ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER LE IMPRESE APPARTENENTI A DETERMINATE FILIERE AGRICOLE. ISTRUZIONI INPS

ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER LE IMPRESE APPARTENENTI A DETERMINATE FILIERE AGRICOLE. ISTRUZIONI INPS

INPS. Circolare n. 57 del 12/04/2021 – art. 222 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

giovedì 15 aprile 2021

Ricordiamo che il Decreto Rilancio nel maggio 2020, ha disposto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 a favore delle imprese appartenenti determinate filiere agricole. La misura è ora pienamente applicabile.

 

Le imprese beneficiare devono appartenere alle seguenti filiere:

  • agrituristiche,
  • apistiche,
  • brassicole,
  • cerealicole,
  • florovivaistiche,
  • vitivinicole (anche associate ai codici ATECO 11.02.10 e 11.02.20)
  •  dell'allevamento,
  • dell'ippicoltura,
  • della pesca e dell'acquacoltura.

 

L’Istituto, con la circolare in esame, fornisce le istruzioni operative per la fruizione del beneficio.

 

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

Accedono all’esonero i datori di lavoro delle imprese, anche appartenenti ai settori diversi da quello agricolo, che svolgono un’attività identificata da uno dei codici Ateco indicati nell’allegato 1 al D.M. 15 settembre 2020 e dai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20 introdotti dall’articolo 58-quater del decreto-legge n. 104/2020.

Nota bene. Alle imprese agricole che esercitano più attività agricole identificate da diversi codici Ateco, di cui almeno uno indicato nell’allegato 1 al D.M. 15 settembre 2020, l’esonero è riconosciuto per la contribuzione afferente alla posizione contributiva complessiva dell’azienda, considerato il particolare rapporto di interazione che sussiste nello svolgimento delle attività agricole esercitate complessivamente dall’impresa.

 

Condizioni per il beneficio

Il diritto alla fruizione dell’esonero in esame è subordinato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, alle seguenti condizioni:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

L'esonero straordinario è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta ed è applicabile nei limiti previsti dalla normativa in materia di aiuti di Stato.

La misura è concessa, pertanto, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", adottato in data 19 marzo 2020 (C(2020) 1863), come da ultimo modificata dalla comunicazione della Commissione europea (C(2021) 564) del 28 gennaio 2021 (c.d. Temporary Framework), nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

 

Modalità di accesso all’esonero

Per accedere al beneficio i datori di lavoro devono presentare la relativa istanza entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della circolare, utilizzando il modulo “Esonero Art.222 DL 34/2020” disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”), sul sito istituzionale www.inps.it.

In caso di esito favorevole dell'istanza, la contribuzione riferita ai periodi retributivi dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 già versata e oggetto di esonero potrà essere compensata con la contribuzione in futuro dovuta dal datore di lavoro.

Rimodulazione del beneficio

Nel caso del superamento delle risorse complessivamente destinate al beneficio, pari a 477,9 milioni di euro (426,1 milioni + 51,8 milioni), l’INPS provvede a rideterminare l'agevolazione in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari aventi diritto, richiedendo il versamento della differenza di contribuzione rispetto all’importo dell’esonero autorizzato e fruito.