione della prima adesione ai fondi di previdenza complementare con riferimento ai lavoratori under 35.
Assistenza Sanitaria Integrativa ed LTC
Dal 1° gennaio 2025 il contributo, totalmente a carico dell’azienda, relativo all’assistenza sanitaria integrativa previsto dal CCNL aumenterà a euro 180,00 annui.
Dal 1° gennaio 2026 è prevista la copertura LTC nei casi di insorgenza di stati di non autosufficienza permanente che si verifichino durante il rapporto di lavoro. Il contributo è totalmente a carico dell’azienda e verrà garantita una copertura di euro 500,00 mensili erogata per tutta la vita del lavoratore a fronte delle spese da sostenere in relazione all’evento insorto.
A decorrere dalla stessa data la contribuzione complessiva per assistenza integrativa (comprensiva del premio LTC), sarà pari a euro 215,40 annui.
Elemento Perequativo
A decorrere dal 1° gennaio 2026 viene incrementato l’elemento perequativo a beneficio dei lavoratori in assenza di contrattazione aziendale che passa a euro 500,00 lordi. È, inoltre, previsto uno specifico meccanismo per il calcolo dell’importo dell’elemento perequativo basato sul differenziale tra la retribuzione annua lorda e la paga base tabellare annua lorda. L’importo varia a seconda che il differenziale sia superiore o inferiore a euro 650,00 lordi annui.
Contratti a termine
In caso di ricorso a contratti con durata superiore a 12 mesi sono state previste le seguenti causali:
- punte di più intensa attività cui non possa farsi fronte con l’ordinario assetto produttivo;
- l’esecuzione di opere o di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo e la necessità di rispettare stringenti termini di consegna delle commesse affidate di impianti, nonché proroga delle stesse;
- fase di avvio di nuove attività, (art. 23 co. 2 lett. a – D.Lgs. 81/2015), sviluppo straordinario delle attività d’impresa, legate a ricerca, progettazione, nonché sperimentazioni tecniche, produttive, organizzative aventi carattere di temporaneità;
- investimenti nei processi produttivi che abbiano l’obiettivo di implementare la gestione sostenibile delle attività d’impresa (ad esempio: salute e sicurezza), nonché interventi finalizzati all’introduzione di nuove apparecchiature nell’ambito della digitalizzazione, dell’automazione, della riconversione ambientale/energetica, della sicurezza;
- sostituzione di personale assente, con diritto alla conservazione del posto di lavoro, a titolo esemplificativo, per malattia, infortunio, fruizione dei congedi di cui al D.Lgs. 151/2001.
Le stesse causali trovano applicazione anche nel caso di proroga/rinnovo dei contratti di somministrazione a tempo determinato oltre i 12 mesi e fino ad un massimo di 24.
Contratti di somministrazione
Per i contratti di somministrazione a tempo determinato, dal 1° gennaio 2026, per quanto attiene al diritto di precedenza, l’accordo ha previsto che per i lavoratori che abbiamo svolto un periodo di lavoro superiore a 12 mesi, frazionati e/o consecutivi, presso il medesimo utilizzatore e per la medesima mansione, hanno diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato entro i 12 mesi successivi alla scadenza della somministrazione. Il diritto deve essere esercitato da parte del lavoratore in forma scritta entro 6 mesi dalla data di cessazione del contratto di somministrazione e decade entro un anno dalla cessazione del rapporto. Nel caso in cui vi sia una concomitanza di più lavoratori che abbiano esercitato il diritto di precedenza, i criteri di selezione utilizzati saranno i seguenti:
1. lavoratori con maggior anzianità di servizio con contratto a tempo determinato in somministrazione;
2. in assenza, verrà selezionato il lavoratore con la maggior età anagrafica.
PAR residui
A decorrere dal 1° gennaio 2026, nel caso di residui PAR superiori o uguali a 16 ore al 31/12 dell’anno precedente, dovrà essere pianificato un piano di fruizione entro il 31 marzo. I residui così calendarizzati dovranno essere fruiti entro il 30 giugno.
In caso di mancata programmazione l’azienda avrà la facoltà di far fruire tali permessi rispettando un preavviso di 5 giorni.