Questi i principali elementi di novità del ccnl rinnovato.
Sfera di applicazione (art.1)
Allo scopo di garantire una puntuale applicazione del CCNL e di prevenire e contrastare fenomeni di dumping contrattuale con l’art. 1 è stata istituita una specifica commissione paritetica, composta da 6 componenti per parte sindacale e datoriale, finalizzata a determinare le concrete condizioni per una analisi e una razionalizzazione della sfera di applicazione del contratto,
Lavoro a tempo parziale(art. 33)
- In caso di regolare convocazione dell’esame congiunto entro i 20 giorni dal ricevimento della richiesta, verificate le condizioni per il consolidamento delle ore supplementari, collegate ad esigenze lavorative di carattere strutturale, al netto quindi delle ore effettuate per sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto di lavoro, la Direzione Aziendale consoliderà almeno il 15% delle ore supplementari prestate dal lavoratore nel corso dell’anno precedente, con decorrenza, di norma, dal mese successivo alla conclusione dell’esame congiunto, solo previo accordo con il dipendente, tramite modifica del contratto individuale di lavoro.
In caso contrario, decorsi 20 giorni dalla richiesta di incontro per l’espletamento dell’esame congiunto senza che la Direzione Aziendale abbia dato riscontro formale, il lavoratore avrà diritto all’incremento del proprio orario di lavoro contrattuale, nella misura di almeno il 30% con decorrenza dal mese successivo alla richiesta di incontro. Qualsiasi azione di incremento orario potrà perfezionarsi esclusivamente previo accordo con il dipendente, tramite modifica del contratto di lavoro individuale
- Per le nuove assunzioni successive alla sottoscrizione dell’accordo di rinnovo, portato a 15 ore il minimo settimanale dell’orario di lavoro e modificato, conseguentemente, anche il proporzionamento per il part-time verticale e misto con orario minimo mensile di 65 ore e orario minimo annuale di 640 ore (art. 33).
Trattamento di malattia ed infortunio (art. 51)
E’ stato introdotto l’obbligo per il datore di lavoro, entro 15 giorni dal ricevimento di esplicita richiesta del lavoratore, di informarlo circa il numero di giornate di assenza per malattia registrate al momento dell’invio della risposta a tale richiesta dell’interessato.
Congedi per le donne vittime di violenza di genere (art. 52-bis)
E’ previsto il riconoscimento del computo del periodo di congedo per le donne vittime di violenza di genere oltre che ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità, della quattordicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto anche ai fini della maturazione dei permessi (rol ed ex festività)
L’indennità erogata nel caso di proroga del congedo per ulteriori 90 giorni è stata portata al 100% della retribuzione corrente (art. 52-bis) (precedentemente pari al 70%)
E’ stato introdotto l’impegno, ove possibile, delle associazioni datoriali stipulanti il CCNL, anche tramite gli enti bilaterali, di rendersi disponibili a valutare la ricollocazione della lavoratrice vittima di violenza di genere in altre aziende associate, nel caso in cui l’azienda oggetto della richiesta di trasferimento della lavoratrice abbia un’unica sede di lavoro.
Parte economica (articolo 73)
La parte economica consiste in un aumento salariale complessivo pari a 215 euro lordi al livello medio di settore (secondo livello, parametro 109), comprensivi del recupero inflattivo del periodo pregresso 2021 – 2024, pari ad un aumento sui minimi tabellari del 16,6% e suddivisi nelle seguenti tranches.
decorrenza
|
Importo lordo
|
luglio-25
|
40,00 € (*)
|
maggio-26
|
35,00 €
|
ottobre-26
|
35,00 €
|
maggio-27
|
30,00 €
|
dicembre-27
|
20,00 €
|
luglio-28
|
25,00 €
|
ottobre-28
|
20,00 €
|
marzo-29
|
10,00 €
|
*cui si aggiungono euro 10,00 previsti dal precedente CCNL
Si riporta di seguito la tabella delle retribuzioni dal mese di luglio 2025, elaborata redazionalmente,
Livello
|
Par.
|
Retribuzione tabellare
|
Indennità contingenza
|
E.D.R.
|
Totale
|
Quadro
|
220
|
1.572,70
|
532,06
|
10,33
|
2.115,09
|
7
|
201
|
1.436,88
|
532,06
|
10,33
|
1.979,27
|
6
|
174
|
1.243,86
|
524,77
|
10,33
|
1.778,96
|
5
|
140
|
1.000,81
|
518,53
|
10,33
|
1.529,67
|
4 (Par. 128)
|
128
|
915,03
|
517,50
|
10,33
|
1.442,86
|
4 (Par. 125)
|
125
|
893,59
|
517,50
|
10,33
|
1.421,42
|
3
|
118
|
843,55
|
515,42
|
10,33
|
1.369,30
|
2 (Par. 115)
|
115
|
822,10
|
513,96
|
10,33
|
1.346,39
|
2 (Par. 109)
|
109
|
779,21
|
513,96
|
10,33
|
1.303,50
|
1
|
100
|
714,87
|
512,71
|
10,33
|
1.237,91
|