Il differimento dell’obbligo in esame è stato previsto a seguito del riconoscimento del fatto che la data del 30.6 avrebbe potuto generare criticità operative e “al fine di consentire una più ordinata attuazione dell’obbligo normativo”.
Nella citata Nota n. 127654 è inoltre evidenziato che “rimangono allo stato immodificate e qui confermate le linee interpretative e le ulteriori indicazioni operative complessivamente fornite con la ... nota prot. 43836 del 12 marzo u.s.”.
Conseguentemente il Ministero, pur in modo implicito, conferma l’indicazione, nettamente difforme da quella di alcune CCIAA, per cui PEC dell’amministratore e PEC della società devono essere diverse in quanto la coincidenza delle stesse “non risulta aderente alla ratio della norma” e non è conforme alla Direttiva MISE 22.5.2015, in base alla quale l’indirizzo PEC dell’impresa, comunicato al Registro Imprese deve essere “nella titolarità esclusiva della medesima”.
Analogamente, il Ministero conferma il regime sanzionatorio (non previsto dal Legislatore) individuato nella Nota n. 43836 (da € 103 a € 1.032) applicabile all’omessa comunicazione della PEC da parte degli amministratori.