Indennità di malattia nel tempo determinato
D. Com'è disciplinata la malattia per i lavoratori a tempo determinato?
R. Ai lavoratori a tempo determinato l'indennità di malattia viene riconosciuta per un periodo non superiore a quello di attività lavorativa nei 12 mesi immediatamente precedenti l'evento morboso, nei limiti massimi e di durata previsti dalla legge
Nel caso di lavoratore a tempo determinato, che nei 12 mesi immediatamente precedenti l'evento morboso non possa far valere periodi lavorativi superiori a 30 giorni, il trattamento economico e l'indennità di malattia sono riconosciuti per un periodo massimo di 30 giorni nell'anno solare; in tal caso, l'indennità è corrisposta direttamente dall'INPS, previa comunicazione da parte del datore di lavoro.
Per il datore di lavoro non è possibile corrispondere l'indennità economica di malattia per un numero di giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore a tempo determinato alle proprie dipendenze.
Inoltre, naturalmente, non possono essere corrisposti trattamenti economici e indennità economiche per malattia per periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.
Responsabilità civile del datore di lavoro per infortunio o malattia professionale
D. Che cos’è la polizza RCO?
R. La polizza Responsabilità civile Operai prestatori di lavoro (RCO) è uno strumento a tutela del datore di lavoro per la copertura di quanto dovuto, a titolo di risarcimento, al lavoratore infortunato o vittima di malattia professionale per colpa del datore di lavoro o violazioni di norme sulla sicurezza.
Infatti, l’assicurazione obbligatoria INAIL copre gli eventi lesivi, ma non esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile; inoltre la polizza RCO interviene anche in caso di azioni di rivalsa da parte dell’INAIL o dell’INPS, qualora il datore venga ritenuto civilmente responsabile per l’evento.
La polizza in esame non è obbligatoria, ma rappresenta un valido strumento a protezione del datore di lavoro.