La circolare ministeriale ricorda la normativa di riferimento.
- L’articolo 24 comma 10 del Dlgs n. 286/1998 (T.U.I.) prevede che il lavoratore stagionale, che abbia svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno 3 mesi, al quale venga offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, possa chiedere allo sportello unico per l'immigrazione di convertire il proprio titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale.
- Il Decreto legge n. 145/2024 ha escluso le conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro dalle quote dei decreti flussi, con la possibilità quindi di presentare la domanda in qualunque momento dell’anno e senza alcun limite numerico.
L’articolo 5 comma 9-bis del Dlgs n. 286/1998 consente al richiedente un permesso per lavoro subordinato di svolgere temporaneamente l'attività lavorativa nelle more del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, alle seguenti condizioni:
- la domanda di rilascio sia stata presentata entro otto giorni dall'ingresso sul territorio italiano, all'atto della stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l'immigrazione oppure, in caso di rinnovo, prima della scadenza del permesso o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
- sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.
La disposizione, riferita soltanto ai richiedenti un permesso per lavoro subordinato, è stata estesa anche ai richiedenti un permesso di soggiorno per motivi familiari (si tratta di permessi che comunque abilitano al lavoro) dalla nota congiunta Ministero lavoro /Inl n. 4079/2018.
In conclusione, lo straniero potrà contare sulla piena legittimità del soggiorno e iniziare a svolgere, nell'attesa della convocazione presso lo sportello unico, la nuova attività lavorativa a carattere non stagionale, previo invio telematico del modello Unilav (in caso di lavoro subordinato) o denuncia del rapporto di lavoro all'INPS (in caso di lavoro domestico).